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Norme urgenti in materia di personale e di organizzazione nonché in materia di passaggio al digitale terrestre. (11-8-2010)
Friuli Venezia Giulia
Legge n.16 del 11-8-2010
n.19 del 13-8-2010
Politiche ordinamentali e statuti
7-10-2010 /
Impugnata
Con la legge in esame la Regione detta norme in materia di personale e di organizzazione.
La legge è censurabile per i seguenti motivi:
- La norma di cui all'articolo 2, comma 6, disponendo che a decorrere dall'anno 2010, si procede all'integrazione annuale delle risorse destinate al finanziamento del sistema premiale del personale non dirigente della regione, viola l'attuale normativa di contenimento delle spese in materia di impiego pubblico e in particolare l'articolo 9, commi 1, 2 bis e 17 del decreto legge n. 78/2010 convertito, con modificazioni, nella legge n. 122/2010, le cui disposizioni rappresentano principi ai quali il legislatore regionale deve fare riferimento, in quanto si devono raccordare con i principi stabiliti dallo Stato in materia di finanza pubblica e di controllo della spesa di cui all'articolo 117, comma 3, della Costituzione. Inoltre, la norma in esame, non quantificando la spesa della suddetta integrazione, né indicando i mezzi per farvi fronte, contrasta con il principio di cui all'articolo 81, 4 comma, della Costituzione.
- La disposizione di cui all'articolo 7, comma 1, che modifica l'articolo 47 della l.r. n. 18/1996, aumenta la possibilità di stipulare contratti dirigenziali apicali a tempo determinato di diritto privato con soggetti estranei all'Amministrazione regionale "per un numero massimo di unità pari al 20 per cento del numero di posti previsti, complessivamente per gli incarichi medesimi" , con ciò elevando illegittimamente il limite percentuale imposto dall'articolo 19, comma 6, del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165.
Pur riconoscendo alla Regione competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa regionale, non può non censurarsi, sul piano della ragionevolezza e del buon andamento della pubblica amministrazione, la scelta operata dal legislatore regionale nell'indicare tale limite elevato per l'attribuzione di incarichi dirigenziali a tempo determinato.
Pertanto, per i motivi sopra evidenziati, la norma in esame viola i principi costituzionali di ragionevolezza, uguaglianza, buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione di cui gli articoli 3 e 97 della Costituzione, secondo cui agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso pubblico, salvo i casi stabiliti dalla legge.
Peraltro, la consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale (da ultimo sentenza n. 9/2010), stabilisce che "l'area delle eccezioni" al concorso deve essere "delimitata in modo rigoroso". Le deroghe sono legittime solo in presenza di "peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico" idonee a giustificarle. Infatti, precisa la Corte Costituzionale, la possibilità di conferire incarichi dirigenziali a tempo determinato a soggetti estranei all'amministrazione deve essere motivata da presupposti oggettivi in quanto "un incarico di direttore regionale affidato ad un soggetto esterno piuttosto che ad un dirigente appartenente ai ruoli dell'amministrazione, contempla una deroga al principio del concorso pubblico di notevole consistenza".
Per i suddetti motivi, si ritiene di promuovere la questione di legittimità costituzionale della legge regionale dinanzi alla Corte Costituzionale, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.
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