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Disposizioni in materia di gioco lecito. (22-11-2010)
Bolzano
Legge n.13 del 22-11-2010
n.48 del 30-11-2010
Politiche economiche e finanziarie
21-1-2011 /
Impugnata
La legge provinciale, nel prevedere disposizioni in materia di rilascio di autorizzazione di esercizio delle attività di gioco lecito, è censurabile per i motivi che di seguito si espongono.
- L'articolo 1, inserisce l'art. 5 bis alla l.p. n. 13/1992, recante "Norme in materia di pubblico spettacolo": tale disposizione, al comma 1, prevede che "Per ragioni di tutela di determinate categorie di persone e per prevenire il vizio del gioco, l'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 2, per l'esercizio di sale da giochi e di attrazione non può essere concessa ove le stesse siano ubicate in un raggio di 300 metri da istituti scolastici di qualsiasi grado, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente dai giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socioassistenziale. L'autorizzazione viene concessa per 5 anni e ne può essere chiesto il rinnovo dopo la scadenza. Per le autorizzazioni esistenti il termine di 5 anni decorre dal 1° gennaio 2011".
Il comma 2 del medesimo articolo prevede che "con delibera della Giunta provinciale possono essere individuati altri luoghi sensibili in cui può non essere concessa l'autorizzazione per l'esercizio di sale da gioco e attrazione, tenuto conto dell'impatto della stessa sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica".
Il comma 3 del medesimo articolo vieta qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale da giochi e di attrazione.
Il comma 4 dello stesso articolo dispone che "l'esercente deve prestare idonee garanzie affinché sia impedito l'accesso ai minorenni a giochi vietati ai minorenni ai sensi del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche. Con delibera della Giunta provinciale sono determinati i relativi criteri".
- Analoga previsione viene poi introdotta dall'art. 2, il quale aggiunge il comma 1 bis all'art. 11 della l.p. n. 58/1988, concernente norme in materia di esercizi pubblici. Tale disposizione prevede che "Anche i giochi leciti non possono essere messi a disposizione in un raggio di 300 metri da istituti scolastici di qualsiasi grado, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socioassistenziale. La Giunta provinciale può individuare altri luoghi sensibili, in cui i giochi non possono essere messi a disposizione.”.
Così disponendo, sia all'articolo 1 che all'articolo 2, il legislatore provinciale eccede dalla propria competenza statutaria ed invade quella esclusiva riservata allo Stato.
Si premette che la materia attiene, in via prevalente, alla tutela dell'ordine pubblico, in ordine alla quale la Provincia non ha né competenza esclusiva né concorrente. Tuttavia, in ordine agli esercizi pubblici, fermi restando i requisiti soggettivi richiesti dalle leggi dello Stato per ottenere le licenze, ha competenza legislativa concorrente (art. 9, n. 7, dello statuto speciale). Ma non può ritenersi prevalente la previsione di cui all'art. 1 del d.P.R. n. 686 del 1973 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige cocernenti esercizi pubblici e spettacoli pubblici), secondo la quale la Provincia esercita nella materia degli esercizi pubblici le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato nei limiti di cui all'art. 9, n. 7, dello Statuto.
Ed invero, la materia su cui interviene la legge provinciale, investendo un fenomeno suscettibile di attrarre flussi di denaro anche di provenienza illecita, è riservata alla competenza legislativa statale per esigenze di ordine pubblico, di fede pubblica, di contrasto al crimine nonché di tutela dei giocatori.
Infatti, l'art.1 del D.Lgs. N. 496/1948 ("Disciplina delle attività di giuoco") dispone che l'organizzazione e l'esercizio di giochi di abilità e di concorsi pronostici, per i quali si corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta in denaro, sono riservati allo Stato. Il successivo art. 2 dello stesso decreto legislativo prevede che "L'organizzazione e l'esercizio delle attività di cui al precedente articolo sono affidate al Ministero delle finanze…" e l'articolo 3, infine, riserva ad un apposito capitolo di entrata del Ministero delle finanze, i proventi derivanti dall'esercizio delle attività indicate nei precedenti articoli.
Pertanto, il legislatore provinciale eccedendo dalla propria competenza statutaria e prevedendo diposizioni in contrasto con il D.Lgs. N.496/1988, invade la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di sistema contabile e tributario di cui all'art.117, comma 2 lett.e) nonché in materia di ordine pubblico e della sicurezza di cui all'art.117, comma 2 lett.h).
Per i suddetti motivi si propone questione di legittimità costituzionale ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.
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