Dettaglio Legge Regionale

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2011). (10-1-2011)
Abruzzo
Legge n.1 del 10-1-2011
n.6 del 14-1-2011
Politiche economiche e finanziarie
/ Rinuncia parziale
RINUNCIA PARZIALE

La legge della Regione Abruzzo n.1/2011 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2011)" è stata oggetto di impugnazione governativa, giusta delibera del CdM del 10/03/2011 per vari profili di illegittimità.
Tra le varie disposizioni regionali, oggetto di impugnazione governativa, è stato censurato l'articolo 47 in materia di personale.
In particolare, l'art. 47 della l.r. n.1/2011, nel predisporre la progressiva stabilizzazione del personale, si poneva in contrasto con l'art.3, comma 94 della L.n. 244/2007, il quale prevede che il programma di stabilizzazione ha avuto termine il 31 dicembre 2010, violando, di conseguenza, i principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 Cost. nonché con l’art. 117, terzo comma, Cost. in materia di coordinamento della finanza pubblica.

Con la legge regionale n.24/2011, esaminata nella seduta del Consiglio dei Ministri in data 6 ottobre 2011, la Regione Abruzzo si è adeguata ai rilievi governativi ed ha disposto, all'art.9, l'abrogazione dell'art.47 della L.r. n.1/2011.

Per i suddetti motivi, si propone rinuncia parziale all'impugnazione della l.r. n.1/2011, limitatamente, cioè, all'art.47.
Permangono ancora validi, invece, gli altri motivi di impugnativa di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 10 marzo 2011.
10-3-2011 / Impugnata
La legge regionale è illegittima per i motivi che di seguito si espongono:

- L’articolo 11 prevede disposizioni in materia di erogazione di compensi per lavoro straordinario effettuati nell’ambito dell’ emergenza terremoto.
In particolare il comma 1 dispone che al personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa appartenente alla Protezione Civile della Regione Abruzzo e agli Enti strumentali della Regione, impegnato, nell'anno 2009, presso le Strutture del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e, nell'anno 2010, presso la Struttura per la Gestione dell'Emergenza, è riconosciuto il compenso previsto per le prestazioni aggiuntive rese nell'ambito delle disposizioni speciali per la gestione dell'emergenza post sisma. Il comma 2 prevede che i suddetti compensi sono rimborsati alla Regione dalla Struttura per la Gestione dell'Emergenza e sono erogati dalla Direzione regionale competente in materia di Risorse umane e Strumentali della Giunta regionale, d'intesa con la stessa Struttura per la Gestione dell'Emergenza. Infine il comma 3, autorizza la Giunta regionale a disporre con provvedimento amministrativo le variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 3 del 2002, per l'iscrizione degli stanziamenti di entrata e di spesa destinati a dare attuazione alle disposizioni del presente articolo.
Così disponendo il legislatore regionale eccede dalla propria competenza ed invade la competenza esclusiva dello Stato.
Infatti, conseguentemente al sisma del 6 aprile 2009 è stato deliberato lo stato di emergenza ai sensi dell’articolo 5, comma 1 della legge n. 225 del 1992 ed emanate le correlate O.P.C.M ai sensi del comma 2 dello stesso articolo.
In particolare, l’Ordinanza n. 3833/2009, nel prevedere ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo, dispone all’art. 7, comma 2 che agli oneri derivanti dall’erogazione del compenso straordinario (art. 1, comma 8 ) per il personale impegnato nell’emergenza, si fa fronte a valere sulle risorse della Regione Abruzzo.
Il legislatore regionale, invece, nel prevedere che i compensi sono rimborsati alla Regione dalla Struttura commissariale per la gestione dell’emergenza e sono erogati dalla Direzione Regionale d’intesa con la Struttura commissariale, si pone in contrasto con le disposizioni sopra richiamate e viola gli artt. 3 e 97 Cost. per i principi di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione, nonché l’articolo 117 comma 2, lettere e) e g) della Costituzione in materia di sistema tributario, ordinamento e organizzazione amministrativa degli Enti pubblici nazionali e l'art.117, comma 3 Cost. in materia di protezione civile e coordinamento della finanza pubblica.
Inoltre, il legislatore regionale, nel disporre diversamente rispetto a quanto stabilito nell'OPCM n.3833/2009, viola anche il principio di leale collaborazione di cui all'art.120, comma 2 della Costituzione.

