Dettaglio Legge Regionale

Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e di spese. (30-3-2011)
Umbria
Legge n.4 del 30-3-2011
n.15 del 31-3-2011
Politiche economiche e finanziarie
19-5-2011 / Impugnata
La legge regionale in esame è censurabile per i motivi che di seguito si espongono:

- L'art. 5 dispone la facoltà da parte dei soggetti passivi del tributo che, nell’anno d’imposta 2011, incrementano il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato rispetto all’anno precedente, di dedurre dalla base imponibile IRAP un importo nelle misure e secondo i criteri previsti nel secondo comma della stessa legge.
Tale comma precisa che la deduzione è pari al cinquanta per cento del costo di ogni nuovo dipendente incrementale assunto a tempo indeterminato. La deduzione è incrementata al settantacinque per cento nel caso di assunzione di personale disoccupato da oltre dodici mesi di età superiore ad anni quaranta e di assunzione di personale di sesso femminile.
Tale misura agevolativa spetta per l’anno d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 e per i successivi quattro anni.
Così disponendo, il legislatore regionale eccede dalla propria competenza ed invade quella esclusiva statale in materia di sistema tributario.
Infatti, l'intervento agevolativo introdotto dalla Regione Umbria nella forma di deduzioni dalla base imponibile, è consentito solo dal 2013 (Si evidenzia che l’art. 5 dello schema di Decreto legislativo recante disposizioni in materia di entrata delle Regioni a statuto ordinario, di prossima pubblicazione, dispone che solo dal 2013, ciascuna Regione con propria legge, potrà ridurre le aliquote dell’IRAP sino ad azzerarla e disporre deduzioni dalla base imponibile nel rispetto della normativa europea).
Per gli anni di imposta precedenti, la normativa statale di riferimento di cui al D.Lgs 446/1997 prevede esclusivamente la facoltà delle regioni di variare le aliquote e non introdurre agevolazioni diverse rispetto alle norme statali.
Inoltre, la stessa disposizione introduce un amisura selettiva, vietata dal diritto comunitario. Infatti, pur riguardando un'imposta di natura statale è applicabile solo alle imprese che operarano sul territorio della Regione Umbria. Essa, infatti, viene riconosciuta slo a taluni dei soggeti passivi dell'Irap di cui all'art.3, comma 1 del D.Lgs. N.446/1997, in partioclare a quelli delle lettere a),b),c) e d); restano esclusi i soggetti di cui alla lettera e), ovvero gli enti privati diversi dalle società che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali nonché le società e gli altri enti non residenti nel territorio dello Stato. L'esclusione dal novero dei beneficiari degli enti in questione, considerati invece dalla legge istitutiva dell'Irap soggetti passivi dell'imposta, priva l'agevolazione del carattere della generalità assumendo la misura carattere di aiuto di Stato ed integrando così la fattispecie disciplinata dall'art.107 del TFUE, la norma avrebbe dovuto essere notificata alla Commissione europea prima che le disposizioni in essa contenute divenissero efficaci, ai sensi dell'art. 108, comma 3 del TFUE; né, d'altra parte, la norma è riconducibile tout court alle previsioni del Regolamento 800/2008/CE, che esenta determinati aiuti dalla notifica.
Alla luce di quanto sopra espresso, si ritiene che la disposzione regionale ponendosi in contrasto con la normativa nazionale e comunitaria di riefreimneto, viola l'art. 117, comma 2, lettera e) in materia di sistema tributario e contabile dello Stato nonché l'art.117, comma 1 della Costituzione che impone al legilastore regionale il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.

-L' art. 30 dispone che, in attesa della ridefinizione delle norme in materia del reclutamento del personale delle aziende sanitarie regionali, valgono le disposizioni di cui alla legge regionale n. 16/2005.
Con tale articolo vengono prorogati gli effetti della disposizione transitoria di cui all'art. 6 della suddetta legge, che prevedono una riserva di posti del 50% a favore dei dipendenti delle ASL che bandiscono i concorsi per l'accesso alla qualifica di dirigente.
Ciò contrasta con la disciplina generale in materia di accesso alla dirigenza del SSN (DPR 483/1997) e crea disparità di trattamento in ambito nazionale.
Inoltre, contrasta con l'art. 15 del D.Lgs. 502/1992, il quale prevede la disciplina della dirigenza medica e delle professioni sanitarie.
Il legislatore regionale, disciplinando in maniera difforme dalle suddette norme nazionali di riferimento, viola l'art. 117, terzo comma, laddove disattende i principi fondamentali in materia di tutela della salute e delle professioni.
Inoltre, nel prevedere forme differenti per l'accesso alla dirigenza sanitaria, crea disparità di trattamento violando l'art.3 della Costituzione.

Per i suddetti motivi, si ritiene di dover proporre questione di legittimità costituzionale ai sensi dell'art. 127 Cost.

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