Dettaglio Legge Regionale

Funzionamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" di Teramo. (5-5-2010)
Abruzzo
Legge n.13 del 5-5-2010
n.31 del 14-5-2010
Politiche socio sanitarie e culturali
24-6-2010 / Impugnata

La legge regionale in esame, che disciplina il funzionamento dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise ‘G. Caporale’ di Teramo, è stata emanata dalla regione Abruzzo a seguito del Protocollo d’Intesa stipulato, in data 11/12/2009, tra il Ministero della salute, la regione Abruzzo e la regione Molise per il riordino e la valorizzazione di detto Istituto interregionale, secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 5, del d. lgs, n. 270 del 1993, recante il “Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell’art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421”. La legge in esame presenta tuttavia profili di illegittimità costituzionale con riferimento all’art. 1, comma 4, all’art. 3, comma 4, all’art.4, comma 2 e all’art. 5, commi 1 e 4. Tali norme regionali eccedono infatti dalle competenze regionali, contrastando con i principi fondamentali in materia di tutela della salute contenuti nel menzionato d.lgs. n. 270 del 1993, in violazione dell’art.117, terzo comma, Cost.
Più in particolare:

1) l’articolo 1, comma 4, laddove attribuisce alle Regioni Abruzzo e Molise la facoltà di assegnare all’Istituto zooprofilattico sperimentale ulteriori compiti di interesse nazionale e internazionale, si pone in contrasto con l’art. 2, comma 2, del d.lg. 270/93, secondo il quale spetta in via esclusiva allo Stato l’assegnazione agli Istituti zooprofilattici sperimentali di compiti e funzioni in tali settori.
Tale competenza esclusiva dello Stato è stata del resto ribadita dalla sentenza n. 124 del 1994 della Corte Costituzionale, che ha sottolineato come detta attribuzione di stretta competenza statale trovi conforto nelle lettera l) del comma 3 dello stesso art. 2, secondo il quale : “Il Ministero della sanità provvede a istituire presso gli istituti zooprofilattici sperimentali centri specialistici di referenza nazionale, comunitaria ed internazionale, nonché attribuire agli stessi compiti e funzioni di interesse nazionale, comunitario ed internazionale”.

2) L’articolo 3, comma 4, secondo il quale il collegio dei revisori è composto da tre membri, due dei quali nominati dalle Regioni e uno dal Ministero della salute contrasta con il principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica di cui all’art. 16 della l. n. 196 del 2009, che, al fine di dare attuazione alle prioritarie esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, prevede la presenza di un rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze nei Collegi di revisione delle Pubbliche Amministrazioni. Pertanto, tenuto conto che, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 4, del menzionato d. lgs. n. 270 del 1993, nella composizione del collegio dei revisori dei conti dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale in oggetto deve essere comunque assicurata la componente ministeriale e che, secondo quanto affermato dalla Consulta nella sentenza n. 124/94 nell’interpretare tale ultima disposizione statale, tale componente statale non deve essere prevalente su quella regionale, la disposizione in esame è censurabile per aver individuato quale terzo componente un rappresentante del Ministero della salute in luogo del rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze, ed aver violato in tal modo anche sotto il profilo del coordinamento con la finanza pubblica l’art. 117, terzo comma Cost.

3) L’articolo 4, comma 2, che regolamenta il “finanziamento” dell’Istituto, nel prevedere che il Ministero della salute individui modalità di finanziamento ministeriale “ulteriori” rispetto a quelle previste dal d.lgs. 270/93, destinate a far fronte alle spese derivanti dai nuovi compiti assegnati all’Istituto dalle Regioni contrasta con quanto disposto dall’art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 270/93, secondo il quale i servizi e i compiti aggiuntivi rispetto a quelli menzionati all’art. 1 dal medesimo decreto legislativo sono assicurati da finanziamenti statali o regionali a seconda che i nuovi compiti siano stati assegnati all’Istituto dallo Stato o dalle Regioni.

4) L’articolo 5, comma 1, che attribuisce al Consiglio di amministrazione “funzioni di controllo”, si pone in contrasto con l’articolo 3, comma 2, del d.lgs. 270/93, secondo il quale il consiglio di amministrazione ha esclusivamente “compiti di indirizzo, coordinamento e verifica delle attività dell’Istituto”, nonché con l’articolo 3, comma 5, dello stesso decreto legislativo che nel richiamare le norme di cui all’art. 3 del d.lgs. 502/93 (oggi contenute nell’art. 3- ter, a seguito delle modifiche apportate dal d. lgs. n. 229 del 1999) attribuisce le funzioni di controllo al Collegio dei revisori.

5) L’articolo 5, comma 4, secondo il quale il direttore generale cura la gestione dell’ente nell’ambito delle “direttive” impartite dal Consiglio di amministrazione, si pone in contrasto con l’art. 3, commi 2 e 3, del d.lgs. 270/93, che individua nel Consiglio di amministrazione l’organo di indirizzo, coordinamento e verifica e nel direttore generale l’organo titolare della rappresentanza legale e della responsabilità della gestione complessiva dell’ente, nonchè della direzione dell’attività scientifica.
In particolare, il Consiglio di amministrazione elabora le linee programmatiche dell’attività dell’ente, fornendo indirizzi di carattere generale, che non si traducono in precise e specifiche direttive o istruzioni impartite al direttore generale, che, invece, nell’esercizio delle funzioni assegnategli, dispone degli ambiti di autonomia afferenti alla titolarità della rappresentanza legale e della responsabilità della gestione complessiva dell’ente.

6) Inoltre per quanto attiene all’art. 5, commi 1 e 4, è da aggiungere che dette norme con le previsioni sopra censurate definiscono un’assetto istituzionale dell’ente difforme da quello delineato dal d.lgs. 270/93. Tale decreto legislativo è infatti fondato sulla separazione delle funzioni di indirizzo e verifica, delle funzioni di gestione e delle funzioni di controllo che vengono attribuite rispettivamente al Consiglio di amministrazione, al direttore generale e al collegio dei revisori, profilando in tal modo una ripartizione di compiti che non viene rispettata dalle norme regionali in esame.

Per i motivi esposti le disposizioni regionali sopra indicate debbono essere impugnate dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell’art. 127, Cost.

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