Dettaglio Legge Regionale

Rendiconto generale per l’esercizio 2018. (3-8-2022)
Abruzzo
Legge n.18 del 3-8-2022
n.115 del 17-8-2022
Politiche economiche e finanziarie
10-10-2022 / Impugnata
§§§ Allegato 1 §§§

Con riferimento alla Relazione sulla gestione (Allegato 1), ed in particolare alle tabelle di cui al punto 9.11.7 dell’Allegato 4/1 del D.lgs. n. 118/2011 - previste per:
- descrivere la composizione del risultato di amministrazione individuato alla lettera E) del Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione,
- ed indicare, per ciascuna componente del disavanzo, le modalità di ripiano definite in attuazione delle rispettive discipline,
nella prima tabella (Verifica ripiano delle componenti del disavanzo al 31/12/2018), il totale della seconda colonna, denominata “Disavanzo di amministrazione al 31/12/2018”, è di importo pari ad euro 517.471.801,40. Tale importo, in conformità a quanto previsto dal predetto principio applicato 9.11.7 dell’Allegato 4/1 del D.lgs. n. 118/2011, dovrebbe coincidere con il risultato di amministrazione individuato alla lettera E) del Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione, che, invece, risulta essere pari ad euro 517.369.048,59.
Peraltro, nell’analoga tabella relativa alla “Verifica ripiano delle componenti del disavanzo al 31/12/2016”, l’importo del “Disavanzo di amministrazione al 31/12/2016” non coincide con l’importo del risultato di amministrazione lettera E) del Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al rendiconto 2016.
Inoltre, nella stessa tabella di “Verifica del ripiano delle componenti del disavanzo al 31/12/2018”, il “Disavanzo di amministrazione iscritto in spesa nell’esercizio 2018” (quarta colonna, euro 29.948.247,68) non coincide con la prima voce di spesa del Conto del bilancio (euro 26.162.114,14, Allegato 4 e allegati collegati).
Infine, nella suddetta tabella sono indicate le quote di disavanzo 2014 e 2015 determinate in applicazione dei commi 779, 780 e 782, dell’art. 1 della legge n. 205/2017. Al riguardo, con la sentenza n. 235/2021, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni regionali contenute nei bilanci di previsione 2018-2020 e 2019-2021 relative alle quote di disavanzo 2014 e 2015 da imputare ai singoli esercizi in applicazione dei predetti commi 779, 780 e 782, dell’art. 1 della legge n. 205/2017 (art. 8, comma 1, lettera a), della legge della Regione Abruzzo n. 7/2018 - Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 - e art. 8, comma 1, lettere a) e c), della legge della Regione Abruzzo n. 2/2019 - Bilancio di previsione finanziario 2019-2021. La richiamata sentenza costituzionale n. 235/2021 ha ritenuto “costituzionalmente illegittima l’iscrizione, in parte spesa dei bilanci preventivi relativi agli esercizi 2018 e 2019, di disavanzi convenzionalmente predeterminati e gravemente sottostimati. Le norme regionali, infatti, non prevedono alcuno stanziamento per il recupero del deficit rinveniente dagli esercizi finanziari 2015, 2016 e 2017 risultanti dai rendiconti degli anni 2014-2017 già approvati e parificati dalla Corte dei conti. Con ogni evidenza, ciò pregiudica il corretto calcolo del risultato di amministrazione poiché, attraverso tale operazione, viene a essere sostituita una mera espressione matematica alla corretta determinazione degli effetti delle dinamiche attive e passive di bilancio relative ai suddetti rendiconti e a quelli degli esercizi successivi (principio di continuità delle risultanze dei bilanci). […] Tutto ciò comporta, inoltre, il travolgimento dell’intera programmazione e della correlata rendicontazione, elementi necessari per custodire dinamicamente l’equilibrio in tutte le fasi del ciclo di bilancio.” La sentenza precisa inoltre che “[i] disavanzi emergenti dai rendiconti dei singoli esercizi devono essere ripianati ai sensi dell’art. 42, comma 12, del d.lgs. n. 118/2011 il quale prescrive che «[l]’eventuale disavanzo di amministrazione accertato ai sensi del comma 1 a seguito dell’approvazione del rendiconto […] è applicato al primo esercizio del bilancio di previsione dell’esercizio in corso di gestione. La mancata variazione di bilancio che, in corso di gestione, applica il disavanzo al bilancio è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della legislatura regionale, contestualmente all’adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio». […] Gli interventi di estensione temporale del ripiano del disavanzo, in deroga alla regola contenuta nell’art. 42 del d.lgs. n. 118/2011, non possono ritenersi compatibili con una gestione di bilancio equilibrata laddove determinino il perpetuarsi di sanatorie e situazioni interlocutorie, in quanto potrebbero comportare una lesione a tempo indeterminato dei precetti finanziari della Costituzione, lesione che disincentiverebbe il buon andamento dei servizi e scoraggerebbe le buone pratiche di quelle amministrazioni che si ispirano a una oculata e proficua spendita delle risorse della collettività (sentenza n. 18/2019).”
In considerazione della suddetta sentenza, la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, con Del. n. 76/2022/PARI del 29/3/2022, ha dichiarato la non parificazione del rendiconto per l’esercizio 2018 (oltre che quella dei rendiconti 2019 e 2020), affermando che “l’espunzione delle predette disposizioni regionali, con la conseguente sottostima delle quote di disavanzo imputate agli esercizi in esame, ha irrimediabilmente compromesso il principale saldo di bilancio, ovvero il risultato di amministrazione a fine esercizio, nella parte in cui quest’ultimo non registra il corretto disavanzo che, viceversa, avrebbe dovuto essere recuperato. Ciò determina l’impossibilità di procedere alla parificazione di entrambi i rendiconti in esame, essendone minata in radice la capacità di fornire una corretta rappresentazione complessiva delle relative gestioni e della sostenibilità dei relativi equilibri.”
Tanto rappresentato, il rendiconto approvato con la legge regionale in esame non ha provveduto al riallineamento contabile richiesto per dare piena attuazione a quanto statuito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 235/2021.

