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Piano di rientro 2010-2012. Adempimenti. (24-9-2010)
Puglia
Legge n.12 del 24-9-2010
n.149 del 27-9-2010
Politiche socio sanitarie e culturali
/ Rinuncia parziale
Con deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 18 novembre 2010 è stata impugnata da parte del Governo la legge della regione Puglia n. 12 del 24 settembre 2010, recante “Piano di rientro 2010-2012. Adempimenti”
E’ stata sollevata questione di illegittimità costituzionale in quanto:
- l’art. 1 e l’art. 4, nello stabilire la sospensione degli effetti di precedenti norme regionali impugnate (contenute nelle l. r. n. 4 del 2010 e n. 27 del 2009 e previsive di nuove assunzioni, nonchè di stabilizzazioni e inquadramenti di personale sanitario anche della dirigenza medica), limitano significativamente detta sospensione sia sotto il profilo oggettivo (in quanto la sospensione opera solo su alcuni degli effetti delle disposizioni impugnate) sia sotto il profilo temporale (in quanto la sospensione si riduce, a seguito della vacatio legis, a soli pochi giorni) e sostanzialmente stabilizzano, per i periodi in cui non opera la sospensione, gli effetti delle disposizioni impugnate, confermando l’illegittimità costituzionale di queste ultime, con violazione dei medesimi principi costituzionali.
- l’art. 2, comma 1, che stabilisce il blocco del turn-over, ricomprendendo nel divieto di assunzione anche i medici ospedaliero-universitari senza prevedere un’intesa tra la Regione e l’Università, incide sull’autonomia universitaria, tutelata dall’art. 33, Cost., e viola il principio di leale collaborazione di cui agli artt. 117 e 118 Cost.
Successivamente la Regione Puglia, con la legge n. 19 del 31 dicembre 2010, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della regione Puglia", ha apportato nei confronti dei censurati artt. 1 e 4 modifiche tali da eliminare i motivi di illegittimità costituzionale. Infatti l’art. 9, sostituendo, alla lett. a), l’art. 1 e abrogando, alla lett. b), l’art. 4, elimina i limiti temporali posti alla sospensione degli effetti delle precedenti norme regionali impugnate da detti art. 1 e 4.
Il Consiglio dei Ministri, in data 23 febbraio 2010, ha deliberato la non impugnativa dell’art. 9 della legge regionale n. 19 del 31 dicembre 2010.
Pertanto, considerato che appaiono venute meno le ragioni che hanno condotto all'impugnativa degli artt. 1 e 4 della l. r. Puglia n. 12 del 2010, si ritiene che sussistano i presupposti per la rinuncia parziale all’impugnativa proposta avverso tale legge.
18-11-2010 /
Impugnata
La Legge regionale della Puglia del 24 settembre 2010, n.12, recante gli adempimenti che la regione Puglia pone in essere con riferimento al piano di rientro dal disavanzo sanitario 2010-2012, presenta profili d’illegittimità costituzionale con riferimento agli artt. 1, 2, comma 1, e 4.
E’ opportuno premettere che la Regione Puglia, a causa del mancato rispetto del Patto di stabilità interno per gli anni 2006 e 2008, è stata dichiarata inadempiente dal Tavolo politico istituito a seguito dell’intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 e conseguentemente alla Regione non è stato consentito l’accesso al finanziamento integrativo del Servizio Sanitario Nazionale a carico dello Stato per quegli stessi anni. Alla Regione è stata tuttavia data la possibilità di recuperare le suddette somme (pari a circa 500 milioni di euro) con l’invio di una proposta di Piano di rientro, da sottoscriversi con Accordo ai sensi dell’articolo 1, comma 180 della legge 311/2004, secondo quanto disposto dalla legge finanziaria 2007 (legge 244/2007, art. 2, comma 49). Tale legge infatti prevede la possibilità per le Regioni che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno in uno degli anni precedenti il 2007 di recuperare la quota premiale con la sottoscrizione di un Accordo su un Piano di rientro dai disavanzi sanitari.
La Regione Puglia non ha però presentato il suddetto Piano che le avrebbe consentito di recuperare la quota per l’anno 2006.
Con la legge finanziaria 2010 (articolo 2, comma 97, della legge 191/2009) è stata concessa una ulteriore dilazione alle regioni che avrebbero dovuto sottoscrivere entro il 31 dicembre 2009 il suddetto Accordo, prevedendo l’invio di una proposta di piano entro il 30 aprile 2010, da sottoscriversi entro il termine ultimo del 30 luglio pena la perdita definitiva della competenza.
