Dettaglio Legge Regionale

Legge finanziaria per l'anno 2011. (27-12-2010)
Piemonte
Legge n.25 del 27-12-2010
n.51 del 29-12-2010
Politiche economiche e finanziarie
/ Rinuncia impugnativa
RINUNCIA TOTALE


La l. r. Piemonte n. 25/10, recante: "Legge finanziaria per l'anno 2011", è stata oggetto di impugnazione dinanzi la Corte costituzionale, con delibera del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2011, per ii seguente motivo:

L'art.5 attribuiva una maggiorazione di retribuzione per lavoro straordinario in deroga a quanto stabilito dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.
Così disponendo, la norma regionale si poneva in contrasto con il titolo III (da art.40 a 50) del D.Lgs. N.165/2001 , il quale obbliga tutte le pubbliche amministrazioni al rispetto della normativa contrattuale violando l’art.117, comma 2, lett. l) della Costituzione, in materia di ordinamento civile.
Venivano altresì violati i principi costituzionali di eguaglianza, buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 Cost..

Con la l. r. n. 10/11, recante "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2011", la Regione ha abrogato l' articoli 5 della l.r. di cui oggi si propone la rinuncia. L'articolo 36, infatti, prevede la soppressione della deroga, oggetto della suddetta censura. Tale legge è stata esaminata dal Consiglio dei Ministri nella seduta dell'8 settembre, u.s..

Quanto sopra ha determinato il venir meno delle motivazioni oggetto del ricorso dinanzi la Corte Costituzionale.
Pertanto, si propone la rinuncia all'impugnazione.
23-2-2011 / Impugnata
La legge regionale è illegittima per i motivi che di seguito si espongono.

L'articolo 5 recante disposizioni in materia di "Prestazioni straordinarie" prevede che la Giunta regionale è autorizzata a disporre il pagamento delle prestazioni straordinarie, anche in deroga a quelle retribuibili a norma dei contratti collettivi di lavoro, effettuate dal personale avente titolo, per eventi eccezionali, quali:
a) azioni tecnico-amministrative o di monitoraggio relative alle opere di ricostruzione e messa in sicurezza degli abitati e delle infrastrutture;
b) eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza e che richiedano la riparazione dei danni subiti da soggetti privati e imprese e per l'attivazione della sala operativa di protezione civile e per attività ad essa conseguenti;
c) attività relative all'evento Italia 150.
Inoltre, si autorizza il pagamento di prestazioni straordinarie in deroga anche al personale del Consiglio regionale impegnato nelle attività di supporto alle sedute dell'Assemblea e degli altri organismi consiliari istituzionalmente costituiti.
Come si evince dalla disposizione regionale richiamata, il legislatore regionale attribuisce una maggiorazione di retribuzione per lavoro straordinario in deroga a quanto stabilito dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.
Così disponendo, la norma regionale contrasta con le disposizioni contenute nel titolo III (da art.40 a 50) del D.Lgs. N.165/2001, le quali indicano le procedure da seguire in sede di contrattazione e obbligano le pubbliche amministrazioni al rispetto delle norme contrattuali.
E’ pur vero che secondo una ricostruzione fatta dalla Corte Costituzionale (sent. N. 2/2004), l’avvenuta privatizzazione dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, pur determinando l’attrazione della relativa disciplina nell’ambito della materia “ordinamento civile”, riservata alla competenza esclusiva dello Stato, non esclude, tuttavia, che le regioni – essendo dotate, a seguito della riforma del Titolo V, di competenza legislativa residuale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa regionale (art. 117, comma 4 Cost.) – possano regolamentare aspetti riconducibili alle procedure e alle modalità della contrattazione collettiva, che sono da considerarsi come riservati all’autonomia degli enti direttamente interessati. Nella fattispecie in esame, tuttavia, il legislatore regionale non si limita a disciplinare il regime procedimentale della contrattazione, ovviamente per la parte di sua competenza, ma incide sulla misura degli importi delle retribuzioni e dei relativi incrementi da corrispondere al personale regionale, che deve essere regolata in sede di contrattazione collettiva.
La disposizione regionale lede, pertanto, l’art.117, lett. L) della Costituzione, il quale riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di ordinamento civile e, quindi i rapporti di diritto privato regolabili dal Codice civile ( contratti collettivi).
La norma regionale si pone, altresì, in contrasto con i principi costituzionali di eguaglianza, buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 Cost., in quanto il personale del comparto si troverebbe di fronte ad una diversa qualificazione e quantificazione degli emolumenti da percepire in sede di contrattazione.

Per le ragioni sopra esposte, si ritiene di sollevare la questione di legittimità costituzionale della legge regionale dinanzi alla Corte costituzionale.

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