Dettaglio Legge Regionale

Provvedimenti urgenti in materia di aree contigue dei parchi naturali regionali. (7-12-2010)
Liguria
Legge n.21 del 7-12-2010
n.16 del 9-12-2010
Politiche infrastrutturali
28-1-2011 / Impugnata
La legge regionale, che detta norme urgenti in materia di aree contigue dei parchi naturali regionali è censurabile, relativamente alle norme sotto elencate, perché prevede disposizioni non conformi alla legislazione statale in materia di aree protette (legge 6 dicembre 1991, n.394) , che individua standard minimi ed uniformi di tutela ambientale validi sull’intero territorio nazionale, in contrasto quindi con l’art. 117 , comma 2, lettera s) della Costituzione, ai sensi del quale lo Stato ha competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema. In particolare :

1) la disposizione contenuta nell’art. 1, comma 1, attribuisce alla Giunta Regionale, previo il mero parere della competente Commissione consiliare, il compito di ridefinire, entro il 31 luglio 2001, le aree contigue dei parchi naturali regionali. Contestualmente, viene prevista la soppressione delle predette aree contigue dalla data di entrata in vigore della legge regionale, peraltro dichiarata urgente ed entrata in vigore il giorno stesso della pubblicazione sul Bollettino ufficiale (9 dicembre u.s.). Tale previsione regionale viola le prescrizioni dell’art.32, in particolare il comma 2, della legge n.394/91 (Legge quadro sulle aree protette), nella parte in cui prevede la soppressione delle aree contigue senza la preventiva intesa con l’organismo di gestione dell’area protetta e con gli enti locali interessati.
2) Il comma 2 del medesimo articolo 1 della legge regionale dispone che la perimetrazione delle soppresse aree contigue mantiene valore per l’applicazione, quali norme di salvaguardia, dei vincoli, degli indirizzi, delle previsioni contenuti nel piano del parco, nel piano pluriennale socioeconomico e negli altri documenti di programmazione del parco, ad eccezione dei limiti relativi all’attività venatoria. Si evidenzia, in proposito un contrasto con la previsione contenuta nell’articolo 32 , comma 3, della legge n. 394/1991 secondo cui la caccia nelle aree contigue alle aree protette può aver luogo soltanto nella forma della caccia controllata, riservata ai soli residenti dei comuni dell’area naturale protetta e dell’area contigua, Al riguardo, si richiama la sentenza n. 315/2010 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art.25, comma 18 , della legge regionale Liguria n.29/1994 (norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio), nella parte in cui, in contrasto con il citato art.32 della legge n.394/91, consentiva l’attività venatoria nelle aree contigue anche ai soggetti non residenti nei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua.
Né può affermarsi l’esistenza di una forma ibrida di “zona contigua”, con speciali previsioni urbanistiche adottate dall’ente parco e facoltà, anche per i non residenti, di esercitarvi l’attività di caccia, sia pure senza apposita denominazione o con un’altra formale classificazione, infatti una previsione in tal senso è stata censurata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 272 del 29/10/2009, che ha dichiarato incostituzionale la parte della l.r. n. 34 del 2007 della stessa regione Liguria, istitutiva del parco regionale delle Alpi Liguri (c.d. “Paesaggio protetto” esterno all’area parco). In quell’occasione la Corte ha avuto modo di stabilire che “E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 8, comma 1, lettera e), della legge della Regione Liguria 23 ottobre 2007, n. 34, il quale prevede che nelle aree qualificate come “paesaggio protetto” non siano operanti i limiti e i divieti all’attività venatoria, di cui alle leggi quadro statali. La disciplina statale che delimita il periodo venatorio rientra nel novero delle misure indispensabili per assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili, rientrando in quei nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica ritenuto vincolante anche per le Regioni speciali e le Province autonome; inoltre, le disposizioni legislative statali che individuano le specie cacciabili hanno carattere di norme fondamentali di riforma economico-sociale”. Sullo stesso tema, con analogo esito interpretativo, si vedano anche l sentenze C. Cost. n. 165/2009, n. 227/2003 e n. 323/1998.
Per i motivi sopra esposti, la legge deve essere impugnata ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.
Si richiede, inoltre , la sospensione dell'esecuzione della legge censurata in quanto ricorrono i presupposti previsti dall'articolo 35 della legge n.87/1953, così come modificato dall'articolo 9, comma 4, della legge n. 131/2003. Infatti, considerata la giurisprudenza costituzionale sopra citata, l'esecuzione delle norme impugnate è suscettibile di determinare un danno immediato e irreparabile alle specie di fauna selvatica delle zone contigue alle aree protette , visto che viene consentito l’esercizio venatorio in tali zone in maniera non conforme alle prescrizioni stabilite dall’articolo 32 , comma 3, della legge quadro n. 394/1991.

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