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Norme per la copertura delle perdite di esercizio degli enti del Servizio sanitario regionale (SSR). (24-9-2010)
Puglia
Legge n.11 del 24-9-2010
n.149 del 27-9-2010
Politiche economiche e finanziarie
/ Rinuncia impugnativa
RINUNCIA TOTALE
Nella seduta del Consiglio dei Ministri del 18/11/2010, è stata impugnata la legge della Regione Puglia n.11/2010 recante "Norme per la copertura delle perdite di esercizio degli enti del Servizio sanitario regionale (SSR)", in quanto l'art.2 subordinava l'efficacia delle regole del patto di stabilità interno e le disposizioni in materia di rientro dal disavanzo sanitario (art.1) alla sottoscrizione dell’accordo previsto dall’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2005, n. 311, nei termini fissati dall’articolo 2, comma 97, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e prorogati con l’articolo 2, comma 2, del decreto legge 5 agosto 2010, n. 125.
Così disponendo, il legislatore regionale, non ottemperando a quanto disposto dalla normativa statale di cui all'articolo 77 ter del dl n. 112/08, violava i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 117, comma 3, e all'articolo 119, comma 2, della Costituzione.
Successivamente, nella seduta del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2011, è stata esaminata la legge regionale n. 19 del 31 dicembre 2010 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011 - 2013 della regione Puglia", la quale, all'articolo 8, ha disposto l' abrogazione dell'art.2 della L.r. n.11/2011, adeguandosi, quindi, ai rilievi governativi.
Quanto sopra ha determinato il venir meno delle motivazioni oggetto del ricorso dinanzi la Corte Costituzionale.
Pertanto, alla luce di quanto su esposto, si propone la rinuncia all'impugnazione.
18-11-2010 /
Impugnata
La legge è censurabile per i motivi che di seguito si espongono.
L'art. 1 dispone che, a valere sul bilancio di previsione 2010, le somme resesi disponibili a seguito dell’applicazione della sanzione di cui al comma 15, lettera a), dell’articolo 77-ter del decreto legge 28 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono destinate a copertura delle perdite d’esercizio degli enti del SSR al 31 dicembre 2010 per un ammontare pari a euro 62.979.376,93. Gli stanziamenti indisponibili all’impegno derivanti dall’applicazione della predetta normativa, ricompresi nell’allegata tabella , in parte spesa, finanziano, per competenza e cassa, il capitolo di nuova istituzione (C.N.I) – unità previsionale di base (upb) 05.05.03 “Spese per il sostegno all’equilibrio economico degli enti del SSR finanziate con diminuzioni di stanziamento di spesa corrente”.
A valere sul bilancio di previsione 2011, le somme derivanti dalla dovuta diminuzione sugli stanziamenti di spesa ai sensi del comma 3 dell’articolo 77-ter del D.L. 112/2008, convertito dalla L. 133/2008, sono destinate a copertura delle perdite di esercizio degli enti del SSR al 31 dicembre 2011 per un ammontare pari a euro 22.770.000,00 con corrispondente riduzione dei capitoli di spesa, da effettuarsi in sede di approvazione del bilancio di previsione 2011. Detto importo viene iscritto, per competenza e cassa, su apposito C.N.I. – upb 05.05.03 - “Spese per il sostegno all’equilibrio economico degli enti del SSR finanziate in base al comma 3 dell’articolo 77-ter del D.L. 112/2008, convertito dalla L. 133/2008”.
A valere sul bilancio di previsione 2011, le somme derivanti dai risparmi relativi agli interessi dovuti su mutui sono destinate a copertura delle perdite di esercizio degli enti del SSR al 31 dicembre 2011, per un ammontare pari a euro 12.593.000,00. Detto importo viene iscritto, per competenza e cassa, su apposito capitolo di spesa C.N.I. - upb 05.05.03 - “Spese per il sostegno all’equilibrio economico degli enti del SSR finanziate con risparmi da minori interessi per mutui”.
L'art. 2 dispone che la presente legge cessa di avere efficacia qualora non intervenga la sottoscrizione dell’accordo previsto dall’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2005, n. 311, nei termini fissati dall’articolo 2, comma 97, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e prorogati con l’articolo 2, comma 2, del decreto legge 5 agosto 2010, n. 125 (termine prorogato al 15 ottobre con possibilità di essere differito al 15 dicembre).
Nel premettere che una legge non può cessare di produrre i suoi effetti per la mancata sottoscrizione di un accordo che, peraltro, nella gerarchia delle fonti è subordinato alla legge, si precisa che la sottoscrizione dell'accordo è condizione necessaria per l’attribuzione alla regione del maggiore finanziamento anche in maniera parziale e graduale, subordinatamente alla verifica della effettiva attuazione del programma, come disposto dall’articolo 1, comma 180, della l. 311/04 e che l'art. 2, comma 2, del DL n. 125/2010, conv. in L. n. 163/2010, dispone che in caso di mancata sottoscrizione dell'Accordo entro il 15 ottobre 2010 la quota di maggior finanziamento si intende definitivamente sottratta alla competenza della Regione. Pertanto, anche alla Regione Puglia si applica la disposizione prevista dall'art. 2, comma 97, della l. n. 191/2009.
Alla luce di quanto detto, si ritiene che la disposizione contenuta all'articolo 1 della legge in esame, se da un lato aderisce al sistema sanzionatorio disposto dalla normativa statale in ottemperanza alle regole per il patto di stabilità interno, e destina le somme derivanti per la copertura delle perdite d’esercizio degli enti del SSR, al fine di mettersi nelle condizioni di poter sottoscrivere l’accordo, dall'altro, con quanto disposto dall'articolo 2, vanifica tale adesione, subordinando l'efficacia delle disposizioni dell'articolo 1 alla sottoscrizione dell'accordo per il rientro dal disavanzo sanitario. La Regione, quindi, non ottempera a pieno ai suoi obblighi, non avendo rispettato né le regole del patto di stabilità interno né quelle legate alla sigla dell'accordo sul rientro del disavanzo sanitario. Le disposizioni di cui all'articolo 77 ter del dl. 112/08, conv. in l. n. 133/08, come quelle sul disavanzo sanitario, si applicano a tutte le regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano e tutte devono concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011, in quanto le disposizioni di cui all'articolo 77 ter in questione, nonché il complesso delle disposizioni in materia di rientro dal disavanzo sanitario sopra richiamate, costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
La Regione, quindi, nel non aver rispettato le regole del patto di stabilità interno nonché le disposizioni in materia di rientro dal disavanzo sanitario e nel subordinare l'efficacia dell'articolo 1 alla sottoscrizione dell’accordo previsto dall’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2005, n. 311, nei termini fissati dall’articolo 2, comma 97, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e prorogati con l’articolo 2, comma 2, del decreto legge 5 agosto 2010, n. 125, non ottempera a quanto disposto dalla normativa statale di cui all'articolo 77 ter del dl n. 112/08, e viola i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 117, comma 3, e all'articolo 119, comma 2, della Costituzione.
Per tali ragioni si richiede l'impugnativa della legge regionale in esame ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.
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