Dettaglio Legge Regionale

Istituzione dell'Agenzia regionale per i beni confiscati alle organizzazioni criminali in Calabria. (7-3-2011)
Calabria
Legge n.7 del 7-3-2011
n.4 del 15-3-2011
Politiche ordinamentali e statuti
5-5-2011 / Impugnata
Con la legge in esame la Regione Calabria intende istituire l'Agenzia regionale per i beni confiscati alle organizzazioni criminali in Calabria.

La legge è censurabile per i seguenti motivi:

1) l'articolo 3, comma 1, lett. b) prevede che la regione sottoponga le indicazioni per il riutilizzo dei beni confiscati in Calabria alla Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata attraverso protocolli d'intesa, richiedendone eventualmente l'assegnazione. Tale disposizione si pone in contrasto con l'articolo 2 undecies, comma 2, lett. b), della legge 31 maggio 1965, n. 575, che non consente l'assegnazione degli immobili direttamente in favore di una agenzia regionale, quale soggetto distinto, ma prevede il trasferimento dei beni immobili per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove gli immobili sono ubicati, ovvero al patrimonio della provincia o della regione. Tale norma viola altresì l'articolo 117, secondo comma, lett. g), h) e l) della Costituzione, che attribuisce competenza esclusiva allo Stato in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, in materia di ordine pubblico e sicurezza nonché in materia di giurisdizione e norme processuali e ordinamento penale;

2) l'articolo 3, comma 1, lett. c) attribuisce all'Agenzia regionale per i beni confiscati il compito di amministrare i beni eventualmente assegnati alla regione Calabria "assicurandone il riutilizzo per i fini di utilità pubblica e sociale anche attraverso appositi bandi o concorsi di idee", consentendo all'Agenzia regionale l'utilizzo del bene in maniera difforme dalle previsioni contenute nell'articolo 2 undecies, comma 2, lett. b) della L. n. 575/65, in base al quale i beni immobili confiscati possono essere assegnati in concessione dalle regioni, sulla base di apposita convenzione "a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità a parità di trattamento, a comunità anche giovanili, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato…La convenzione disciplina la durata, l'uso del bene, le modalità di controllo sulla sua utilizzazione, le cause di risoluzione del rapporto e le modalità del rinnovo". Tale disposizione si pone, altresì, in contrasto con l'art. 117, comma 2, lettere g), h) e l) della Costituzione;

3) l'articolo 3, comma 1, lett. f) assegna all'istituenda Agenzia la vigilanza sul corretto utilizzo dei beni confiscati da parte dei soggetti assegnatari e sull'effettiva corrispondenza tra la destinazione dei beni ed il loro utilizzo, in contrasto con l'articolo 3, comma 4, lettere f) e g) del decreto legge n. 4/2010, convertito con modificazioni, dalla legge n. 50/2010, che assegna, all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata tali forme di vigilanza, non considerando il riparto di competenze tra lo Stato e le regioni, in violazione altresì dell'articolo 117, comma 2, lettere g), h) e l) della Costituzione;

4) l'articolo 3, comma 1, lett. h) prevede che l'Agenzia regionale collabori "con gli appositi organismi istituzionali per prevenire il deterioramento dei beni tra la fase di sequestro e quella di confisca". Tale collaborazione non si rinviene nella normativa statale che, invece, individua espressamente quale soggetto deputato a fornire collaborazione all'autorità giudiziaria nella gestione dei beni sequestrati l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati alla criminalità organizzata (art. 1, comma 3, del d.l. 4/2010, convertito in L. 50/2010), ponendosi, pertanto, in contrasto sia con la normativa statale succitata che con l'art. 117, comma 2, lettere g), h) e l) della Costituzione.

Per i suddetti motivi, si ritiene di promuovere la questione di legittimità costituzionale della legge regionale in esame dinanzi alla Corte Costituzionale, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.

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