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La legge regionale è illegittima per i motivi che di seguito si espongono.
- L'art. 1, comma 1 stabilisce, in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 6 del d.l. n. 78/2010, la riduzione delle spese di funzionamento anche mediante modulazione delle percentuali di risparmio in misura diversa rispetto a quanto disposto dal citato art. 6. Si ritiene che la norma non è coerente con quanto disposto dall'art.6, laddove le tipologie di spesa, oggetto delle misure di contenimento, vengono sottoposte a riduzioni percentuali definite e puntuali.
Così disponendo, il legislatore regionale si pone in contrasto con l'art.6 del D.L. n.78/2010 violando, di conseguenza, l'art.117, comma 3 della Costituzione in materia di coordinamento della finanza pubblica.
- L'art. 12, comma 2, lett. B), nel fissare il tetto della spesa di personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale per l’anno 2011, fa riferimento alla spesa dell’anno 2006.
La disposizione regionale non è coerente con quanto previsto dall’articolo 2, comma 71, della legge n. 191/2009, secondo cui gli enti del SSN concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando misure idonee a garantire che le spese di personale non superino il corrispondente ammontare dell’anno 2004.
Pertanto, considerato che la richiamata disposizione legislativa statale si ritiene riconducibile alle norme di coordinamento della finanza pubblica, la previsione regionale viola l’art. 117, comma 3, della Costituzione.
Per le ragioni sopra esposte, si ritiene di sollevare la questione di legittimità costituzionale della legge regionale dinanzi alla Corte costituzionale.
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