Dettaglio Legge Regionale

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013 (Legge finanziaria 2011). (23-12-2010)
Bolzano
Legge n.15 del 23-12-2010
n.1 del 4-1-2011
Politiche economiche e finanziarie
3-3-2011 / Impugnata
La legge provinciale è illegittima per i motivi che di seguito si espongono.

- L'articolo 1, ai commi 1 e 2, riconosce l'esenzione del pagamento dell'addizionale regionale all'IRPEF, in favore dei soggetti aventi un reddito imponibile, ai fini dell'addizionale regionale, non superiore a 12.500 euro o non superiore a 25.000, se aventi figli a carico.
Così disponendo, il legislatore provinciale eccede dalla propria competenza statutaria ed invade la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela del sistema tributario.
Infatti, l'art.73 comma 1 bis del DPR n.670/1972 (Statuto di autonomia) prevede testualmente che "Le province, relativamente ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, possono in ogni caso modificare le aliquote e prevedere esenzioni, detrazioni e deduzioni, purchè nei limiti delle aliquote superiori definite dalla normativa statale".
A tal proposito, si evidenzia che l'art.50, comma 3 del D.Lgs. N.446/1997, istitutivo dell'addizionale regionale, attribuisce alle regioni il potere di "maggiorare l'aliquota" fissata dalla legge statale ma non consente di applicare un'aliquota inferiore a quest'ultima né, tantomeno, di introdurre esenzioni.
Dalla disposizione statutaria di cui all'art.73, comma 1 bis, emerge che il parametro di azione definito dallo Stato continua a rappresentare il confine entro il quale il legislatore provinciale può esercitare il proprio intervento. A tal proposito, si è di recente pronunciata la Corte Costituzionale che, nella sentenza n.357/2010, in una fattispecie relativa alla modificazione dell'aliquota speciale Irap da parte della Provincia autonoma di Trento, ha ritenuto che il potere di modificare l'aliquota de qua non esorbitasse dalle competenze legislative statutarie proprio valorizzando la nuova formulazione dell'articolo 73 dello statuto, laddove pone in stretta correlazione l'esercizio delle competenze legislative provinciali con il quadro normativo statale di riferimento.
Ne consegue, pertanto, che la disposizione di cui all'art.1, commi 1 e 2, eccedendo le possibilità disposte dalla legge statale di riferimento, si pone in contrasto con quanto disposto disposto dall'art.73, comma 1 bis dello Statuto di autonomia.
Pertanto, il legislatore provinciale, nel disporre in modo non conforme alla disciplina nazionale di riferimento, eccede dalla propria competenza statutaria di cui agli articoli 8- 9 dello Statuto di autonomia, e, ponendosi, in contrasto con l'articolo 50, comma 3 del d. lgs. N. 446/97, viola l'articolo 117, comma 2, lett. E) e articolo 119 della Costituzione, in materia di sistema tributario.

- L'art.13, comma 1 prevede, alle lett. A), b, c) e d) che le spese per incarichi di consulenza, studio e ricerca, per incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, per pubblicazioni e campagne pubblicitarie nonché per attività di formazione non possono superare l’80 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009.
Al riguardo si fa presente che le citate lettere a) e c), (spese per incarichi di consulenza, studio e ricerca, per pubblicazioni e campagne pubblicitarie), si pongono in contrasto con l’art. 6, commi 7 e 8, del d.l.n. 78/2010 in base al quale le relative spese non possono superare il 20% di quelle sostenute nel 2009.
La lett. D) (spese per attività di formazione) si pone, invece, in contrasto con il comma 13, dell’art. 6 del D.L.n.78/2010, in base al quale le relative spese non possono superare il 50 per cento di quelle sostenute nel 2009.
Alla lett. B), dell'art.13, viene altresì stabilito che la spesa per incarichi di collaborazione coordinata e continuativa non debba superare l’ 80 per cento di quella sostenuta nel 2009, ciò in contrasto con l’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 in base al quale la spesa per detto personale non può superare il 50 per cento di quella sostenuta nel 2009.
In proposito si fa presente che le disposizioni degli artt. 6 e 9 del citato d.l. n. 78/2010 costituiscono principi generali ai quali le regioni devono adeguarsi e che le percentuali previste nella legge provinciale in esame appaiono troppo elevate rispetto a quelle individuate dalla legislazione nazionale.
Ne consegue, pertanto, che le summenzionate disposizioni provinciali si pongono in contrasto con la vigente normativa in materia di contenimento della spesa delle pubbliche amministrazioni ed appaiono, pertanto, lesive del coordinamento della finanza pubblica fra quelle di legislazione concorrente.
Il legislatore provinciale, aumentando il limite di spesa, eccede dalla propria competenza statutaria di cui agli artt.8 e 9 dello Statuto di autonomia, violando, di conseguenza, l'art.117, comma 3 della Costituzione, che inquadra la materia del coordinamento di finanza pubblica tra quelle di legislazione concorrente.

- L'art.13, comma 6, lett.d) stabilisce che alla ripresa della contrattazione collettiva, dopo la sospensione per il quadriennio 2010 – 2013, saranno definiti congrui meccanismi tesi a conseguire il progressivo riallineamento dei trattamenti economici complessivi fra comparti del contratto collettivo di intercomparto.
Tale disposizione provinciale si pone in contrasto con l’art. 9, comma 17, del d.l. n. 78/2010 che, espressamente, dispone il blocco della contrattazione collettiva “senza possibilità di recupero”.
Il legislatore provinciale, disponendo invece la possibilità di riallineare i trattamenti economici dopo il blocco contrattuale, eccede dalla sua competenza statutaria di cui agli artt.8 e 9 dello Statuto di autonomia, e, ponendosi in contrasto con la vigente normativa in materia di contenimento della spesa delle pubbliche amministrazioni in materia di personale viola il principio di eguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione, nonché l’art. 117, comma 3, della Costituzione, che inquadra la materia del coordinamento della finanza pubblica fra quelle di legislazione concorrente.


Per i suddetti motivi, si ritiene di proporre questione di legittimità costituzionale ai sensi dell'art.127 della Costituzione.

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