Dettaglio Legge Regionale

Definizione del sistema di finanziamento della Stazione unica appaltante. (13-7-2010)
Calabria
Legge n.16 del 13-7-2010
n.13 del 20-7-2010
Politiche socio sanitarie e culturali
17-9-2010 / Impugnata
La legge regionale in esame definisce il sistema di finanziamento della Stazione Unica Appaltante, che è l’Autorità regionale che ha il compito di svolgere l’attività di preparazione, indizione ed aggiudicazione delle gare, concernenti, tra l’altro, acquisizioni di servizi e forniture a favore del servizio sanitario regionale.
La legge presenta profili di illegittimità costituzionale con riferimento all’art. 1.

E’ opportuno premettere che la regione Calabria, per la quale è stata verificata una situazione di disavanzi nel settore sanitario tali da generare uno squilibrio economico-finanziario che compromette l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, ha stipulato, il 17 dicembre 2009, un accordo con i Ministri della salute e dell’economia e delle finanze, comprensivo del Piano di rientro dal disavanzo sanitario, che individua gli interventi necessari per il perseguimento dell’equilibrio economico nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, ai sensi dell’art. 1, comma 180, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005).

Ciò premesso, l’articolo 1, prevedendo genericamente che "per tutto il periodo di attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario il sistema di finanziamento della Stazione Unica Appaltante, per consentire le attività di preparazione, indizione ed aggiudicazione delle gare concernenti acquisizioni di servizi e forniture a favore degli enti del servizio sanitario regionale" sia definito dalla Giunta regionale, anche in deroga rispetto alla misura dell’1% dei singoli provvedimenti di gara (stabilita dall’art. 10, comma 1, della l. r. n. 26 del 2007), stabilisce impegni di spesa che non sono in linea con gli obiettivi di rientro dal disavanzo derivanti dall’Accordo contenente il Piano.
Tale disposizione regionale, infatti, che limita la modifica del sistema di finanziamento alle sole gare riguardanti gli enti del servizio sanitario regionale, e non stabilisce né i criteri che la Giunta dovrà seguire nella definizione del finanziamento, né le condizioni che possano permettere la deroga al menzionato art. 10 della l. r. n. 26 del 2007, contrasta con quanto disposto nel menzionato Piano di rientro. In particolare contrasta con la previsione di cui al punto 10 del documento integrativo di detto Piano, approvato con delibera della Giunta regionale del 16 dicembre 2009 n. 845, secondo la quale la Giunta regionale, con propria delibera “entro il 31 dicembre 2010 modifica lo strumento di finanziamento della Stazione Unica Appaltante, introducendo una nuova forma di finanziamento che prevede un budget prefissato per il funzionamento della Stazione stessa”. La disposizione regionale in esame pertanto, venendo meno agli specifici vincoli, strumentali al conseguimento dell’equilibrio economico del sistema sanitario, contenuti nel piano di rientro, si pone in contrasto con i principi fondamentali volti al contenimento della spesa sanitaria di cui all’art. 1, comma 796, lett. b), della l. n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) e all’art. 2, comma 95, della l. n. 191 del 2009 (legge finanziaria 2010), secondo il quale “Gli interventi individuati dal piano di rientro sono vincolanti per la regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro”. In tal modo la disposizione regionale (analogamente ad altre norme regionali ritenute incostituzionali dalla Consulta con la sentenza n. 149 del 2010) viola i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica di cui all’art. 117, terzo comma, Cost.

Per tali motivi la disposizione in esame deve essere impugnata dinanzi alla corte Costituzionale ai sensi dell’art. 127, Cost.

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