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Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l’anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024. (3-8-2022)
Bolzano
Legge n.9 del 3-8-2022
n.31 del 5-8-2022
Politiche economiche e finanziarie
/ Rinuncia impugnativa
RINUNCIA APPROVATA NEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 06/05/2024 Il Governo, con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 settembre 2022, ha impugnato l’articolo 10, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 9 del 03/08/2022 “Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l’anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024.”.
L’articolo 10, comma 2, impugnato con riferimento ai rilievi formulati nella nota del Procuratore regionale della Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per il Trentino – Alto Adige /Sudtirol sede di Bolzano prot. n. 45 del 28/09/2022, introduceva l’articolo 5 bis alla legge provinciale 19 maggio 2015 n. 6 (“Ordinamento del personale della Provincia”), che recitava: “La Provincia promuove l'approvazione di una specifica norma di attuazione dello Statuto speciale, al fine di introdurre in ambito provinciale una disciplina sulla verifica da parte della Corte dei conti dell'attendibilità della quantificazione dei costi della contrattazione collettiva provinciale e della relativa compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, prevista per lo Stato dall’articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche. Fino all’entrata in vigore della norma di attuazione la verifica prevista è assicurata dalla Provincia attraverso il parere motivato del Collegio dei revisori dei conti, mentre la verifica del rispetto dei vincoli derivanti da norme di legge è assicurata attraverso il parere motivato dell’organismo di valutazione di cui all’articolo 5, comma 5, lett. b).
In particolare, nell’impugnativa veniva rilevato che la certificazione della compatibilità finanziaria degli oneri attiene ad un macroaggregato della spesa pubblica, quale quello del personale, inciso in modo significativo da dinamiche di crescita della contrattazione c.d. di primo livello (quale quella provinciale nelle province autonome), imponendosi l’esigenza di verifica da parte di un organo terzo e imparziale della copertura di dette spese con gli strumenti di programmazione e bilancio.
Detta verifica è necessariamente intestata, anche per i contratti collettivi della Provincia autonoma di Bolzano, alla Corte dei conti, alla quale già a livello nazionale, quale garante imparziale dell’equilibrio economico-finanziario del settore pubblico nella sua interezza (statale, regionale, provinciale) ed, in particolare, della corretta gestione delle risorse collettive, è affidato il potere di controllo volto alla certificazione di attendibilità e compatibilità dei costi contrattuali. La funzione di certificazione è connotata dall'applicazione obiettiva del diritto, dall'imparzialità del giudicante, dall'esercizio di poteri decisori (anche di tipo preclusivo, con l’inefficacia delle clausole contrattuali per le quali la Corte si sia pronunciata negativamente) e dalla garanzia del contraddittorio.
In virtù del carattere unitario delle funzioni di controllo intestate, in base all'art. 100, secondo comma, della Costituzione, alla Corte dei conti, la legislazione statale espande direttamente la propria efficacia anche nei confronti dell'ordinamento provinciale, senza necessità di norme di attuazione.
Contrastava con questa riserva di controlli, riconosciuta alla Corte dei conti, la disposizione provinciale in argomento che attribuiva esclusivamente ad organi di controllo interno la competenza a controllare la compatibilità economico-finanziaria dei contratti collettivi, precludendo esplicitamente alla Corte dei conti l’esercizio delle proprie prerogative al riguardo.
La disposizione in esame, intervenendo nella materia della certificazione della contrattazione collettiva provinciale, esorbitava pertanto dalle competenze legislative attribuite alla Provincia autonoma di Bolzano dagli articoli 4 e 8 dello Statuto speciale per il Trentino (d.p.r. n. 670 del 1972), e veniva quindi impugnata per violazione degli articoli 81, 97, 100, secondo comma, 117, secondo comma lett. e) e l) e 119 della Costituzione. L’articolo 47 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in materia di controllo intestato alla Corte dei conti, sub specie di certificazione della attendibilità dei costi quantificati e della loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, costituiva il parametro interposto, quale norma immediatamente applicabile anche ai contratti collettivi stipulati dalle province autonome.