- L'articolo 16 attribuisce alla Giunta regionale il potere di predisporre “un provvedimento legislativo per la revisione complessiva delle tasse, dei canoni e delle imposte regionali” e, in caso di inadempienza da parte della Giunta, prevede un adeguamento delle stesse su base ISTAT.
Al tal proposito, nel ricordare che la Giunta regionale è titolare del potere di iniziativa legislativa e che i disegni di legge da essa proposti sono, in ogni caso, sottoposti all’approvazione del Consiglio regionale, si evidenzia che la disposizione normativa, nel prevedere una “revisione complessiva” di tasse, canoni ed imposte regionali appare generica.
Con tale disposizione, infatti, il legislatore regionale intende procedere ad una mera ricognizione delle predette entrate ovvero ad un aumento delle stesse, iniziativa, quest’ultima, che si pone in contrasto con la sospensione del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti di tributi, addizionali o aliquote, ai sensi dell’art. 1, co. 123 della legge n. 220 del 2010.
La disposizione statale sopra richiamata, infatti, dispone che resta confermata, sino all'attuazione del federalismo fiscale, la sospensione del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato.
Il legislatore regionale, pertanto, disciplinando in modo difforme dalla normativa statale di riferimento, viola l'art.117, comma 2 lett.e) della Costituzione che riserva al legislatore statale la competenza esclusiva in materia di tutela del sistema tributario.
Inoltre, la disposizione contenuta al comma 2 dell’articolo 16, che prevede un adeguamento di tasse, canoni e imposte, ancorato agli indici ISTAT, in caso di inerzia della Giunta, risulta in contrasto con l’articolo 2 della legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente) che garantisce chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie violando, di conseguenza, il principio di riserva di legge in materia tributaria, di cui all’art. 23 della Costituzione.
Infatti, una tale misura, adottata secondo gli indici istat, elude l’obbligatoria individuazione delle fattispecie impositive oggetto delle misure fiscali, nonché la fissazione dei criteri di massima per l’applicazione degli aumenti.
Così disponendo, il legislatore regionale eccede dalla propria competenza ed invade la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela del sistema tributario; inoltre, nel porsi in contrasto con le disposizioni contenute nello Statuto dei diritti del Contribuente, viola anche l'art.23 della Costituzione, il quale prevede che nessuna prestazione patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

- L’articolo 36, concernente “Norme in materia di servizio idrico integrato della Regione Abruzzo”, al comma 1, dispone che le peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale, specie quello montano, nelle condizioni date non permettono in linea generale un efficace ed utile ricorso al mercato tra concorrenti per l’affidamento delle gestioni. Queste, pertanto, restano affidate agli attuali gestori”.
Così disponendo, il legislatore regionale si pone in contrasto con l’art. 23-bis, c. 2, del d.l. n. 112/2008, conv. In L.n.133/2008, ai sensi del quale il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene, in via ordinaria:
a) a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato che istituisce la Comunità europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità;
b) a società a partecipazione mista pubblica e privata, condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a), le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l’attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio e che al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento.>>.
La norma regionale, invece, nel prevedere che le gestioni del servizio idrico restano affidate agli attuali gestori, si pone in contrasto con l’art.23 bis del DL n.112/2008 e s.m.i. nonché con il DPR n.168/2010, il quale all’art.3, nel prevedere norme generali per l’affidamento, dispone che devono essere indette le procedure ad evidenza pubblica.
Anche se al comma 2 del medesimo articolo 36 si limitano gli effetti della disposizione al termine del 31.12.2011, al comma 1 dell’art.36, la norma regionale pone una presunzione, in via legislativa, di insussistenza delle “caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale” idonee per il ricorso al mercato per gli affidamenti delle gestioni di servizio idrico. D’altro canto, i commi 3 e 4 del medesimo articolo 23-bis del d.l. n. 112/2008 e s.m.i., prevedono un procedimento complesso in caso di insussistenza delle condizioni economiche, sociali e ambientali, prevedendo il parere dell’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, che non si concilia con la cristallizzazione in via legislativa, una tantum, della valutazione, non già, peraltro, dell’ente affidante, ma del legislatore regionale.
Pertanto, l’articolo 36, dettando disposizioni difformi dalla normativa statale di riferimento, viola la competenza esclusiva dello Stato in materia della «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema» di cui all’art. 117, co. 2, lett. S), della Costituzione, nonché la competenza del legislatore statale in materia della tutela della concorrenza, di cui all’art. 117, co. 2, lett. E) della Costituzione.

