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Norme sull'organizzazione dell'esercizio di funzioni e compiti amministrativi a livello locale. Soppressione delle Comunità Montane. (24-3-2011)
Molise
Legge n.6 del 24-3-2011
n.9 del 1-4-2011
Politiche ordinamentali e statuti
19-5-2011 /
Impugnata
Su conforme parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Dipartimento della Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, la legge della Regione Molise n. 6/2011 in esame presenta dei profili di illegittimità costituzionale.
La legge è censurabile per i seguenti motivi:
1) l'articolo 11, comma 1, dispone che l'amministrazione regionale e gli enti ad essa dipendenti ricoprano i posti vacanti nelle rispettive dotazioni organiche, prioritariamente attraverso la mobilità del personale a tempo indeterminato e L.S.U. delle soppresse Comunità montane, in applicazione dell'art. 30 del D.lgs. n. 165/2001. Il citato art. 30 trova applicazione esclusivamente per il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e non per la tipologia lavorativa dei lavoratori socialmente utili. La norma contenuta nell'art. 11, comma 1, è suscettibile di configurarsi come un inquadramento riservato, ponendosi, pertanto, in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 97 della Costituzione che impone l'obbligo dell'espletamento del concorso pubblico per accedere alle P.A, così come rilevato dalla costante giurisprudenza della Corte Costituzionale, nonché con l'art. 117, comma 2, lettera l), della Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva dello Stato l'ordinamento civile e, quindi i rapporti di diritto privato regolabili dal Codice Civile.
2) l'art. 11, comma 10, dispone che la Regione, in sede di manovra finanziaria annuale, destini risorse finanziarie per promuovere la stabilizzazione dei lavoratori con contratto L.S.U in servizio presso le soppresse Comunità montane. Tale disposizione viola l'attuale normativa, in particolare l'articolo 17, comma 10 del D.L. 78/2009, il quale non consente una generica salvaguardia di tutte le stabilizzazioni, anche se programmate ed autorizzate, e si pone, pertanto, in contrasto con i principi stabiliti dall'articolo 117, terzo comma della Costituzione, nell'ottica del coordinamento della finanza pubblica cui la regione, pur nel rispetto della sua autonomia, non può derogare.
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