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Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 23/06/2011, n.118 e ss.mm.ii.. Ditte TPL extraurbano. (4-8-2022)
Molise
Legge n.19 del 4-8-2022
n.41 del 5-8-2022
Politiche economiche e finanziarie
28-9-2022 /
Impugnata
La legge regionale in esame presenta profili di illegittimità costituzionale e va impugnata ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione per le seguenti motivazioni.
L’Articolo 2 (Norma finanziaria) individua la copertura degli oneri discendenti dal riconoscimento del debito fuori bilancio di cui all’articolo 1 a valere sulle risorse della Missione 1, Programma 2, Titolo I.
Al riguardo, si evidenzia che nella norma non è indicato a quale bilancio di previsione si fa riferimento. Ad ogni modo, qualora si supponesse che, in ossequio al principio dell’annualità del bilancio, trattasi del bilancio di previsione in corso di gestione - ovvero il bilancio di previsione 2022-24 - lo stanziamento della Missione 1, Programma 2, Titolo I non consente l’integrale copertura dei sopracitati oneri, in violazione dell’articolo 81, terzo comma, della Costituzione.
Come confermato nelle controdeduzioni della Regione, la copertura indicata nelle norme finanziarie della legge in esame è costituita da risorse rinvenienti nel Bilancio di Previsione 2021/2023, esercizio 2021. Pertanto, atteso che la legge in esame è stata approvata dal Consiglio regionale nel 2022, la copertura degli oneri discendenti dalle predette leggi viola il principio contabile dell’annualità del bilancio di cui all’art. 3 del D.lgs. n. 118/2011, che disciplina l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera e) Cost., riguardante la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici. Conseguentemente, la legge regionale in argomento risulta priva di copertura finanziaria, in violazione dell’art. 81, terzo comma, Cost.
Per le suesposte considerazioni, si ritiene che sussistano i presupposti per l’impugnativa della legge regionale in parola dinanzi alla Corte Costituzionale.
Alla luce di quanto sopra, si impugna la legge in esame ai sensi dell’art. 127 della Costituzione.
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