Le varie proposte di Piano inviate dalla Regione sono state esaminate e valutate dal gruppo tecnico interistituzionale ed essendo state, nella seduta del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2010, ritenute da parte governativa non adeguate ed inidonee a riorganizzare e riqualificare il servizio sanitario regionale, al fine di potere stipulare un Accordo su un piano di rientro dai disavanzi tale da consentire la riorganizzazione e la riqualificazione del Servizio sanitario della Regione, i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute e per i rapporti con le regioni, con nota congiunta del 4 agosto 2010, hanno subordinato la sottoscrizione dell'Accordo, oltre che alla redazione di un Piano di rientro avente determinati contenuti specificati nella nota stessa:
- alla sospensione con legge regionale delle disposizioni della l. r. n. 4 del 2010 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali”) e della l. r. n. 27 del 2009 (Servizio sanitario regionale – assunzioni e dotazioni organiche) per le quali il Governo (nelle sedute del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2010 e del 22 gennaio 2010) ha deliberato l’impugnativa dinanzi alla Corte Costituzionale, ritenendo che le nuove assunzioni, nonché le stabilizzazioni e gli inquadramenti di personale sanitario anche della dirigenza medica, fossero in contrasto con il principio del pubblico concorso di cui agli artt. 3, 51 e 97 Cost., e con i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica di cui all’art. 117, terzo comma, Cost.
- alla sospensione, entro il 6 agosto 2010, dei procedimenti amministrativi di attuazione delle stesse;
- a non emanare ulteriori provvedimenti, anche legislativi, riguardanti la medesima materia oggetto delle citate leggi regionali n. 4/2010 e n. 27/2009;
Con l’art. 2, comma 2, del d. l. n. 125/2010, convertito con modificazioni, nella l.n. 163 del 2010, è stato fissato al 15 ottobre il termine per la sottoscrizione del suddetto Accordo, con la precisazione che, in caso di mancata sottoscrizione entro la suddetta data, la quota di maggior finanziamento sarebbe stata definitivamente sottratta alla competenza della Regione.
A seguito delle indicazioni contenute nella nota congiunta dei Ministri del 4 agosto 2010, sopra descritta, la regione Puglia con la legge regionale in esame dispone:
- all’art. 1, la sospensione fino all’emanazione della sentenza della Corte Costituzionale degli effetti delle disposizioni impugnate delle l. r. n. 4 del 2010 e n. 27 del 2009 (ad eccezione peraltro di quelle di cui all’art. 24, commi 1 e 3, della l. r. n. 4 del 2010 la cui vigenza non è sospesa), “fermo restando i procedimenti amministrativi deliberati e già avviati” in attuazione delle disposizioni impugnate alla data del 6 agosto 2010;
- all’art. 2, il blocco del turn over;
- all’art. 3, il divieto di erogazione e remunerazione a carico del servizio sanitario regionale di prestazioni sanitarie effettuate al di fuori dei tetti di spesa massimi di cui al comma 1;
- all’art. 4 la cessazione di efficacia della legge in caso di mancata sottoscrizione dell’accordo previsto dall’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2005, n. 311, nei termini fissati dalla legislazione statale, vale a dire entro il 15 ottobre 2010.
La legge in esame presenta profili d’illegittimità costituzionale con riferimento ai seguenti articoli:
1) l’art. 1, che sospende le disposizioni impugnate delle l. r. n. 4 del 2010 e n. 27 del 2009, ad eccezione peraltro di quelle di cui all’art. 24, commi 1 e 3, della l. r. n. 4 del 2010 la cui vigenza non è sospesa, e che lascia fermi i procedimenti amministrativi deliberati e già avviati in attuazione delle disposizioni stesse alla data del 6 agosto 2010, e l’art. 4, che dispone la cessazione degli effetti della legge in esame qualora non sia stipulato l’Accordo comprensivo del Piano di rientro dal disavanzo sanitario entro i termini indicati dalla legislazione statale, vale a dire entro il 15 ottobre 2010. Infatti la previsione di una mera sospensione delle disposizioni impugnate, disposta dall’art.1, postula logicamente la vigenza delle norme sospese le quali dunque non cessano, solo in grazia della sospensione dell’efficacia , di essere incostituzionali in quanto tali. Tanto più se si considera che sia l’art.1 sia l’art.4 limitano significativamente la sospensione delle disposizioni impugnate in duplice direzione: dal punto di vista oggettivo e dal punto di vista temporale . Infatti:
a) la sospensione disposta dall’art. 1: i) opera solo su alcuni degli effetti delle disposizioni impugnate e precisamente sugli effetti delle disposizioni impugnate per le quali non siano stati deliberati e già avviati i procedimenti amministrativi alla data del 6 agosto 2010, continuando invece a svolgersi, sempre secondo la formulazione dell’art.1, gli effetti delle disposizioni impugnate derivanti da procedimenti deliberati e già avviati in attuazione delle disposizioni stesse alla medesima data; ii) non opera sugli effetti delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 dell’art.24 della l. r. n. 4 del 2010 che, non menzionati dall’art 1 della legge in esame, sono esclusi dalla sospensione.
