Dettaglio Legge Regionale

Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa) e alla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 (norme sul governo del territorio). (5-1-2011)
Campania
Legge n.1 del 5-1-2011
n.2 del 10-1-2011
Politiche infrastrutturali
/ Rinuncia impugnativa
RINUNCIA

Con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2011, è stata impugnata da parte del Governo la legge della Regione Campania n. 1 del 5 gennaio 2011, recante "Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa”, e alla legge regionale 22.12.2004, n. 16, recante “Norme sul governo del territorio”.

La questione di legittimità costituzionale è stata sollevata relativamente all’introduzione nella legge 19/2009 del nuovo art. 2-bis, rubricato “Disciplina per le zone sottoposte a vincolo paesaggistico”.
La disposizione di cui all’art. 2-bis, stabiliva che per le zone sottoposte a vincolo paesaggistico e per gli interventi di cui alla presente legge si applicavano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di Conferenza dei Servizi, di cui alla legge 07.08.1990, n. 241, e ss. mm., nonché le norme del “Regolamento recante procedimento semplificativo di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità a norma dell’art. 146, comma 9, d.lgs. 42/2004, e ss. mm.”, approvato con DPR n. 139/2010. Prevedeva inoltre, che nel territorio dei comuni disciplinati dai piani territoriali pesistici vigenti, i termini di cui sopra, decorrevano dalla data di entrata in vigore del nuovo piano territoriale paesistico regionale, laddove comportino modifiche, salvo che per gli interventi ammissibili in base al piano paesistico vigente.
Questa disposizione introduceva una indebita estensione dell’ambito applicativo del DPR 139/2010, che costituisce esercizio di potestà normativa statale, ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. s), della Costituzione, mediante regolamento di delegificazione, ex art. 17, comma 2, della legge 400/1988, in esecuzione della norma primaria costituita dall’art. 146 del Codice dei Beni culturali e del paesaggio, di cui al d.lgs. 42/2004 e ss. mm.

Successivamente la Regione Campania, con l'art. 52, comma 12, lettera a) ha abrogato della legge regionale n. 1/2012 " Disposizioni per al formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 – 2014 della Regione Campania ( Legge finanziaria regionale 2012) ha soppresso la disposizione oggetto dell’ impugnativa sopra descritta.

Pertanto, considerato che sono venute meno le ragioni che hanno determinato l'impugnativa della legge regionale Campania 5/2011, sussistono i presupposti per la rinuncia .
3-3-2011 / Impugnata
La legge in esame, che detta modifiche alla legge regionale 28.12.2009, n. 19, recante “Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa”, nonché alla legge regionale 22.12.2004, n. 16, recante “Norme sul governo del territorio”, presenta profili di illegittimità costituzionale relativamente alla disposizione di cui all’art. 1, comma 1, lettera l).
Tale norma introduce il nuovo art. 2-bis, della l.r. 19/2009, rubricato “Disciplina per le zone sottoposte a vincolo paesaggistico”. Normativa censurata per violazione dell’art. 117, comma 2, lett. s), Cost..
La disposizione di cui all’art. 2-bis, stabilisce che per le zone sottoposte a vincolo paesaggistico e per gli interventi di cui alla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di Conferenza dei Servizi, di cui alla legge 07.08.1990, n. 241, e ss. mm., nonché le norme del “Regolamento recante procedimento semplificativo di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità a norma dell’art. 146, comma 9, d.lgs. 42/2004, e ss. mm.”, approvato con DPR n. 139/2010. Prevede inoltre, che nel territorio dei comuni disciplinati dai piani territoriali pesistici vigenti, i termini di cui sopra, decorrono dalla data di entrata in vigore del nuovo piano territoriale paesistico regionale, laddove comporti modifiche, salvo che per gli interventi ammissibili in base al piano paesistico vigente.
Questa disposizione introduce una indebita estensione dell’ambito applicativo del DPR 139/2010, che costituisce esercizio di potestà normativa statale, ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. s), della Costituzione, mediante regolamento di delegificazione, ex art. 17, comma 2, della legge 400/1988, in esecuzione della norma primaria costituita dall’art. 146 del Codice dei Beni culturali e del paesaggio, di cui al d.lgs. 42/2004 e ss. mm..
In effetti, l’art. 1, all’allegato 1, del citato DPR 139/2010, circoscrive la definizione dell’elenco degli interventi di lieve entità assoggettati a regime autorizzatorio semplificato, e costituisce il frutto di una ponderata e precisa scelta del Governo nell’esercizio della delega regolamentare.
Pertanto, emerge come la norma censurata ha posto in essere una illegittima estensione della potestà legislativa regionale, in violazione dell’art. 117, comma 2, lett. s), Cost., nonché, ha introdotto una incostituzionale disparità di trattamento di situazioni analoghe sul territorio nazionale, atteso che ciò che è stato escluso a livello nazionale dal legislatore delegato (ossia la estensione del regime autorizzatorio paesaggistico semplificato agli interventi edilizi previsti dai diversi piani casa rgionali), verrebbe, con la norma in esame, consentito e previsto per la sola regione Campania.

La richiamata disposizione regionale, dunque, risultando non conforme alla citata legislazione statale di settore, presenta profili di illegittimità costituzionale con riferimento all’art. 117, comma 2, lettera s), della Cost., ai sensi del quale lo Stato ha competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.

Per i motivi sopra esposti la legge regionale deve essere impugnata dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell’art. 127 della Costituzione.

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