§§§ Art. 10 comma 1 §§§

Per quanto concerne l’art. 10 comma 1, nella Relazione sulla gestione (Allegato 1) l’elenco analitico delle quote vincolate del risultato di amministrazione (Allegato 31), di cui all’art. 11, comma 6, lettera d), del D.lgs. n. 118/2011, non risulta conforme alla rappresentazione della Tabella di cui al principio applicato 9.11.4 dell’Allegato n. 4/1 al D.lgs. n. 118/2011 (testo vigente al momento della predisposizione degli atti), che:
- consente di ricostruire il vincolo tra entrate e spese a destinazione vincolata, indicando il capitolo di entrata correlato a ciascun capitolo di spesa
- e specifica le quote del risultato di amministrazione accantonate riguardanti le risorse vincolate.
Inoltre, nella Relazione sulla gestione, l’elenco analitico delle quote accantonate non comprende il Fondo anticipazioni di liquidità.

§§§ Art. 11 §§§

Nell’ultima riga della Tabella di cui al comma 1 dell’art. 11, l’aggregato indicato come “Avanzo” deve essere denominato, ai sensi della disciplina del D.lgs. n. 118/2011, “Risultato di amministrazione al 31/12/2018 (A)”, come correttamente riportato nell’Allegato 12 (Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione).

§§§ Art. 13 §§§

L’art. 13 introduce una disciplina per i vincoli di destinazione in contrasto con l’art. 42, comma 5, del D.lgs. n. 118/2011. La norma, sebbene non esplicitamente chiarito, fa riferimento a “vincoli formalmente attribuiti dall’ente” in quanto fa riferimento “ai vincoli di destinazione di risorse finanziarie previsti da leggi regionali”, dispone “l’eliminazione delle economie risultanti al termine dell'esercizio 2018 in quanto le stesse non essendo vincolate, concorrono alla determinazione del risultato di amministrazione libero.”
Al riguardo, il citato art. 42, comma 5, del D.lgs. n. 118/2011, stabilisce che: “Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio […]”. La Regione è tenuta al rispetto della specifica disciplina dei vincoli di destinazione della spesa prevista dal D.lgs. n. 118/2011 e dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.lgs. n. 118 del 2011, che regola l’apposizione di tali vincoli di destinazione ed il loro utilizzo. Il mancato rispetto del vincolo di destinazione comporta un’elusione dei limiti e delle modalità di utilizzo previste dalla disciplina armonizzata, determinando un artefatto miglioramento del risultato di amministrazione.

§§§ Art. 14 §§§

Il comma 1 dell’art. 14 fa erroneamente riferimento alla reiscrizione delle quote accantonate nel risultato di amministrazione, laddove la reiscrizione concerne le quote vincolate del risultato di amministrazione, come specificato nella Relazione sulla gestione (Allegato 1).

§§§ Art. 18 §§§

Con riferimento ai dati della tabella denominata “Stato Patrimoniale (passivo)”, di cui al comma 2 dell’art. 18, gli importi per l’esercizio 2018 relativi alle voci: “Totale patrimonio netto” e “Totale debiti” non coincidono con quelli riportati nello Stato Patrimoniale allegato al rendiconto in esame (Allegato 11).
Inoltre, con riferimento ai dati della tabella denominata “Il risultato economico della gestione”, di cui al comma 3:
- da un lato gli importi per l’esercizio 2017 relativi alle voci: “Componenti positivi della gestione”, “Differenza fra comp. positivi e negativi della gestione”, “Risultato prima delle imposte”, “Risultato economico d'esercizio” non coincidono con i dati riportati nel Conto economico allegato al rendiconto 2017 (l.r. n. 17/2022);
- dall’altro gli importi per l’esercizio 2018 relativi alle voci: “Proventi ed oneri finanziari”, “Risultato economico d'esercizio” non coincidono con quelli riportati nel Conto economico allegato al rendiconto in esame (Allegato 9).

§§§

Per quanto sopra, ponendosi la legge in contrasto con il D.lgs. n. 118/2011, che - ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. e) Cost., riguardante la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici - disciplina l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, sussistono i presupposti per l’impugnativa della legge regionale in parola dinanzi alla Corte Costituzionale ex art. 127 Cost, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e) Cost.

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