b) L’art. 4, inoltre, disponendo la cessazione degli effetti della legge in esame nell’ipotesi (peraltro verificatasi nella fattispecie in esame) di mancata stipula dell’Accordo entro il 15 ottobre, limita sotto il profilo temporale la sospensione, che si riduce, a seguito della vacatio legis, a tre soli giorni, vale a dire ad un intervallo temporale che per la sua limitatezza è sostanzialmente nominalistico.
Così disponendo tali norme regionali sostanzialmente stabilizzano, per i periodi in cui non opera la sospensione, gli effetti delle disposizioni impugnate, confermando in tal modo la loro illegittimità costituzionale e violando i principi costituzionali già invocati nelle relazioni del Ministro per i rapporti con le regioni allegate alle relative delibere di impugnativa dinanzi alla Corte Costituzionale del Consiglio dei Ministri, i cui motivi sono di seguito integralmente trascritti.
La legge della Regione Puglia n. 4 del 25 febbraio 2010, recante “Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali” presenta profili di illegittimità costituzionali con riferimento ai seguenti articoli:
1) L’art. 2, comma 1, prevede che il personale dirigente medico, che risulti in servizio da almeno cinque anni in un posto di disciplina diversa da quella per la quale è stato assunto, è inquadrato, a domanda, nella disciplina nella quale ha esercitato le funzioni, qualora in possesso dei requisiti previsti dalla normativa concorsuale vigente. Tale disposizione, formulata in maniera generica e poco chiara eccede dalle competenze regionali. Infatti, riferendosi genericamente al “personale appartenente alla dirigenza medica in servizio”, ricomprende tra i suoi destinatari anche il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, ed è pertanto incostituzionale in quanto:
- opera un inquadramento e una stabilizzazione di personale precario violando i principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, nonché il principio del pubblico concorso, di cui agli artt. 3, 51 e 97 Cost. In particolare, con specifico riferimento al principio del pubblico concorso, la Corte Costituzionale ha recentemente ribadito (sent. n. 81/2006) che “il principio del pubblico concorso costituisce la regola per l'accesso all'impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, da rispettare allo scopo di assicurare la loro imparzialità ed efficienza. Tale principio si è consolidato nel senso che le eventuali deroghe possano essere giustificate solo da peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico” (si vedano in argomento anche le sentenze n. 159 del 2005, n. 205 e n. 34 del 2004). Nella medesima pronuncia la Corte ha altresì escluso che tali peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico possano essere ravvisate nella personale aspettativa degli aspiranti, pur già legati da rapporto d’impiego con la Pubblica Amministrazione.
- Inoltre tale stabilizzazione, effettuata in assenza di procedure di selezione, contrasta con la necessità che alla dirigenza sanitaria si acceda per concorso pubblico per titoli ed esami, stabilita dall’art. 15 del d.lgs. 502/1992, che costituisce normativa di principio in materia di tutela della salute ai sensi dell’art . 117, comma 3, Cost..
- Essa infine contrasta le previsioni di cui all’art. 17, commi da 10 a 13, del decreto-legge n. 78/2009 convertito con modificazioni nella legge n. 102/2009, che, con riferimento alla generalità delle amministrazioni pubbliche, in luogo delle procedure di stabilizzazione previste dalla previgente legislazione statale, stabiliscono per il solo personale non dirigente nuove modalità di valorizzazione dell’esperienza professionale acquisita attraverso l’espletamento di concorsi pubblici con parziale riserva dei posti. Dette norme, richiamate dall’articolo 2, comma 74, della legge n. 191/2009, fanno esclusivo riferimento al personale precario non dirigenziale delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, tra cui sono ricompresi anche gli enti del SSN. Costituendo la citata normativa statale disposizione di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica, la disposizione regionale in esame risulta pertanto in violazione anche dell’art. 117, comma 3, Cost.
