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Misure di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere. (11-2-2011)
Campania
Legge n.2 del 11-2-2011
n.11 del 14-2-2011
Politiche socio sanitarie e culturali
/ Rinuncia impugnativa
Con deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 31 marzo 2011 è stata impugnata da parte del Governo la legge della Regione Campania n. 2 del 11 febbraio 2011 recante "Misure di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere".
E' stata sollevata questione di legittimità costituzionale in quanto alcune disposizioni contenute nell’art. 4 prevedevano che il coordinamento degli interventi, tra cui l’organizzazione di corsi di formazione, volti alla tutela e al sostegno delle persone soggette alla violenza di genere, fosse svolto dalla Regione con il coinvolgimento di personale dello Stato ( forze dell’ordine e dell’amministrazione penitenziaria), in contrasto con l’art. 118, terzo comma, della Costituzione che riserva alla legge dello Stato la regolazione delle forme di coordinamento fra lo Stato e le Regioni in materia di ordine e sicurezza pubblica.
Successivamente la Regione Campania, con la legge regionale n. 5 del 6 maggio 2013 (“ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013/2015 della Regione Campania – Legge Finanziaria regionale 2013 –) all’art. 1, comma 35, ha modificato l’art. 4 della legge regionale n. 2/2011, eliminando i motivi d’illegittimità costituzionale.
Pertanto, considerato che appaiono venute meno le ragioni che hanno condotto all'impugnativa dell'art. 4, della legge della Regione Campania n. 2 del 11 febbraio 2011, si ritiene che sussistano i presupposti per la rinuncia totale al ricorso.
31-3-2011 /
Impugnata
La legge in esame, che detta “Misure di prevenzione e contrasto alla violenza di genere”, presenta i seguenti profili di illegittimità costituzionale:
1)l’art. 2, comma 2, prevedendo che la regione Campania “coordina”gli interventi volti alla tutela e al sostegno delle persone soggette alla violenza di genere “in collaborazione con …la Procura della Repubblica, le forze dell’ordine, l’amministrazione penitenziaria…” contrasta con l’art. 118, terzo comma Cost., che riserva alla legge statale la disciplina delle forme di coordinamento fra lo Stato e le Regioni in materia di ordine pubblico e sicurezza. Inoltre la Corte Costituzionale ha più volte ribadito (tra le altre, sent. n. 134/2004) che le forme di collaborazione e di coordinamento coinvolgenti compiti ed attribuzioni di organi dello Stato non possono essere disciplinate unilateralmente dall’attività legislativa regionale essendo necessaria la loro previsione da parte della legge statale ovvero da parte di accordi tra i soggetti istituzionali coinvolti.
2)l’art. 3, comma 2, lett. l), secondo il quale i centri regionali antiviolenza sono deputati alla “raccolta, analisi ed elaborazione dei dati emersi dalle denunce presentate”, utilizzando genericamente la parola “denunce”, ricomprende in esse anche le denunce ricevute dalle forze di polizia. Così disponendo anche tale disposizione regionale contrasta con l’art. 118, terzo comma Cost., che riserva alla legge statale la disciplina delle forme di coordinamento fra lo Stato e le Regioni in materia di ordine pubblico e sicurezza. Detta disposizione regionale contrasta inoltre con i principi espressi dalla Consulta (espressi nella citata sent. n. 134/2004) secondo i quali le forme di collaborazione e di coordinamento coinvolgenti compiti ed attribuzioni di organi dello Stato non possono essere disciplinate unilateralmente dall’attività legislativa regionale essendo necessaria la loro previsione da parte della legge statale ovvero da parte di accordi tra i soggetti istituzionali coinvolti.
3)l’art. 4, prevedendo la promozione da parte della Regione di corsi di formazione rivolti anche agli operatori delle Forze dell’ordine, travalica gli ambiti di competenza della legislazione regionale, essendo demandato alla legislazione statale il compito di stabilire i contenuti della formazione del personale delle Forze dell’ordine. Anche in tal caso si ravvisa un contrasto sia con l’art. 118, terzo comma Cost., che riserva alla legge statale la disciplina delle forme di coordinamento fra lo Stato e le Regioni riguardanti l’ordine pubblico e la sicurezza sia con i principi espressi dalla Consulta secondo i quali come ribadita nella citata sent. n. 134/2004) le forme di collaborazione e di coordinamento coinvolgenti compiti ed attribuzioni di organi dello Stato non possono essere disciplinate unilateralmente dall’attività legislativa regionale essendo necessaria la loro previsione da parte della legge statale ovvero da parte di accordi tra i soggetti istituzionali coinvolti.
Per tali motivi si ritiene che le disposizioni sopra indicate debbano essere impugnate dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell’art. 127 Cost.
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