Dettaglio Legge Regionale

Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione autonoma della Sardegna e modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1996, n. 12. (30-6-2010)
Sardegna
Legge n.13 del 30-6-2010
n.20 del 3-7-2010
Politiche socio sanitarie e culturali
/ Rinuncia impugnativa
Con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 luglio 2010, è stata impugnata da parte del Governo la legge della Regione Autonoma della Sardegna n. 13 del 30 giugno 2010, recante "Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione autonoma della Sardegna e modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1996, n. 12".

E' stata sollevata questione di illegittimità costituzionale in quanto l'art. 23, comma 1), lett. c), prevedendo l'aumento del numero di unità di personale addette all'Ufficio della Regione con sede a Bruxelles attraverso modalità di selezione che non sono in linea con il vigente quadro normativo (art. 36 del d. lgs. n. 165/2001), viola l'art. 3, lett. a) dello Statuto Speciale (l. Cost. n. 3/1948) e l'art. 97 Cost.

Successivamente la Regione Autonoma della Sardegna, con l'art. 1 della legge n. 4 del 21 gennaio 2011 concernente "Modifica alla l.r. 30 giugno 2010, n. 13 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione autonoma della Sardegna e modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1996, n. 12)", ha soppresso la disposizione oggetto di impugnativa di cui alla lett. c) comma 1 dell'art. 23 della l. r. 13/2010, eliminando in tal modo i motivi di illegittimità costituzionale.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Ufficio del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, il Ministero degli Affari Esteri, il Ministero della Giustizia, l'Ufficio del Ministro per le Pari Opportunità hanno espresso parere favorevole in merito alla l.r. n. 4 del 2011 e il Governo ha deliberato in data odierna la non impugnativa di tale legge.

Pertanto, considerato che appiono venute meno le ragioni che hanno determinato l'impugnativa della legge regionale indicata in oggetto, sussistono i presupposti per rinunciare al ricorso
30-7-2010 / Impugnata
La legge regionale in esame, recante “Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione autonoma della Sardegna e modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1996, n. 12”, presenta profili di illegittimità costituzionale con riferimento all’art. 23, comma 1, lett. c).
Tale disposizione, che sostituisce il comma 1 dell'art. 4 della l.r. n. 12 del 1996, riguardante l'organizzazione dell'ufficio della regione con sede a Bruxelles, eccede dalle competenze attribuite alla regione dall’art. 3, lett. a), dello Statuto speciale (l. cost. n. 3 del 1948), in materia di “ordinamento degli uffici della regione e stato giuridico ed economico del personale”. Essa, infatti, aumenta il numero delle unità di personale addette a tale ufficio attraverso modalità di selezione che non sono in linea con il vigente quadro normativo.
In particolare la previsione di un possibile reclutamento di figure professionali, alle quali affidare attività di segreteria e di supporto operativo, tramite l’istituto della somministrazione - senza peraltro alcuna previa determinazione della retribuzione da attribuire - viola, oltre ai limiti stabiliti nella sopra indicata previsione statutaria, l’art. 97 Cost. ed i sottesi principi costituzionali del pubblico concorso per l'accesso al lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione e di buon andamento della pubblica amministrazione.
La norma in esame, inoltre, non prevedendo l’impiego del personale così reclutato entro precisi limiti temporali e non subordinandone l’utilizzo al ricorrere di particolari circostanze, viola altresì l’art. 36 del d. lgs. n. 165/2001. Disposizione, quest’ultima, previsiva di un principio applicabile a tutte le pubbliche amministrazioni, che consente l’utilizzo di contratti di lavoro flessibile solo per “rispondere alle esigenze temporanee ed eccezionali”.

Per i motivi esposti, la disposizione regionale sopra indicata deve essere impugnata dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell’art. 127 Cost.

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