Dettaglio Legge Regionale

Norme in materia di ottimizzazione e valutazione della produttività del lavoro pubblico e di contenimento dei costi degli apparati amministrativi nella Regione Puglia. (4-1-2011)
Puglia
Legge n.1 del 4-1-2011
n.3 del 7-1-2011
Politiche ordinamentali e statuti
/ Rinuncia parziale

RINUNCIA PARZIALE

La legge della Regione Puglia n.1/2011 recante " Norme in materia di ottimizzazione e valutazione della produttività del lavoro pubblico e di contenimento dei costi degli apparati amministrativi nella Regione Puglia." è stata oggetto di impugnazione governativa, giusta delibera del Consiglio dei Ministri del 03 marzo 2011 per vari profili di illegittimità.
Tra le varie disposizioni impugnate, si censurava l'articolo 11, commi 2, 3, 4 e 5 in materia di personale.
Tale disposizione stabiliva che, al personale in distacco in via continuativa presso le segreterie particolari nonché al personale distaccato presso i gruppi consiliari, doveva essere corrisposto un rimborso forfettario giornaliero, per ogni giornata di effettiva presenza in servizio e per un massimo di 210 giorni in un anno, pari a 25 centesimi di euro a chilometro, assumendo a base di calcolo la distanza chilometrica tra il comune sede dell'ufficio di appartenenza e quello della sede di lavoro.
Così disponendo, il legislatore regionale si poneva in contrasto con le disposizioni di cui al Titolo III del d. lgs. n.165/2001, il quale prevede che il trattamento economico fondamentale ed i criteri utilizzati per la sua erogazione devono essere definiti in sede di contrattazione collettiva.
Pertanto, l’art.11, commi 2, 3 , 4 e 5 violava l'articolo 117, 2° comma, lettera l) della Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva dello Stato la materia dell'ordinamento civile.
La Regione Puglia, successivamente, con la l.r. n.10/2011, recante " Esenzione ticket assistenza specialistica per motivi di reddito - Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 4 gennaio 2011, n. 1 (Norme in materia di ottimizzazione e valutazione della produttività del lavoro pubblico e di contenimento dei costi degli apparati amministrativi nella Regione Puglia)", all'articolo 2, ha recepito i rilievi governativi in merito alla illegittimità su esposta, disponendo l'abrogazione dell’art.11, commi 2, 3, 4 e 5.
Per il suddetto motivo, sussiste il presupposto per la rinuncia parziale all'impugnazione della l.r. Puglia n.1/2011, limitatamente, cioè, all'art.11, commi 2, 3, 4 e 5.


Permangono ancora validi, invece, gli altri motivi di impugnativa di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2011.
3-3-2011 / Impugnata
Con la legge in esame la Regione Puglia si propone di realizzare l'adeguamento dell'ordinamento regionale prescritto dagli articoli 16 e 31 del d.lgs n. 150/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, nonché prevedere misure al fine di ottenere risparmi di spesa e riduzione dei costi della politica e della pubblica amministrazione.

La legge regionale è censurabile per le seguenti disposizioni:

- La disposizione di cui all'articolo 9 che stabilisce che il limite del 20% della spesa sostenuta dalla regione per incarichi di studio e consulenza non trova applicazione per gli incarichi che gravano su risorse del bilancio vincolato nonché per gli incarichi istituzionali di consigliere del Presidente della Regione. Al riguardo si evidenzia un contrasto con l'articolo 6, comma 7 del decreto legge n. 78/2010, nel quale sono stabilite le esclusioni dall'applicazione di detta normativa. In particolare il generico richiamo al bilancio vincolato non consente di comprendere l'entità e la portata dell'intervento riduttivo. La norma in esame, pertanto, si pone in contrasto con la vigente normativa in materia di contenimento della spesa delle pubbliche amministrazioni ed è pertanto, lesiva dei principi stabiliti dall'articolo 117, comma 3 della Costituzione, che inquadra la materia del coordinamento della finanza pubblica fra quelle di legislazione concorrente.

-Parimenti censurabili per le motivazioni sopra elencate sono le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1 e 11, comma 1 in quanto viene stabilito che tali disposizioni non si applicano alle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanze, a valere sulle risorse del bilancio vincolato.

-Le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 2, 3, 4 e 5 stabiliscono che al personale in distacco in via continuativa presso le segreterie particolari del Presidente della Giunta, degli Assessori regionali, del Presidente, vice Presidenti e Consiglieri segretari del Consiglio regionale e dei Presidenti di commissioni consiliari permanenti, nonché al personale distaccato presso i gruppi consiliari sia corrisposto un rimborso forfettario giornaliero, per ogni giornata di effettiva presenza in servizio e per un massimo di 210 giorni in un anno, pari a 25 centesimi di euro a chilometro, assumendo a base di calcolo la distanza cholometrica tra il comune sede dell'ufficio di appartenenza a quello della sede di lavoro. Parimenti è previsto, al citato personale, un rimborso forfettario giornaliero sostitutivo del buono pasto.
Le disposizioni in esame si pongono in contrasto con le disposizioni recate dal Titolo III (Contrattazione collettiva e rappresentanza sindacale di cui al d. lgs. 165/2001), in base al quale il trattamento economico fondamentale ed i criteri utilizzati per la sua erogazione devono essere definiti in sede di contrattazione integrativa. Peraltro, si fa presente che non esistono disposizioni contrattuali che consentano di attribuire al personale distaccato rimborsi forfettari del viaggio o del buono pasto. La norma, pertanto, si pone in contrasto con l'articolo 117, 2° comma, lettera l) della Costituzione, la quale riserva alla competenza esclusiva dello Stato la materia dell'ordinamento civile.

- L'ultimo periodo dell'articolo 13, esclude dall'applicazione dei limiti di spesa per l'assunzione di personale assunto con forme contrattuali flessibili nonché di collaborazioni coordinate e continuative, le spese per contratti flessibili e collaborazioni continuative con oneri a valere sul bilancio vincolato, il cui generico richiamo non consente di quantificare l'entità e la portata dell'intervento riduttivo. La disposizione contrasta con l'articolo 9, comma 28 del decreto legge n. 78/2010 che non consente deroghe, e le cui disposizioni costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica, ai quali si adeguano le regioni, le province autonome e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Pertanto, tale norma si pone in contrasto con la normativa vigente in materia di contenimento della spesa e di vincoli alle assunzioni del personale di regioni ed enti locali ponendosi in contrasto con i principi stabiliti dall'articolo 117, 3° comma della Costituzione che inquadra la materia del coordinamento della finanza pubblica fra quelle di legislazione concorrente.

Per i suddetti motivi, si ritiene di promuovere la questione di legittimità dinanzi alla Corte Costituzionale, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.

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