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Interventi normativi e finanziari per l'anno 2010. (17-11-2010)
Abruzzo
Legge n.49 del 17-11-2010
n.76 del 1-12-2010
Politiche economiche e finanziarie
/ Rinuncia impugnativa
RINUNCIA TOTALE
La l. r.Abruzzo n. 49/10, recante: "Interventi normativi e finanziari per l'anno 2010", è stata oggetto di impugnazione dinanzi la Corte costituzionale, con delibera del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2011, per i seguenti motivi:
L'art. 5 imponeva al Consiglio e alla Giunta regionale di ricorrere, per la copertura di tutti i posti disponibili nella propria dotazione organica, all’utilizzo di eventuali graduatorie di idonei derivanti da pubblici concorsi ancora vigenti espletati, prima di indire concorsi pubblici e previo esperimento delle procedure di mobilità, tenuto conto del profilo professionale.
Tale disposizione non teneva conto dei principi e dei limitistabiliti dall'articolo 14, comma 9 del d.l. n. 78/2010 conv. in L. n. 122/2010. Così disponendo, il legislatore regionale violava l'art. 117, comma 3 in materia di coordinamento della finanza pubblica. L'articolo, infine, nel comportare oneri che non vengono quantificati e per i quali non vengono indicati i mezzi per farvi fronte, violava anche l'art. 81, comma 4 della Costituzione.
Si censurava, poi, l'art.11, che nel prevedere una procedura selettiva per la copertura di posti a tempo determinato, non teneva conto dei limiti dall'articolo 9, comma 28 del d.l. n. 78/10, conv. in l. n. 122/10, che sancisce tale facoltà nei limiti del 50% della spesa sostenuta per analoghe questioni nell'anno 2009, violando, di conseguenza, l'art.117, comma 3 della Costituzione in materia di coordinamento della finanza pubblica.
La norma, inoltre, nel prevedere una riserva del 50% dei posti nonché altre agevolazioni per il personale che avevano svolto attività lavorativa a tempo determinato presso l'amministrazione regionale, si poneva in contrasto con l'art.36 del D.Lgs. N.165/2001, che prevede il ricorso a tali forme contrattuali soltanto in situazioni eccezionali e temporanee, violando, di conseguenza, la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile di cui all'art.117, comma 2, lett. l) della Cost.
Si censurava, infine, l'art.12, il quale nell'ancorare le facoltà di assunzione della Regione unicamente agli atti programmatori della stessa dotazione, si poneva in contrasto con i principi stabiliti dall'art.14, comma 9 del D.L. n.78/2010 e, di conseguenza, violava l'art. 117, comma 3 della Cost., in materia di coordinamento della finanza pubblica. L'articolo, inoltre, nel comportare oneri che non vengono quantificati e per i quali non vengono indicati i mezzi per farvi fronte, violava anche l'art. 81, comma 4 della Costituzione.
Con la l. r. n. 24/11, recante "Intervento di adeguamento normativo in materia di personale", esaminata nella seduta del Consiglio dei Ministri in data 6 ottobre 2011, la Regione, recependo i rilievi governativi, ha disposto, all'art.1, la modifica dell' articolo 5; all'art.2, ha disposto l'abrogazione dell'art.11 e ha sostituito, all'art.3, l'art. 12 della l.r. Abruzzo n.49/2010.
Quanto sopra ha determinato il venir meno delle motivazioni oggetto del ricorso dinanzi la Corte Costituzionale.
Pertanto, si propone la rinuncia totale all'impugnazione.
21-1-2011 /
Impugnata
La legge regionale è illegittima per i motivi che di seguito si espongono.
- L’art. 5, comma 1, impone, ai fini del contenimento della spesa pubblica, al Consiglio e alla Giunta regionale, per la copertura dei posti disponibili nella propria dotazione organica, l’utilizzo di eventuali graduatorie di idonei derivanti da pubblici concorsi ancora vigenti espletati o dalla Giunta Regionale o dal Consiglio Regionale, prima di indire concorsi pubblici e previo esperimento delle procedure di mobilità, tenuto conto del profilo professionale.