- L’articolo 47, nel prevedere disposizioni in materia di personale, dispone che la Giunta Regionale, entro 90 giorni dall’approvazione della presente legge, attua i piani di cui all’articolo 3, comma 94 della L. n. 244/2007.
Così disponendo il legislatore regionale si pone in contrasto con i piani di cui all'articolo 3, comma 94 della L. n. 244/2007, i quali riguardano la progressiva stabilizzazione, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni per gli anni 2008, 2009 e 2010, del personale non dirigenziale in servizio con contratto a tempo determinato e del personale con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in essere alla data di entrata in vigore della legge n. 244/2007.
La predisposizione di tali piani, quindi, secondo il legislatore statale non ha più ragion d’essere, in quanto il suddetto programma di stabilizzazione ha avuto termine il 31 dicembre 2010.
Il legislatore regionale, pertanto, nel porsi in contrasto con la suddetta disposizione statale, viola i principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 Cost. nonché il coordinamento di finanza pubblica di cui all’art. 117, terzo comma, della Costituzione.

-L’art.55, nel prevedere norme in tema di lotta all'abusivismo nell'edilizia residenziale pubblica, dispone al comma 1, che al fine di eliminare il fenomeno delle occupazioni senza titolo di alloggi di edilizia residenziale pubblica, le Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale Pubblica (di seguito ATER), presentano entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano redatto d'intesa con i Comuni interessati e le autorità di pubblica sicurezza competenti.
Così disponendo il legislatore regionale eccede dalla propria competenza ed invade la competenza esclusiva dello Stato in materia di organizzazione amministrativa dello Stato.
Infatti, il legislatore regionale non può prevedere unilateralmente la possibilità di redigere un piano di intesa con le autorità di pubblica sicurezza. Sul punto, occorre richiamare la sentenza della Corte Costituzionale n.134/2004, che afferma che le forme di collaborazione e di coordinamento coinvolgenti compiti e attribuzioni di organi dello Stato, non possono essere disciplinate unilateralmente e autoritativamente dalle regioni, nemmeno nell'esercizio della loro potestà legislativa: esse debbono trovare il loro fondamento o il loro presupposto in leggi statali che le prevedano o le consentano, o in accordi tra gli enti interessati.
La norma regionale, invece, nel prevedere unilateralmente la possibilità di fare un’intesa con le autorità di pubblica sicurezza, si pone in contrasto con l’art. 160 del D.Lgs. N. 112/1998, il quale, nel disciplinare le competenze dello Stato, dispone, al comma 2, che l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza resta disciplinato dalla legge 1° aprile 1981, n. 121 , e successive modifiche ed integrazioni, che individua, ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, le forze di polizia.
Il legislatore regionale, disciplinando autonomamente la lotta all’abusivismo nell’edilizia residenziale pubblica, eccede dalla propria competenza ed invade la competenza esclusiva dello Stato in materia di organizzazione amministrativa dello Stato di cui all’art.117, comma 2, lett.g) della Costituzione.