La norma di attuazione richiamata dalla disposizione impugnata è stata successivamente emanata con il decreto legislativo 31 luglio 2023, n. 113, recante “Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino- Alto Adige/Südtirol recante modifica al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, in materia di controlli della Corte dei conti”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 16 agosto 2023 ed entrato in vigore il 31 agosto 2023.
Da ultimo, l’articolo 5 bis della legge provinciale 19 maggio 2015, introdotto dall’articolo 10, comma 2, è stato oggetto di abrogazione ad opera dell’art. 14, comma, 1, della legge provinciale 26 marzo 2024, n. 1, ed il Segretario generale della Provincia autonoma di Bolzano ha comunicato che la disposizione oggetto di impugnazione non ha trovato applicazione nell’intervallo di tempo intercorrente tra la sua entrata in vigore e la sua eliminazione.
Alla luce dell’emanazione della norma attuativa e dell’intervento abrogativo citati, ed acquisito il parere della Procura regionale della Corte dei Conti sopra indicata, che ha comunicato di ravvisare giusti motivi per esprimere il nulla osta all’accoglimento della richiesta della Provincia autonoma di declaratoria della cessazione della materia del contendere, sussistono i presupposti per la rinuncia all’impugnativa in argomento.
Si ritiene, pertanto, conseguentemente, di poter rinunciare al ricorso già proposto innanzi alla Corte costituzionale ex art. 127 Cost..
28-9-2022 /
Impugnata
Nota del Procuratore regionale della Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per il Trentino – Alto Adige /Sudtirol sede di Bolzano prot. n. 45 del 28/09/2022.
“Con la presente si segnala che sul numero straordinario 2 del Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol del 4 agosto 2022, n. 4 è stata pubblicata la legge della Provincia autonoma di Bolzano del 3 agosto 2022, n. 9, recante “Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l’anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024”.
In particolare, l’art. 10, rubricato “(Modifica della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, “Ordinamento del personale della Provincia”), così prevede al comma 2: “Dopo l’articolo 5 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:
“Art. 5/bis (Disposizioni relative alla certificazione della contrattazione collettiva provinciale)
1. La Provincia promuove l'approvazione di una specifica norma di attuazione dello Statuto speciale, al fine di introdurre in ambito provinciale una disciplina sulla verifica da parte della Corte dei conti dell'attendibilità della quantificazione dei costi della contrattazione collettiva provinciale e della relativa compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, prevista per lo Stato dall’articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche.
2. Fino all’entrata in vigore della norma di attuazione la verifica prevista al comma 1 è assicurata dalla Provincia attraverso il parere motivato del Collegio dei revisori dei conti, di cui all’Art. 5, comma 5, lettera c), che a tal fine viene integrato con gli elementi di cui al comma 1, mentre la verifica del rispetto dei vincoli derivanti da norme di legge è assicurata attraverso il parere motivato dell’organismo di valutazione, di cui all’articolo 5, comma 5, lettera b).”
Si dubita della legittimità costituzionale di questa disposizione, che esorbita dalle competenze legislative attribuite alla Provincia autonoma di Bolzano dagli artt. 4 e 8 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. n. 670 del 1972) e viola gli artt. 81, 97, 100, secondo comma, 117, secondo comma, lettere e) e l), e 119 della Costituzione.
Il parametro interposto va individuato nella normativa nazionale di cui all’art. 47 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in materia di controllo intestato alla Corte dei conti, sub specie di certificazione della attendibilità dei costi quantificati e della loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio.
Come già evidenziato nel corso del giudizio di parificazione del rendiconto della Provincia autonoma di Bolzano per l’esercizio finanziario 2021, lo scorso 27 giugno (cfr. Relazione allegata alla decisione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti per il Trentino-Alto Adige n. 2/2022 e Memoria conclusionale del Procuratore regionale), la normativa statale sopra richiamata, afferente la certificazione della Corte dei conti sulla compatibilità economico-finanziaria della contrattazione collettiva del personale pubblico, è immediatamente applicabile anche ai contratti collettivi stipulati dalle province autonome.