Inoltre l’art. 2, comma 2, prevedendo che gli enti del Servizio sanitario regionale sono tenuti a verificare la permanenza dei fabbisogni che avevano determinato l’impiego del personale nella disciplina diversa da quella per la quale era stato assunto, ma non subordinando l’inquadramento a detta verifica, comporta maggiori oneri nel caso di di insussistenza di detti fabbisogni, in violazione dell’art. 81 Cost. Infine l’art. 2, comma 4, consente di procedere all’inquadramento anche in assenza dei prescritti requisiti, ritenendo utile a tale fine l’iscrizione alla scuola di specializzazione, e non il possesso del titolo di specializzazione, come invece previsto dalla disciplina concorsuale vigente, violando in tal modo l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.
2) L’art. 13 prevede che “Nel limite dei posti vacanti nella dotazione organica e nel rispetto della riduzione della spesa del personale imposto dalle norme vigenti, il personale già titolare di contratto ovvero di incarico a tempo determinato presso enti o aziende del servizio sanitario nazionale e in servizio a tempo determinato al 31 dicembre 2009 presso un’azienda o ente del servizio sanitario della regione Puglia è confermato nei ruoli di quest’ultima, a tempo indeterminato, previa presentazione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di apposita domanda di mobilità”. Tale disposizione consente pertanto l’utilizzo dell’istituto della mobilità per effettuare inquadramenti presso gli enti sanitari della Regione Puglia del personale che, pur essendo titolare di contratto o incarico a tempo indeterminato presso aziende o enti del servizio sanitario nazionale (SSN), presti la propria attività lavorativa a tempo determinato alla data del 31 luglio 2009 (in non meglio specificate posizioni, che potrebbero risultare differenti da quelle di provenienza) presso i predetti enti sanitari regionali. Tale disposizione è incostituzionale in quanto:
- si pone in contrasto con i principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, nonché con il principio del pubblico concorso, di cui agli artt. 3, 51 e 97 Cost. In particolare con specifico riferimento alla materia del pubblico concorso i principi generali enunciati dalla Consulta sono descritti sub 1), con riferimento all’art. 2, comma 1.
- determina una violazione delle disposizioni contrattuali che regolano l’istituto della mobilità e che consentono la mobilità stessa solo nel rispetto della categoria, profilo professionale, disciplina e posizione economica di appartenenza del dipendente, e si pone in tal modo in contrasto con l’articolo 117, secondo comma, lettera l), Cost., il quale riserva alla competenza esclusiva dello Stato la materia dell’ordinamento civile e, quindi, i rapporti di diritto privato regolabili dal Codice civile, quali i contratti collettivi.
- non è in linea con l’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni che, nel disciplinare i passaggi di personale tra amministrazioni diverse, limita l’immissione nei ruoli delle amministrazioni in cui si presta servizio al solo personale in posizione di comando o di fuori ruolo, violando in tal modo l’art. 97 Cost.
- si pone in contrasto anche con gli artt. art. 24 e 31 del D.lgs. n. 150/2009, secondo i quali, in attuazione dell’art. 97 Cost., le pubbliche amministrazioni, e le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del servizio sanitario nazionale, a decorrere dal 1 gennaio 2010, devono coprire i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni.
- viola il principio di leale collaborazione, di cui agli artt. 117 e 118 Cost., a cui si ispirano i rapporti tra SSN ed università, e viola l’autonomia universitaria, garantita dall’art. 33 Cost., in quanto, riferendosi al personale di tutti gli enti del servizio sanitario regionale, comprese le aziende ospedaliero-universitarie, non rinvia all’atto aziendale o ai protocolli d’intesa tra regione ed università, di cui all’art.3, comma 2, del d.lgs. n.517 del 1999, o ad una forma d’intesa con il Rettore.
3) L’art. 15 è volto a stabilizzare gli ex lavoratori socialmente utili (in servizio da almeno cinque anni negli enti del SSR) nei limiti dei posti vacanti della dotazione organica ovvero nell’ambito di una revisione della consistenza della dotazione stessa.
