Dettaglio Legge Regionale

"Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno 2011 e bilancio di previsione per il triennio 2011-2013". (15-3-2011)
Campania
Legge n.5 del 15-3-2011
n.18 del 16-3-2011
Politiche economiche e finanziarie
5-5-2011 / Impugnata
La legge regionale è censurabile per i motivi che di seguito si espongono.

- L'art.1 ai commi 5, 6,7,8 e 9 dispone che la copertura finanziaria delle somme iscritte alle UPB 1.82.227, 1.1.5, 7.28.64, 6.23.57, 4.15.38 ammontanti ad euro 660.000.000,00 nonché l'iscrizione della somma complessiva di euro 189.000.000,00, come da allegato A della legge di bilancio 2011, è effettuata utilizzando l'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente.
Tuttavia, si rappresenta che non è stata ancora certificata l'effettiva disponibilità con l'approvazione del rendiconto per l'esercizio finanziario 2010, così come sancito dal'art. 44, comma 3, della legge di contabilità regionale n. 7/ 2002.
Inoltre, il finanziamento del fondo per il pagamento dei residui parenti, di cui il comma 6, è pari ad euro 300.000.000,00. A fronte di tale stanziamento, l'ammontare dei residui perenti al 31/12/2008, ultimo dato ufficiale disponibile è stato pari a circa 3.700.000.000,00 di euro.
Occorre sottolineare che non appare improntata a criteri di prudenzialità la dotazione del fondo residui perenti la cui consistenza dovrebbe essere tale da garantire un margine di copertura pari al 70% degli stessi, così come sostenuto dalla Corte dei Conti in Sezione delle Autonomie( delibera n. 14/AUT/2006) per una sufficiente garanzia di assolvimento delle obbligazioni assunte.
Così disponendo il legislatore regionale viola l'art. 81, comma 4, della Costituzione e l'art. 117, comma 2, lettera e) della Costituzione in materia di sistema tributario e contabile.

- E' censurabile l'art. 5 in quanto, non prevedendo il dettaglio dei capitoli e delle UPB finanziate dalle operazioni di indebitamento, non si può valutare se la somma derivante dalla richiesta di ricorso al mercato finanziario per l'esercizio 2011, pari a euro 58.450.000,00, è utilizzata soltanto per finanziare spese d'investimento sulla base di quanto stabilito dall'art. 3 commi da 16 a 21 bis della l. n. 350/2003, nonché dall'art. 62 del d.l. n.112/2008, conv. in l. n. 133/2008.
Riguardo poi al pagamento degli oneri di ammortamento in conto interessi e in conto capitale derivanti dalle operazioni di indebitamento già realizzate dalla regione, si rileva che gli stessi non sono quantificati e non vengono neanche indicate le correlate UPB di copertura finanziaria, sia riguardo al bilancio di previsione annuale 2011 che al bilancio pluriennale 2011-2013.
Così disponendo il legislatore regionale viola l'art. 81, comma 4, della Costituzione, per la mancata copertura finanziaria, nonché l'art. 117, comma 2, lettera e) della Costituzione in materia di sistema tributario e contabile

- In merito, poi, alla nota informativa che evidenzia gli oneri e gli impegni finanziari derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati e da contratti di finanziamento che includono una componente derivata, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della l. n. 203/2008, si rileva che gli oneri per interessi stimanti per l'esercizio finanziario 2011 che derivano dalle posizioni debitorie relative ai contratti derivati sottoscritti ne 2003 e nel 2006, ammontano complessivamente 260.000.000,00 di euro a fronte dei quali non vegono indicate le relative UPB di pertinenza.
Così disponendo il legislatore regionale viola l'art. 81, comma 4, della Costituzione, ai sensi del quale ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per farne fronte.

Per i suddetti motivi, si ritiene di proporre questione di legittimità costituzionale ai sensi dell'art.127 Cost.

« Indietro