- L’articolo 63, nel disporre in materia di proroga delle concessioni, prevede, al comma 1, che le concessioni regionali e comunali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogate fino al 30 giugno 2011.
Così disponendo, il legislatore regionale si pone in contrasto con l’art.23 bis del DL n.112/2008, conv. In L. n.133/2008, il quale prevede che il termine per la proroga delle concessioni è fissato al 30 marzo 2011. Tale termine è stato previsto dall’art.1, comma 1 del d.l. n.225/2010, conv. In L. n.10/2011.
Inoltre, l’articolo 63, ponendosi in contrasto anche con il D.Lgs. n.163/2006, il quale recepisce le Direttive 2004/17/Ce e 2004/18/CE in materia di coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, viola anche gli articoli 43,e 49 del Trattato CE.
La materia delle proroghe delle concessioni in tema di servizio pubblico locale, come più volte ribadito dalla Corte Costituzionale (da ult. Cfr. Sent. N.325/2010), rientra nella tutela della concorrenza di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell’art.117, comma 2 lett.e) della Costituzione.
Pertanto, il legislatore regionale, ponendosi in contrasto con la normativa statale e comunitaria di riferimento, viola l'articolo 117, comma 1 della Costituzione, in quanto è suscettibile di alterare il regime di libero mercato delle prestazioni e dei servizi, in violazione degli obblighi comunitari in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici, derivanti dagli articoli 49 e seguenti del Trattato CEE, e viola la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, di cui all’articolo 117, comma 2, lettera e) della Costituzione.

- L’articolo 75 dispone che gli interventi di soccorso ed elisoccorso di carattere sanitario, comprensivi di recupero e trasporto, devono considerarsi come prestazioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale se effettuati nei limiti di quanto disposto dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992. Il comma 3, poi, prevede che la Giunta regionale, sentito il SASA - CNSAS, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, integra e aggiorna il proprio tariffario per i servizi di soccorso sanitario e non sanitario; per i residenti nella regione Abruzzo è disposta una riduzione della tariffa la cui misura verrà concordata tra la Regione Abruzzo e le Aziende Sanitarie Locali, sedi di SUEM. Il minor introito derivante dalla concordata riduzione della tariffa trova copertura finanziaria in quota parte delle risorse assegnate dal fondo sanitario per il funzionamento del SUEM 118.
Così disponendo, il legislatore regionale eroga ulteriori livelli di assistenza non previsti dal piano di rientro sanitario. Infatti, la Regione Abruzzo è impegnata nel Piano di rientro, di cui all’Accordo tra il Ministro della salute, il Ministro dell’economia e delle finanze e il Presidente della Regione in data 6 marzo 2007, poi recepito con DGR n.224 del 13 marzo 2007, nel rispetto del quale non è previsto che possa erogare livelli di assistenza ulteriori rispetto ai LEA.
La concessione dell’agevolazione di cui al comma 3 dell’art.75, coperta con le risorse del fondo del servizio sanitario nazionale, configura il riconoscimento di LEA aggiuntivi, in contrasto con l’impegno assunto in virtù del Piano di rientro di assicurare l’equilibrio di bilancio.
Pertanto,il legislatore regionale prevedendo una disciplina non conforme a quanto stabilito nell’Accordo, viola l’art. 117, comma 3, Cost., in materia di tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica.

- L’articolo 76, nel prevedere disposizioni in materia di segni distintivi, dispone che il “Soccorso Alpino Speleologico Abruzzo del Corpo nazionale del Soccorso alpino Speleologico (SASA-CNAS)” adotta sulle proprie divise di ordinanza e sui propri mezzi, il logo della protezione civile regionale. Così disponendo il legislatore regionale si pone in contrasto con la disciplina nazionale di riferimento.
Infatti, l’art. 11 della L.n. 225/92 inserisce il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino tra le strutture operative nazionali della protezione civile mentre la L. n. 74/2001 ne disciplina, a livello nazionale, l’ordinamento, il funzionamento e la natura del suddetto corpo.
Inoltre, la legge quadro sul volontariato (L. n. 266/91) riconosce all'art. 1 commi 1 e 2, il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo, salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale. La stessa legge quadro sul volontariato, poi, all’art. 10, comma 1 stabilisce che le leggi regionali devono salvaguardare l’autonomia di organizzazione, di iniziativa e deve favorire lo sviluppo dell'associazionismo.
Pertanto il legislatore regionale, nel porsi in contrasto con le suddette disposizioni e nel prevedere di adottare sulle divise di ordinanza e sui mezzi del SASA-CNAS il logo regionale, viola i principi costituzionali sul libero associazionismo di cui all’art. 18 Cost. nonché la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento, organizzazione e amministrazione dello Stato e degli pubblici nazionali di cui all’art. 117, comma 2, lett. G) della Costituzione.

Per i suddetti motivi si propone questione di legittimità costituzionale ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.

« Indietro