Tale disposizione, formulata in maniera generica e poco chiara eccede dalle competenze regionali. Infatti, riferendosi genericamente agli “ex lavoratori socialmente utili” senza precisare in che posizione tale personale presta attualmente servizio, ricomprende tra i suoi destinatari anche il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, ed è pertanto incostituzionale per gli stessi motivi esposti sub 1), nei confronti dell’art. 2, comma 1.
La disposizione in esame, inoltre, consentendo la stabilizzazione anche in assenza di posti vacanti, non offre idonee garanzie circa il rispetto dell’articolo 2, comma 71, della richiamata legge n. 191/2009 (contenimento spese di personale) che si configura quale norma di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 117, comma 3, della Costituzione e determina oneri non coperti in violazione dell’art. 81 della stessa Costituzione.
4) Gli artt.16, commi 1 e 2, l’art. 19, comma 1° 6, l’art 22, comma 1 violano il principio di leale collaborazione, di cui agli artt. 117 e 118 Cost., a cui si ispirano i rapporti tra SSN ed università, e a l’autonomia universitaria, garantita dall’art. 33 Cost., in quanto, riferendosi al personale di tutti gli enti del servizio sanitario regionale, comprese le aziende ospedaliero-universitarie, non rinviano all’atto aziendale o ai protocolli d’intesa tra regione ed università, di cui all’art.3, comma 2, del d.lgs. n.517 del 1999, o ad una forma d’intesa con il Rettore.
5) L’art. 16, comma 3, e l’art. 18, volti ad ampliare i destinatari delle procedure di stabilizzazione di cui all’art. 3, comma 38, della legge n. 40/2007, prorogandone sostanzialmente gli effetti, sono incostituzionali per gli stessi motivi esposti sub 1), nei confronti dell’art. 2, comma 1.
6) L’art. 17, prevedendo che i medici titolari di incarico a tempo determinato operanti nel servizio nel servizio di emergenza-urgenza, in possesso di determinati requisiti, possano presentare domanda di conferimento di incarico a tempo indeterminato consente la stabilizzazione di personale medico assunto a tempo determinato.
Premesso che la normativa statale previgente all’art. 17 del decreto-legge n. 78/2009 convertito con modificazioni nella legge n. 102/2009 non consentiva la stabilizzazione del personale dirigente, la disposizione è incostituzionale per gli stessi motivi esposti sub 1), nei confronti dell’art. 2, comma 1.
7) L’articolo 19, comma 6 introduce alcuni commi (1 bis, 1 ter, 1 quater , 1 quinquies) all’articolo 1 della legge regionale n. 27/2009, recante disposizioni in materia di dotazioni organiche e assunzioni, già oggetto di impugnativa innanzi alla Corte Costituzionale da parte del Governo. Con i predetti commi, nel richiamare i principi di cui al comma 1 del citato articolo 1 in merito alla rideterminazione delle dotazioni organiche degli enti del SSR, si introducono alcune deroghe ai predetti principi consentendo di computare, tra l’altro, il fabbisogno di personale finalizzato all’attivazione di nuovi servizi ed attività non contemplati dalle vigenti dotazioni organiche, ed affermando la necessità che nell’applicazione del predetto articolo 1 nel suo complesso debba essere assicurato il principio dell’invarianza della spesa. Al riguardo si fa rinvio ai rilievi formulati in sede di impugnativa dell’articolo in esame in quanto le modifiche introdotte concorrono a rendere la norma impugnata del tutto inidonea a garantire la riduzione delle spese di personale prevista da ultimo dall’articolo 2, comma 71, della legge n. 191/2009.
8) L’art. 19, comma 8, e l’art. 20 ampliano il novero dei destinatari della vigente normativa regionale in materia di stabilizzazioni di personale dirigente. Al riguardo si rinvia alle considerazioni sopra espresse sub 1), nei confronti dell’art. 2, comma 1.
9) L’articolo 21, comma 1, nel prevedere una riserva di posti nei concorsi pubblici per l’accesso ai ruoli aziendali per il personale sanitario non medico operante in regime di convenzione nelle carceri, non stabilisce la misura percentuale di detta riserva. Ciò determina una violazione del principio costituzionale del pubblico concorso, in contrasto con l’articolo 97 della Costituzione, non essendo delimitata in maniera rigorosa l’area dell’eccezione a tale principio.
