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Modifiche alla L.R. 16 luglio 2008, n. 11 "Nuove norme in materia di Commercio" e disposizioni per favorire il superamento della crisi nel settore del commercio. (12-5-2010)
Abruzzo
Legge n.17 del 12-5-2010
n.32 del 19-5-2010
Politiche infrastrutturali
9-7-2010 /
Impugnata
La legge regionale , che modifica la legge L.R. 16 luglio 2008, n. 11 "Nuove norme in materia di Commercio" e detta disposizioni per favorire il superamento della crisi nel settore del commercio, presenta profili di illegittimità costituzionale relativamente alle seguenti disposizioni:
1) la norma contenuta nell’articolo 5, comma 1, ha modificato il comma 44 (Vendita di farmaci) , dell’articolo 1, della precedente legge regionale n.11/2008 e ha disposto che gli esercizi commerciali che possono effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione - come previsto all’articolo 5 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 - debbano avere delle superfici minime pre stabilte dalla norma stessa. Tali limitazioni di superficie non sono invece previste dalle disposizioni nazionali (in particolare dall'articolo5 della legge 4 agosto 2006, n.248), pertanto determinano una non giustificabile disparità di trattamento con i soggetti esercenti la medesima attività nelle altre zone del territorio nazionale. La previsione regionale quindi, ponendo limiti e vincoli alla distribuzione commerciale concernete la vendita dei farmaci da banco, risulta eccedere dalle competenze regionali, incidendo sull’assetto concorrenziale nel mercato della distribuzione commerciale e quindi risultando invasiva della competenza statale in materia di tutela della concorrenza di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera e) Cost .
2) la norma di cui all’articolo 34 , nel sospendere l’efficacia della previgente norma regionale in materia di apertura domenicale e festiva , al comma 2, dispone che si possa derogare dall’obbligo di chiusura domenicale e festiva, per un numero di 40 giornate nell’arco dell’anno, previa Ordinanza Sindacale, concertata con i Sindacati e con le Organizzazioni di categoria delle giornate di chiusura infrasettimanale. Il successivo comma 3 prevede, inoltre, che Comuni, sentite le Associazioni provinciali delle imprese del commercio, dei consumatori e dei lavoratori dipendenti, aderenti alle Organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale, nel deliberare relativamente a dette deroghe, limitatamente alla grande distribuzione, si impegnano ad inserire nei propri atti la garanzia di assicurare a rotazione il riposo ai lavoratori per almeno la metà delle giornate di apertura domenicale o festiva, e a sostituire i lavoratori a riposo con assunzioni temporanee nelle giornate domenicali e festive, al fine di garantire e implementare l’occupabilità del settore. Tali previsioni pongono , peraltro in capo ai soli operatori della grande distribuzione commerciale, obblighi nell’ambito dei rapporti contrattuali con i propri lavoratori, che non sono previsti dall'articolo 11 del d.lgs. n.114/1998, e sono quindi tali da determinare alterazioni dell’assetto concorrenziale nel settore oltre a risultare invasivi della competenza esclusiva statale nella materia dell’ordinamento civile, considerato che le disposizioni regionali vanno ad incidere sul rapporto di lavoro subordinato disciplinato dagli appositi contratti collettivi di categoria, in violazione quindi dell’articolo 117, secondo comma lettere e) ed l) Cost.
Per tali motivi la legge deve essere impugnata di fronte alla Corte Costituzionale ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.
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