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Disposizioni integrative della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna). (21-1-2011)
Sardegna
Legge n.5 del 21-1-2011
n.3 del 29-1-2011
Politiche infrastrutturali
10-3-2011 /
Impugnata
La legge, che detta norme integrative della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna), è censurabile relativamente alla disposizione contenuta nell'articolo 2, che introduce alla legge regionale 29 luglio 1998, n. 23, l’art. 59-bis “Disciplina dei prelievi in deroga”.
Il comma 3 del predetto art. 59-bis prevede che l’assessore competente adotti il provvedimento di deroga previo parere dell’Istituto regionale per la fauna selvatica ovvero, nelle more della sua istituzione, di un Comitato tecnico-scientifico istituito con deliberazione della Giunta regionale.
Tale disposizione risulta in contrasto con quanto previsto dall’art. 19-bis, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, secondo il quale le deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE del Consiglio sono applicate per periodi determinati, sentiti esclusivamente l'Istituto nazionale per la fauna selvatica – ora ISPRA, o gli istituti riconosciuti a livello regionale. Detta norma statale, che costituisce recepimento di normativa comunitaria, è posta a tutela dell'ambiente e dell'ecosistema vincola la potestà legislativa regionale.
La Corte Costituzionale ha affermato, nella sentenza n. 227/2003, che "il parere dell'INFS, ente nazionale dotato della necessaria competenza tecnica in materia, qualificato dall'art. 7 della legge 157 del 1992 come "organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le regioni e le province", appare indispensabile per la formazione di un atto nel quale deve essere garantito il rispetto di standards di tutela uniforme che devono valere nell'intero territorio nazionale".
Pertanto la norma regionale citata - che non può considerarsi espressione della competenza esclusiva regionale in materia di caccia di cui all'art. 3 co. 1 lett. i) dello Statuto speciale di autonomia, così come desumibile dalla sent. n.. 536/2002 della Corte Costituzionale- eccede dalle competenze statutarie ed invade la competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, violando l'art.3, comma 1 dello Statuto Speciale di Autonomia (L. Cost. n.3/1948) e l'art. 117, commi 1 e 2 lettera s) della Costituzione.
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