10) L’articolo 21, comma 4, stabilisce che la spesa inerente l’inquadramento del personale di cui ai commi precedenti (personale non medico operante nell’ambito della medicina penitenziaria le cui convenzioni sono state prorogate al 30 giugno 2010) non rientra nei limiti prescritti dall’articolo 1, comma 565, della legge 296/2006, trattandosi di trasferimento di funzioni i cui oneri sono assicurati con le risorse di cui all’articolo 6 del DPCM 1 aprile 2008.
Al riguardo, premesso che in materia di contenimento della spesa di personale per gli enti del SSN occorre far riferimento all’articolo 2, comma 71, della legge 191/2009, la norma determina oneri non coperti in violazione dell’articolo 81 della Costituzione, tenuto conto che la spesa sostenuta per il personale in regime di convenzione è inferiore a quella conseguente all’inquadramento in considerazione del differente trattamento economico spettante alle due categorie di personale. Ciò con la conseguenza che la relativa spesa non sarebbe integralmente coperta dalle risorse di cui al citato DPCM.
11) L’articolo 21, commi 5 e 6, nel prevedere, rispettivamente, l’equiparazione, anche ai fini previdenziali, dei medici titolari di incarico provvisorio di cui all’articolo 50 della legge 740/1970 ai medici titolari di incarico definitivo, e l’assoggettamento del predetto personale alla disciplina degli accordi integrativi per la medicina generale e la specialistica ambulatoriale, si pongono in contrasto con l’articolo 4, comma 3, del DPCM 1 aprile 2008 ai sensi del quale il personale in questione resta assoggettato, anche a seguito del trasferimento alle aziende sanitarie, alla disciplina prevista dalla citata legge n.740/1970 fino alla scadenza del relativo rapporto che, se a tempo determinato (come nel caso in esame) e con scadenza anteriore al 31 marzo 2009, è prorogato solo per la durata di dodici mesi. Inoltre l’equiparazione prevista comporta oneri non coperti dalle risorse di cui al citato DPCM. Pertanto le disposizioni in esame sono suscettibili di porsi in contrasto con gli articoli 81 e 117, comma 2, lettera l, della Costituzione.
12)L’art. 24, commi 1e 3, nella parte in cui prevede sia l’istituzione di un elenco regionale dei candidati idonei alla nomina di direttore generale delle aziende del servizio sanitario della regione, sia la competenza della Giunta regionale ad emanare, con proprio provvedimento le modalità di aggiornamento annuale dell’elenco e i criteri per la verifica dei requisiti (previsti dall’articolo 3-bis, comma 4, del D. Lgs. 502/1992) dei candidati idonei alla predetta nomina, viola le disposizioni dell’art.4, comma 2, del d. lgs. n.517 del 1999. L’art 24, infatti, non considera la disposizione dell’art.4 del suddetto d.lgs. secondo cui il direttore generale delle AOU è nominato dalla regione d’intesa con il rettore, di conseguenza l’elenco degli idonei scelti solo dalla regione restringe la scelta del rettore con lesione dell’autonomia universitaria, poiché nell’individuazione della rosa di candidati non è prevista alcuna forma di collaborazione con l’università. Detta disposizione viola pertanto principio di leale collaborazione, di cui agli artt. 117 e 118 Cost., a cui si ispirano i rapporti tra SSN ed università, e a l’autonomia universitaria, garantita dall’art. 33 Cost.
13) L’articolo 26 interviene in materia di trattamento economico dei direttori generali, amministrativi e sanitari, modificando la disciplina regionale che è stata emanata in attuazione di quanto previsto dal DPCM 319/2001 (con cui è stato modificato il DPCM 502/1999). La mancanza nella disposizione regionale in esame di qualsiasi riferimento ai predetti DD.P.C.M ed al limite massimo del trattamento economico ivi fissato da luogo al riconoscimento di emolumenti superiori a quelli massimi previsti dalla predetta normativa statale, con conseguente disparità di trattamento rispetto alle altre regioni e maggiori oneri, in violazione dell’art. 81 Cost.
