Dettaglio Legge Regionale

Molise
n.7 del 2-3-2011
Politiche ordinamentali e statuti
23-3-2011 / Impugnata
Il Consiglio regionale del Molise ha approvato in prima lettura con deliberazione n. 184 in data 19 luglio 2010, confermato in seconda lettura con deliberazione in data 22 febbraio 2011 il testo del nuovo “Statuto della Regione Molise”, ai sensi dell’art. 123 della Costituzione, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, n. 7 – supplemento Speciale – del 2 marzo 2011.
Dall’esame dell’articolato si evidenziano le seguenti illegittimità costituzionali riferite agli articoli di seguito elencati:

1) L’art. 30, comma 4, dispone che le commissioni consiliari permanenti, al fine di svolgere la funzione di “vigilanza” sull’andamento dell’amministrazione regionale, possano “convocare funzionari dell’amministrazione regionale e degli enti dipendenti i quali, in seduta non pubblica, sono esonerati dal segreto d’ufficio”. Tale disposizione si pone palesemente in contrasto con la disciplina statale, sia penale sia processuale, in materia di segreto d’ufficio, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, che prevede la potestà esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile e penale. Inoltre, la disposizione contrasta con l’articolo 326 del codice penale che prevede il reato di rivelazione del segreto d’ufficio, il cui ambito di applicazione può essere ridotto, come avvenuto in occasione dell’organica disciplina del diritto d’accesso agli atti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della legge n. 241/1990, esclusivamente però ad opera della legge statale.
Pertanto, la disposizione esula dalle competenze non soltanto dello Statuto regionale, ai sensi dell’art. 123 della Cost., ma anche della complessiva potestà legislativa delle Regioni, in contrasto con il citato articolo 117, comma 2, lettera l) della Costituzione. A nulla varrebbe, in senso contrario, sostenere la riserva di potestà organizzativa in favore di ciascuna Regione: i limiti dell’autonomia organizzativa, infatti, non possono essere dilatati fino al punto di escludere in toto l’obbligo di mantenere il segreto su qualsiasi atto dell’ufficio.
2) L’art. 53, comma 4, in materia di enti, aziende e agenzie regionali, prevede che il personale degli enti pubblici non economici comunque strumentali della Regione, sia equiparato al personale regionale. Tale equiparazione genera incertezza del diritto, in relazione a quali profili del regime giuridico del personale sia disposta detta equiparazione nonchè risulta idonea ad imporre un’identità piena tra le discipline, tale da impedire alla contrattazione collettiva dei comparti interessati di differenziarsi per via non legislativa, ma contrattuale, dal comparto dei dipendenti regionali. Pertanto, la disposizione si pone in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione che riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di ordinamento civile.
3) L’art. 67, comma 1, in materia di rapporti della Regione Molise con l’Unione Europea si discosta dall’art. 117, comma quinto, della Costituzione in quanto prevede che la Giunta regionale, e non la Regione (come indicato nella disposizione costituzionale citata), “realizza la partecipazione” alla c.d. fase ascendente dell’attività normativa europea e “provvede all’attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione Europea”. E’ chiaro che non tutte le attività riconducibili alla c.d. fase discendente dell’attività normativa europea ricadono nei poteri della Giunta regionale, ma soltanto le attività regolamentari e provvedimentali. La disposizione, quindi, si pone in contrasto con i parametri costituzionali volti a delineare l’ambito di competenza legislativa costituzionalmente riservate al Consiglio regionale, con particolare riguardo al combinato disposto dell’art. 117, comma quinto , e dell’articolo 121, comma secondo, della Costituzione.

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