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Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2011). (27-12-2010)
Trento
Legge n.27 del 27-12-2010
n.52 del 28-12-2010
Politiche economiche e finanziarie
23-2-2011 /
Impugnata
La legge provinciale è illegittima per i motivi che di seguitos i espongono.
- L'articolo 27, comma 4 riconosce una detrazione dell'IRAP, dovuta alla Provincia, pari al 90% dell'importo del contributo versato, nel corrispondente periodo di imposta, dai soggetti passivi IRAP agli enti bilaterali che erogano prestazioni di sostegno al reddito.
La disposizione provinciale, inoltre, specifica che la predetta detrazione non potrà mai comportare, se cumulata con altre agevolazioni di aliquota spettanti nel periodo di imposta, un'agevolazione Irap complessiva superiore al 0,92% punti percentuale del valore della produzione netta realizzata nel territorio provinciale.
Così disponendo, il legislatore provinciale eccede dalla propria competenza statutaria ed invade la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela del sistema tributario.
Infatti, l'art.73 comma 1 bis del DPR n.670/1972 (Statuto di autonomia) prevede testualmente che "Le province, relativamente ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, possono in ogni caso modificare le aliquote e prevedere esenzioni, detrazioni e deduzioni, purchè nei limiti delle aliquote superiori definite dalla normativa statale".
Da tale disposizione statutaria deriva che il parametro di azione definito dallo Stato continua a rappresentare il confine entro il quale il legislatore provinciale può esercitare il proprio intervento. A tal proposito, si è di recente pronunciata la Corte Costituzionale che, nella sentenza n.357/2010, in una fattispecie relativa alla modificazione dell'aliquota speciale Irap da parte della Provincia autonoma di Trento, ha ritenuto che il potere di modificare l'aliquota de qua non esorbitasse dalle competenze legislative statutarie proprio valorizzando la nuova formulazione dell'articolo 73 dello statuto, laddove pone in stretta correlazione l'esercizio delle competenze legislative provinciali con il quadro normativo statale di riferimento.
Ne consegue, pertanto, che le disposzioni contenute nell'art.27, comma 4 eccedono le competenze legislative provinciali previste dall'art.73, comma 1 bis dello Statuto in quanto introducono nella disciplina dell'Irap una modalità di intervento (detrazioni di imposta) non contemplata dalla normativa statale, che all'art.16 del D.Lgs. N.446/1997, prevede la possibilità della sola variazione dell'aliquota.
Pertanto, il legislatore provinciale, nel disporre in modo non conforme alla disciplina nazionale di riferimento, eccede dalla propria competenza statutaria di cui agli articoli 8- 9 dello Statuto di autonomia, e, ponendosi, in contrasto con l'articolo 16 del d. lgs. N. 446/97, viola l'articolo 117, comma 2, lett. E) della Costituzione in materia di sistema tributario.
Per i suddetti motivi, si ritiene di proporre questione di legittimità costituzionale ai sensi dell'art.127 della Costituzione.
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