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Approvazione del piano di cattura dei richiami vivi per la stagione venatoria 2010/2011, ai sensi della legge regionale 5 febbraio 2007, n. 3 (Legge quadro sulla cattura di richiami vivi). (21-9-2010)
Lombardia
Legge n.16 del 21-9-2010
n.38 del 23-9-2010
Politiche infrastrutturali
18-11-2010 /
Impugnata
La legge, che approva il piano di cattura dei richiami vivi per la stagione venatoria 2010/2011, ai sensi della legge regionale 5 febbraio 2007, n.3 (Legge quadro sulla cattura di richiami vivi), presenta diversi aspetti di illegittimità costituzionale.
Si premette che, nonostante le Regioni abbiano una competenza in materia di autorizzazione alla approvazione del piano di cattura dei richiami vivi, secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 3 della l. 157/1992, tale potestà deve essere esercitata nel rispetto del diritto comunitario, di cui all'art. 117, comma 1, Cost., nonché dei principi stabiliti dal legislatore statale nella normativa surichiamata, contenente gli standards minimi ed uniformi di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di competenza esclusiva statale, secondo quanto disposto dall' art. 117, comma 2, lettera s, Cost.
Sulla base di tali premesse è censurabile l'art. 1 della legge in esame per le seguenti ragioni. In primo luogo, l'autorizzazione alla cattura delle specie indicate nell'Allegato A avviene in assenza dei presupposti e delle condizioni poste dall'art. 9 della dir. 409/79/CEE, configurandosi, pertanto, la chiara violazione del vincolo comunitario, di cui all'art. 117, comma 1, Cost. Infatti, la direttiva surichiamata subordina la possibilità di autorizzare in deroga la cattura di determinate specie di uccelli in piccole quantità alla comprovata assenza di altre soluzioni soddisfacenti, al rispetto di condizioni rigidamente controllate e all'impiego di modalità selettive in modo che le catture vengano effettuate solo nella misura in cui siano strettamente necessarie a soddisfarre le richieste del mondo venatorio. Si tratta di misure non rispettate dalla Regione, come confermato dal parere negativo dell'ISPRA , formulato con note del 20 /7/2010 e del 20/8/2010 . In secondo luogo la normativa in esame, disponendo l'autorizzazione del piano di cattura dei richiami vivi per la stagione venatoria in corso, in assenza del parere favorevole dell'ISPRA, contrasta con l'art. 4, comma 3 della l. 157/1992, che lo richiede espressamente, nonché con la legge quadro regionale in materia di cattura dei richiami vivi, la l.r. n. 5/2007,di cui la presente costituisce attuazione. La disposizione statale surichiamata costituisce indubbiamente una misura minima di tutela e quindi inderogabile per il legilatore regionale; pertanto, il suo mancato rispetto fa venir meno quegli standard minimi e uniformi di tutela della fauna, risultando violata l'esigenza di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera s, Cost .
Si ricorda che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 266/2010 ha dichiarato illegittima la legge della stessa regione Lombardia, dagli analoghi contenuti, valida per la stagione venatoria 2009/2010.
Per le ragioni su esposte si ritiene di sollevare la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale, ai sensi dell'art. 127 Cost.
Si richiede, inoltre , la sospensione dell'esecuzione delle norme censurate in quanto ricorrono i presupposti previsti dall'articolo 35 della legge n.87/1953, così come modificato dall'articolo 9, comma 4, della legge n. 131/2003.
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