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Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., derivante dal servizio pubblico essenziale, quale la fornitura di connettività e sicurezza nell’ambito del sistema pubblico di connettività reso da Olivetti S.p.A. nell’anno 2017 e 2019. (4-8-2022)
Molise
Legge n.16 del 4-8-2022
n.41 del 5-8-2022
Politiche economiche e finanziarie
28-9-2022 /
Impugnata
La legge regionale in esame presenta profili di illegittimità costituzionale e va impugnata ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione per le seguenti motivazioni.
L’Articolo 2 (Norma finanziaria) individua la copertura degli oneri discendenti dal riconoscimento del debito fuori bilancio di cui all’articolo 1 a valere sulle risorse del bilancio di previsione 2021-2023, esercizio 2021, ormai decorso.
Tale modalità di copertura finanziaria viola il principio contabile dell’annualità del bilancio di cui all’articolo 3 del decreto legislativo n. 118 del 2011. Risulta conseguentemente violato l’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, riguardante la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.
Si richiama, inoltre, quanto previsto dal principio applicato 9.1 dell’Allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011 in materia di debiti fuori bilancio: “L’emersione di debiti assunti dall’ente e non registrati quando l’obbligazione è sorta comporta la necessità di attivare la procedura amministrativa di riconoscimento del debito fuori bilancio, prima di impegnare le spese con imputazione all’esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili. Nel caso in cui il riconoscimento intervenga successivamente alla scadenza dell’obbligazione, la spesa è impegnata nell’esercizio in cui il debito fuori bilancio è riconosciuto.”
Come confermato nelle controdeduzioni della Regione, la copertura indicata nelle norme finanziarie della legge in esame è costituita da risorse rinvenienti nel Bilancio di Previsione 2021/2023, esercizio 2021. Pertanto, atteso che la legge in esame è stata approvata dal Consiglio regionale nel 2022, la copertura degli oneri discendenti dalle predette leggi viola il principio contabile dell’annualità del bilancio di cui all’art. 3 del D.lgs. n. 118/2011, che disciplina l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera e) Cost., riguardante la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici. Conseguentemente, la legge regionale in argomento risulta priva di copertura finanziaria, in violazione dell’art. 81, terzo comma, Cost
Per le suesposte considerazioni si ritiene che sussistano i presupposti per l’impugnativa della legge regionale in parola dinanzi alla Corte Costituzionale.
Alla luce di quanto sopra, si impugna la legge in esame ai sensi dell’art. 127 della Costituzione.
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