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Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo. (11-8-2010)
Friuli Venezia Giulia
Legge n.14 del 11-8-2010
n.19 del 13-8-2010
Politiche infrastrutturali
7-10-2010 /
Impugnata
La legge in esame , che detta norme in materia di sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini, è censurabile relativamente alla norma contenuta nell'articolo 3, che si pone in palese in contrasto con la normativa comunitaria.
Infatti tale disposizione autorizza l'Amministrazione regionale a concedere contributi sugli acquisti di carburante per autotrazione, nella misura di 8 centesimi al litro di benzina e di 6 centesimi al litro di gasolio (aumentati nel caso di soggetti ed Onlus residenti o stabiliti in comuni montani o parzialmente montani individuati come svantaggiati o parzialmente svantaggiati).
Beneficiari del contributo sono , ai sensi dell'articolo 2 della legge, esclusivamente persone fisiche residenti nella regione e ONLUS ivi stabilite.
Poiché esistono soggetti da considerarsi "imprese" ai fini dell'applicazione del diritto europeo della concorrenza che rientrano nella definizione di persone fisiche, quali le imprese individuali e gli esercenti le professioni liberali, nonché nella definizione nazionale di ONLUS , considerato che la nozione di impresa nel diritto europeo non presuppone lo scopo di lucro, ma esclusivamente lo svolgimento di una attività economica, la previsione regionale si pone in contrasto con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato e viola quindi gli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, concedendo, con risorse pubbliche, un beneficio selettivo ad imprese senza che sia prevista la previa autorizzazione del regime da parte della Commissione europea, né sia contemplato il contenimento del beneficio nei limiti quantitativi (c.d. de minimis) previsto dai regolamenti di esenzione.
Inoltre la norma regionale si pone in contrasto con la direttiva 2003/967/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità. Infatti la previsione di un rimborso, a carico della pubblica amministrazione, determina una riduzione della tassazione dell'energia al di fuori dei limiti stabiliti dalla direttiva comunitaria in quanto nessuna disposizione consente di applicare aliquote differenziate a livello regionale.
Va ricordato che la Commissione Europea ha avviato una procedura di infrazione (n. 2008/2164), tutt'ora pendente, nei confronti della legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 47 del 1996 che prevede misure agevolative analoghe.
La disposizione regionale quindi, non rispettando i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, viola l'articolo 117, primo comma Cost, e risulta invasiva della competenza esclusiva dello Stato in materia di rapporti dello Stato con l'Unione europea di cui al medesimo articolo 117, secondo comma , lettera a) Cost.
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, si propone l'impugnazione della legge regionale in esame, ai sensi dell'art. 127, comma 1, Cost.
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