La disposizione regionale, nel consentire la copertura di tutti i posti vacanti in organico, non tiene conto dei principi stabiliti dall'articolo 14, comma 9 del d.l. n. 78/2010 conv. in L. n. 122/2010. Tale disposizione prevede che, a decorrere dal primo gennaio 2011, è fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. Pertanto, la norma regionale viola l'articolo 117, comma 3 della Costituzione, in quanto non tiene conto degli ulteriori vincoli per le assunzioni posti dal legislatore statale per la riduzione della spesa pubblica in riferimento al coordinamento della finanza pubblica. La norma, inoltre, prevedendo oneri non quantificati per i quali non vengono indicati i mezzi per farvi fronte, viola l'articolo 81, comma 4 della Costituzione.
- E’ censurabile l’articolo 11, che prevede una procedura selettiva per la copertura di posti a tempo determinato, esentando dalla preselezione coloro che abbiano maturato presso uffici dell'Amministrazione regionale o di un ente ad essa strumentale un triennio, anche non continuativo, di impiego con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e/o a tempo determinato, nei cinque anni anteriori alla data del 28 settembre 2007 e che, in ogni caso, la Giunta regionale deve prevedere la valutazione dell'attività lavorativa svolta presso l'ente da ciascun singolo candidato, nonché una riserva di posti per il personale di cui al comma 2, che non può eccedere il 50% dei posti messi a procedura selettiva.
Tale norma eccede dalla competenza legislativa regionale e si pone in contrasto con la normativa vigente in materia di contenimento della spesa pubblica di cui all'articolo 9, comma 28 del d.l. n. 78/10, conv. in l. n. 122/10. Tale comma prevede che, a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. E', inoltre, espressamente previsto che le disposizioni di cui al comma 28, costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Così disponendo, quindi, la Regione viola l'articolo 117, comma 3, della Costituzione, in materia di coordinamento della finanza pubblica.
L'articolo in esame, inoltre, si pone in contrasto con l'articolo 36 del d. lgs. n. 165/01, il quale dispone che per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35. Il successivo comma 2, prevede una deroga a tale principio, soltanto per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali: in questo caso amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti.
La circostanza prevista dalla norma in esame secondo la quale il personale che abbia già maturato un' esperienza lavorativa presso l'amministrazione regionale possa avere una riserva del 50% dei posti (nonché altre agevolazioni tra cui l'esenzione dallo svolgimento della prova preselettiva), non è assentibile dalla normativa vigente in matreria, in quanto si può ricorrere al tempo determinato soltanto per "rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali" e la riserva di posti per chi ha già svolto attività lavorativa presso l'amministrazione fa cadere, di fatto, il carattere della temporaneità e della eccezionalità che deve contraddistinguere tale forma di lavoro. Così disponendo il legislatore regionale viola l'articolo 117, comma 2, lett. L), in materia di ordinamento civile.
- E’ censurabile l’articolo 12, il quale nel bandire concorsi pubblici a tempo indeterminato, dispone che il numero dei posti da mettere a concorso pubblico non deve superare le disponibilità previste dai vigenti atti programmatori della dotazione organica.
Così disponendo, il legislatore regionale nell’ancorare le facoltà di assunzione della Regione unicamente agli atti programmatori della stessa dotazione, si pone in contrasto con i principi stabiliti dall'art. 14, comma 9, del D.L. n. 78/2010.
Tale disposizione prevede che, a decorrere dal primo gennaio 2011, è fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. Pertanto, la norma regionale viola l'art. 117, comma 3, della Costituzione, in quanto la materia attiene al coordinamento di finanza pubblica.
Inoltre, la disposizione regionale comporta degli oneri che non vengono quantificati e per i quali non vengono indicati i mezzi per farvi fronte; di conseguenza, viola l’art. 81, comma 4 della Costituzione, il quale prevede che ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.
Per i suddetti motivi si propone questione di legittimità costituzionale ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.
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