Si richiama l’attenzione sul fatto che la disciplina di cui all’art. 47 del D.Lgs. n. 165/2001, evocata quale parametro interposto, rinviene la sua origine nella disposizione di cui all’art. 2, comma 1, lett. b), della l. n. 421/1992, che prevede che “la legittimità e la compatibilità economica […] siano sottoposte al controllo della Corte dei conti”. Prosegue il citato art. 2, stabilendo al comma 2 che “I principi desumibili dalle disposizioni del presente articolo costituiscono altresì per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica”.
La certificazione della compatibilità finanziaria degli oneri attiene ad un macroaggregato della spesa pubblica, quale quello del personale, inciso in modo significativo da dinamiche di crescita della contrattazione c.d. di primo livello, quale quella provinciale nelle province autonome, imponendosi l’esigenza di verifica da parte di un organo terzo e imparziale della copertura di dette spese con gli strumenti di programmazione e bilancio (cfr. Corte dei conti, Sezioni Riunite in sede referente (deliberazione n. 13/99- DEL).
Detta verifica è necessariamente intestata, anche per i contratti collettivi della Provincia autonoma di Bolzano, alla Corte dei conti, alla quale già a livello nazionale, quale garante imparziale dell’equilibrio economico-finanziario del settore pubblico nella sua interezza (statale, regionale, provinciale) e in particolare della corretta gestione delle risorse collettive, è affidato il potere di controllo volto alla certificazione di attendibilità e compatibilità dei costi contrattuali. La funzione di certificazione è connotata dall'applicazione obiettiva del diritto, dall'imparzialità del giudicante, dall'esercizio di poteri decisori (anche di tipo preclusivo, con l’inefficacia delle clausole contrattuali per le quali la Corte si sia pronunciata negativamente) e dalla garanzia del contraddittorio.
E in virtù del carattere unitario delle funzioni di controllo intestate, in base all'art. 100, secondo comma, della Costituzione, alla Corte dei conti, la legislazione statale espande direttamente la propria efficacia anche nei confronti dell'ordinamento provinciale, senza necessità di norme di attuazione (cfr. sentenza della Corte costituzione n. 40 del 1994).
Contrasta con questa riserva di controlli riconosciuta alla Corte dei conti una disposizione provinciale, quale quella segnalata, che attribuisce esclusivamente ad organi di controllo interno la competenza a controllare la compatibilità economico-finanziaria dei contratti collettivi, precludendo – esplicitamente (come si desume dalla chiara lettera della disposizione in oggetto) - alla Corte dei conti l’esercizio delle proprie prerogative al riguardo.
L’intervento normativo provinciale, oggetto della presente segnalazione, appare, pertanto, lesivo della competenza statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, affidato alla Corte dei conti, quale organo terzo ed imparziale di garanzia dell’equilibrio economico-finanziario, in quanto al servizio dello Stato-ordinamento (Corte cost. n. 60 del 2013) e al quale sono correlati i principi fondamentali della solidarietà politica, economica e sociale (art. 2 Cost.), dell’uguaglianza economica e sociale (art. 3, secondo comma, Cost.), dell’unitarietà della Repubblica (art. 5 Cost.) e di tutela dell'equilibrio e della sana gestione finanziaria del bilancio (art. 97, primo comma, della Costituzione), nonché della tutela dell’unità giuridica ed economica (art. 120 Cost.).
È, pertanto, precluso al legislatore provinciale disciplinare i poteri di controllo della Corte dei conti, giacché gli stessi sono riservati alla competenza esclusiva dello Stato.
Quanto sopra si rappresenta in un’ottica di collaborazione istituzionale, al fine di valutare l’adozione dell’iniziativa di cui all’art. 127, primo comma, della Costituzione.”.
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