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Misure per garantire la legalità e la trasparenza dei finanziamenti erogati dalla Regione Calabria. (7-3-2011)
Calabria
Legge n.4 del 7-3-2011
n.4 del 15-3-2011
Politiche economiche e finanziarie
5-5-2011 /
Impugnata
La legge è censurabile per i motivi che di seguito si espongono.
-L'art.2, al fine di garantire la legalità, la trasparenza delle operazioni finanziarie ed amministrative della Regione Calabria e la tracciabilità dei flussi finanziari, dispone che tutti i beneficiari pubblici e privati che usufruiscono di finanziamenti regionali, devono conformarsi alle procedure di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, per importi di ammontare uguali o superiori a euro 10.000,00 (euro diecimila).
Così disponendo, il legislatore regionale si pone in contrasto con la L. n.136/2010, di cui sopra.
Infatti, l'art.3 della suddetta legge, nel disciplinare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, prevede che gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici, devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche.
Il successivo comma 3, poi, dispone che anche le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro, relative agli interventi di cui sopra, sono assoggettate agli obblighi di trasparenza e tracciabilità dei flussi finanziari.
Il legislatore regionale, invece, nel prevedere tale tracciabilità solo su importi di ammontare uguali o superiori a euro 10.000,00 (euro diecimila), si pone in contrasto con la disciplina statale su richiamata e, di conseguenza, viola l'art.117, comma 2, lett. e) della Costituzione, che riserva alla Stato la competenza esclusiva in materia di moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari.
Inoltre, trattandosi di disposizioni volte a prevenire le infiltrazioni criminali, viola l'art.117, comma 2 lett. h) della Costituzione che riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di ordine pubblico e sicurezza.
Per i suddetti motivi, si ritiene di proporre questione di legittimità costituzionale ai sensi dell'art.127 della Costituzione.
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