Dettaglio Legge Regionale

Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del d. lgs. 23/06/2011, n.118 e ss.mm.ii.. Ditte TPL extraurbano – altre fatture 2020. (4-8-2022)
Molise
Legge n.18 del 4-8-2022
n.41 del 5-8-2022
Politiche economiche e finanziarie
28-9-2022 / Impugnata
La legge regionale in esame presenta profili di illegittimità costituzionale e va impugnata ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione per le seguenti motivazioni.

L’Articolo 2 (Norma finanziaria) individua la copertura degli oneri discendenti dal riconoscimento del debito fuori bilancio di cui all’articolo 1, pari ad euro 667.853,20, a valere sulle risorse della Missione 10, Programma 2, Titolo I. Nella norma non è indicato a quale bilancio di previsione si fa riferimento.
La copertura a valere sui residui, (secondo la quale l’importo del debito fuori bilancio riconosciuto coincide con i residui del capitolo di spesa 70060.0 della Missione 10, Programma 2, Titolo I, del bilancio di previsione 2022-24) non è idonea, atteso che, ai sensi dell’articolo 60 del D.lgs. n. 118/2011, i residui passivi rappresentano somme già “impegnate a norma dell'articolo 56, liquidate o liquidabili, e non pagate entro il termine dell'esercizio da iscriversi nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo”. Pertanto, le norme in esame si pongono in contrasto con l’articolo 81, terzo comma, Cost.
Peraltro, la procedura adottata di riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio dopo aver impegnato la spesa, si pone in contrasto con il principio applicato 9.1 dell’Allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, che, in materia di debiti fuori bilancio, prevede quanto segue: “L’emersione di debiti assunti dall’ente e non registrati quando l’obbligazione è sorta comporta la necessità di attivare la procedura amministrativa di riconoscimento del debito fuori bilancio, prima di impegnare le spese con imputazione all’esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili. Nel caso in cui il riconoscimento intervenga successivamente alla scadenza dell’obbligazione, la spesa è impegnata nell’esercizio in cui il debito fuori bilancio è riconosciuto.”
In altri termini, la Regione non poteva impegnare le risorse prima del riconoscimento del debito fuori bilancio, avvenuto, in questo caso, tramite legge regionale: l’impegno deve essere successivo al riconoscimento. Pertanto, la norma in esame viola la disciplina del D.lgs. n. 118/2011 e, conseguentemente, l’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, riguardante la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.
Infine, si richiama che con nota n. 33350/2022 del 22/02/2022 il Presidente della Regione Molise, con riferimento ad analoga legge di riconoscimento di debiti fuori bilancio (l.r. n. 9/2021), aveva assunto “formale impegno per provvedimenti analoghi in corso di discussione o da proporre in Consiglio regionale di provvedere alla provvista/copertura finanziaria non tramite impegno di spesa ma attraverso il ricorso ad accantonamenti di bilancio.”
Come confermato nelle controdeduzioni della Regione, la copertura indicata nelle norme finanziarie della legge in esame è costituita da risorse rinvenienti nel Bilancio di Previsione 2021/2023, esercizio 2021. Pertanto, atteso che la legge in esame è stata approvata dal Consiglio regionale nel 2022, la copertura degli oneri discendenti dalle predette leggi viola il principio contabile dell’annualità del bilancio di cui all’art. 3 del D.lgs. n. 118/2011, che disciplina l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera e) Cost., riguardante la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici. Conseguentemente, la legge regionale in argomento risulta priva di copertura finanziaria, in violazione dell’art. 81, terzo comma, Cost

Per le suesposte considerazioni il Ministero ritiene che sussistano i presupposti per l’impugnativa della legge regionale in parola dinanzi alla Corte Costituzionale.
Alla luce di quanto sopra, si impugna la legge in esame ai sensi dell’art. 127 della Costituzione.

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