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Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 1° luglio 2008, n. 12 riassetto organizzativo e territoriale del servizio sanitario regionale. (5-4-2011)
Basilicata
Legge n.6 del 5-4-2011
n.10 del 9-4-2011
Politiche socio sanitarie e culturali
19-5-2011 /
Impugnata
La Legge regionale della Basilicata 5 aprile 2011 n. 6, recante "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 1 luglio 2008, n. 12. Riassetto organizzativo e territoriale del servizio sanitario regionale", presenta i seguenti profili di illegittimità costituzionale:
- l'articolo 1, aggiungendo l'art. 6-bis alla l. r. n. 12 del 2008, che prevede ai commi 1 e 2 la possibilità per i Direttori Generali dell'Azienda sanitaria di Potenza e dell'Azienda sanitaria di Matera di utilizzare in anticipazione le disponibilità finanziarie delle citate Aziende al fine di provvedere ai pagamenti urgenti e indifferibili delle gestioni liquidatorie delle disciolte UU.SS.LL., eccede dalle competenze regionali.
Le disposizione censurata infatti, non assicurando la separazione tra le gestioni liquidatorie delle pregresse unità sanitarie locali (USL) e le attività poste in essere direttamente dalle nuove aziende sanitarie locali (ASL) – con conseguente imputazione a queste ultime delle passività precedenti alla loro istituzione – viola i principi fondamentali della legislazione statale in materia di tutela della salute, in violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. Essa in particolate contrasta con l'art. 6, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), il quale prescrive che in nessun caso le Regioni possono far gravare, direttamente o indirettamente, sulle neocostituite aziende i debiti pregressi facenti capo alle preesistenti unità sanitarie locali, dovendo a tal fine le Regioni stesse predisporre apposite “gestioni a stralcio”, individuando, altresì, l’ufficio responsabile delle medesime.
Tale disposizione statale, secondo quanto più volte affermato dalla Corte Costituzionale (sent. n. 108 del 2010, n. 116 del 2007, n. 437 del 2005), sebbene abbia contenuto specifico e dettagliato, «è da considerare per la finalità perseguita in “rapporto di coessenzialità e di necessaria integrazione” con le norme-principio che connotano il settore dell’organizzazione sanitaria locale, così da vincolare l’autonomia finanziaria regionale in ordine alla disciplina prevista per i "debiti" e i "crediti" delle soppresse unità sanitarie locali".
Da ciò consegue, sempre secondo quanto affermato dalla Consulta, che in nessun caso la legislazione regionale può confondere la liquidazione dei pregressi rapporti delle unità sanitarie locali con l’ordinaria gestione delle ASL. Ciò al duplice fine di sottrarre le ASL al peso delle preesistenti passività a carico delle USL e di fornire ai creditori di queste ultime la necessaria certezza sulla titolarità passiva dei rapporti e sulla individuazione dei mezzi su cui soddisfarsi (sentenze n. 89 del 2000 e n. 437 del 2005, nonché n. 25 del 2007).
Per tale motivo la disposizione in esame deve essere impugnata dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell’art. 127, Cost.
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