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Norme in materia di Sport nella regione Calabria. (22-11-2010)
Calabria
Legge n.28 del 22-11-2010
n.21 del 30-11-2010
Politiche infrastrutturali
21-1-2011 /
Impugnata
La legge regionale 22 novembre 2010, n. 28, recante “Norme in materia di sport nella regione Calabria” presenta diversi aspetti di illegittimità costituzionale.
Si premette che, secondo l’art. 117, comma 3, della Costituzione, la materia delle professioni appartiene alla competenza legislativa concorrente, e pertanto spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
In effetti, come affermato in più occasioni dalla Corte Costituzionale, “la potestà legislativa regionale in materia concorrente delle professioni, deve rispettare il principio secondo cui la individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale”. Pertanto, la previsione di albi o elenchi per l’esercizio dell’attività professionale, nuovi e diversi rispetto a quelli già istituiti dalle leggi statali, disciplinati dalla regione e connessi allo svolgimento dell’attività che la legge regionale regolamenta, costituisce indice sintomatico della individuazione di una nuova professione, preclusa alla competenza regionale. In tal senso, da ultimo, Corte Cost., 15/04/2010, n. 132; 29/10/2009, n. 271; 11/04/2008, n. 93; 20/07/2007, n. 300.
A fronte di tali premesse sono censurabili in quanto costituzionalmente illegittime per contrasto con l’art. 117, comma 3, della Costituzione, le seguenti disposizioni della legge regionale:
- l’art. 3, comma 1, lettera m), nel disciplinare i compiti della Regione in materia di sviluppo dello sport, stabilisce che la Regione istituisce presso il competente Dipartimento della Giunta regionale gli albi relativi alle figure professionali operanti in ambito sportivo. Tale disposizione contrasta con l’art. 117, comma 3, Cost., per violazione del principio fondamentale per cui le individuazioni delle figure professionali con i relativi profili spetta allo Stato.
- l’art. 11, comma 5, 6, 7, recante “banca dati ed albi professionali”, prevede l’istituzione degli albi regionali relativi alle professioni in ambito sportivo, nonché la disciplina dell’iscrizione negli albi professionali ed i relativi aggiornamenti. Tale previsione eccede dalla competenza regionale concorrente alla luce di quanto suesposto, e dunque lede l’art. 117, comma 3, Cost. Infatti, spettano alla competenza statale sia l’istituzione di nuovi albi, sia l’individuazione dei requisiti per l’esercizio delle professioni.
- Analoghe considerazioni possono essere svolte per l’art. 17, comma 1, lettere a) e b) recante “Interventi per la formazione e l’aggiornamento delle professionalità sportive”, secondo il quale la Giunta Regionale definisce i profili professionali nelle diverse discipline, individuando caratteristiche e requisiti dei percorsi formativi, e costituisce inoltre i relativi albi. Tali disposizioni contrastano con l’art. 117, comma 3, Cost., per violazione del principio fondamentale per cui le individuazioni delle figure professionali con i relativi profili spetta allo Stato. Come già sottolineato, spetta al legislatore nazionale la individuazione delle figure professionali e dei relativi profili ed ordinamenti didattici e l'istituzione di nuovi albi ( Corte Cost., sent. n.40/2006).
In più, la Corte Costituzionale (sentenza n. 57/2007), ha statuito che la indicazione di specifici requisiti per l’esercizio delle professioni, anche se in parte già stabiliti dalla normativa statale, viola la competenza dello Stato, risolvendosi in una inutile ingerenza in un settore professionale, costituente principio fondamentale in materia e quindi di competenza statale.
Inoltre, si fa presente che non costituisce forma di salvezza nei confronti dei suddetti rilievi, la previsione di cui all'art. 17, comma 1, lettera a) della legge in esame, che circoscrive la definizione dei profili professionali ai casi in cui questi ultimi non siano disciplinati dalla legge statale. Laddove la disciplina normativa è riservata alla legge dello Stato, le eventuali lacune devono essere comunque colmate dalla legislazione statale, con conseguente illegittimità di un intervento regionale che, allo scopo di riempire un vuoto normativo, disciplini settori preclusi alle competenze legislative regionali.
Per tali ragioni, la legge in esame deve essere impugnata dinanzi alla Corte Costituzionale, ai sensi dell' art. 127 della Costituzione.
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