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Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallèe d'Aoste (Legge finanziaria per gli anni 2011/2013). Modificazioni di leggi regionali. (10-12-2010)
Valle Aosta
Legge n.40 del 10-12-2010
n.53 del 28-12-2010
Politiche economiche e finanziarie
23-2-2011 /
Impugnata
La legge regionale è illegittima per i motivi che di seguito si espongono.
- E' censurabile l’art. 9, comma 1, secondo cui per l'anno 2011 la spesa relativa al personale, ivi compresa quella per il personale a tempo determinato o utilizzato mediante convenzioni, contratti di collaborazione coordinata e continuativa o di somministrazione di lavoro, non può superare il 70% della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, salve eventuali deroghe.
Tale disposizione si pone in contrasto con i principi previsti dall'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, il quale stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 e che tali disposizioni costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome.
Il legislatore regionale, quindi, elevando al 70% il limite delle spese relative al personale, eccede dalla sua competenza statutaria di cui agli artt. 2 e 3 dello Statuto di autonomia, violando i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica e, conseguentemente, l'articolo 117, comma 3, della Costituzione.
Per i suddetti motivi si propone questione di legittimità costituzionale ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.
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