14) L’articolo 30, che modifica l’articolo 25 della legge 25/2007, consente un illegittimo inquadramento all’interno di società, aziende o organismi variamente denominati della Regione di soggetti provenienti da imprese o società cooperative. Nel ricordare che la normativa statale - articolo 18 del DL 112/2008 e articolo 19 del DL 78/2009 – impone il rispetto di forme di selezione pubblica del personale anche alle società pubbliche affidatarie di servizi nonché l’adeguamento da parte di queste alle misure di contenimento della spesa di personale fissate per le amministrazioni controllanti, si evidenzia un contrasto della norma regionale in esame con le predette disposizioni e, conseguentemente, la violazione dei principi costituzionali di cui all’articolo 97 della Costituzione.
Per i motivi esposti le disposizioni indicate debbono essere impugnate dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell’art. 127 Cost.
La legge della regione Puglia n. 27 del 2009, recante “Servizio sanitario regionale – Assunzioni e dotazioni organiche”, presenta profili di illegittimità costituzionale con riferimento all’art. 1.
Tale disposizione stabilisce che i minori costi derivanti dalle cessazioni dal servizio presso le aziende sanitarie e gli enti pubblici del servizio sanitario regionale negli anni 2009 e 2010 sono messi a disposizione della Regione, nella misura del 40 per cento, in funzione di specifici fabbisogni derivanti da nuove attività e/o nuovi servizi, e, per il restante 60 per cento, sono destinati alla copertura del fabbisogno individuato da ciascuna azienda ed ente pubblico del servizio sanitario regionale nel piano annuale delle assunzioni.
Così disponendo, la norma regionale in esame non fornisce idonee garanzie circa il rispetto dei limiti, relativi al contenimento delle spese di personale, fissati rispettivamente dall’articolo 1, comma 565, della legge n. 296/2006, per l’anno 2009, e dall’art. 2, commi 71-73, della legge n. 191/2009, per l’anno 2010. Tali norme statali, infatti, stabiliscono che “gli enti del Servizio sanitario nazionale concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando misure necessarie a garantire che le spese di personale non superino” per ciascuno degli anni ivi considerati, tra i quali il 2009 e il 2010, “il corrispondente ammontare dell’anno 2004 diminuito dell’1,4 per cento”.
Pertanto, la disposizione regionale, prevedendo che i minori costi derivanti dalle cessazioni dal servizio negli anni 2009 e 2010 vengano integralmente impiegati, anche se con modalità diverse in ambito regionale e a livello di singola azienda, per nuove assunzioni, comporta oneri tali da pregiudicare il contenimento delle spese di personale, così da compromettere l’effettiva attuazione delle predette disposizioni legislative statali, che si configurano come norme di coordinamento della finanza pubblica, con una conseguente violazione dell’art. 117, comma 3, Cost.
Per le ragioni sopra esposte si ritiene che la disposizione regionale in oggetto debba essere impugnata dinanzi alla Corte costituzionale ai sensi dell’art. 127 Cost.
Le disposizioni contenute negli artt. 1 e 4 della legge in esame, inoltre, prevedendo contestualmente la sospensione delle disposizioni impugnate, e la cessazione di detta sospensione, ledono anche il principio di ragionevolezza, di cui all’art. 97 Cost.
2) l’art. 2, primo comma, che stabilisce il blocco del turn-over, ponendo il divieto per i Direttori anche delle Aziende ospedaliero-universitarie di conferire “incarichi a tempo indeterminato ed a tempo determinato dei posti resisi vacanti a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge”, lede l’autonomia universitaria, tutelata dall’art. 33, ultimo comma, Cost. Tale disposizione regionale infatti, ricomprendendo nel divieto di assunzione anche i medici ospedaliero-universitari senza prevedere un’intesa tra la Regione e l’Università, incide sulla programmazione universitaria e sul fabbisogno di docenti delle facoltà di medicina, delle scuole di specializzazione medica e sulle facoltà sanitarie non mediche, violando in tal modo anche il principio di leale collaborazione di cui agli artt. 117 e 118 Cost. La giurisprudenza costituzionale (sent. n. 50 del 2005, n. 24 del 2007 e n. 176 del 2010) ha del resto più volte ribadito la necessità di forme di collaborazione e di coordinamento tra le Università e le Regioni quando vi sia un’interferenza di materie, riguardo alle quali esistono competenze legislative diverse, che non possono essere esercitate in via unilaterale, ma occorre procedere alla loro composizione con gli strumenti della leale collaborazione.
Per i motivi sopra esposti si ritiene che le disposizioni di cui agli artt. 1, 2, comma 1, e 4 della presente legge debbano essere impugnate dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.
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