Dettaglio Legge Regionale

Criteri di premialità connessi alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nelle procedure di aggiudicazione di lavori od opere pubblici di interesse regionale. (4-4-2011)
Marche
Legge n.4 del 4-4-2011
n.28 del 14-4-2011
Politiche socio sanitarie e culturali
/ Rinuncia impugnativa
Con deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 31 maggio 2011 è stata impugnata da parte del Governo la legge della Regione Marche n. 4 del 4 aprile 2011, recante "Criteri di premialità connessi alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nelle procedure di aggiudicazione di lavori od opere pubblici di interesse regionale".
E' stata sollevata questione di legittimità costituzionale in quanto alcune disposizioni (art. 2, commi 4 e 5), individuando la soglia minima di ammissibilità delle offerte nelle procedure di aggiudicazione, contrastano con le disposizioni del Codice dei contratti pubblici (art. 73 del decreto legislativo n.163/2006), che riservano alle stazioni appaltanti i criteri relativi all'offerta. Dette disposizioni regionali, pertanto, disciplinando la qualificazione e la selezione dei concorrenti e le procedure di affidamento in modo difforme da quanto stabilito dalla legislazione statale, invadono la competenza esclusiva dello Stato nelle materie della tutela della concorrenza e dell' ordinamento civile, di cui all’articolo 117, secondo comma, lettere e) ed l), della Costituzione.

Successivamente la Regione Marche, con la legge n. 20 del 31 ottobre 2011, recante "Assestamento del bilancio 2011", all'art. 22, comma 1, ha apportato modifiche al censurato art. 2, comma 4, tali da eliminare i motivi di illegittimità costituzionale proposti per tale comma, generando, a sua volta, però, un nuovo e diverso contrasto con l'art. 117, comma 2, lett. e), della Costituzione.

Con l’articolo 22, comma 2, della stessa legge n.20/2011 ha, inoltre, abrogato il comma 5 dell'art. 2 della l.r. 4/2011.

Il Consiglio dei Ministri, in data 23 dicembre 2011, ha deliberato la non impugnativa dell'art. 22, comma 2, della legge regionale n. 20 del 31 ottobre 2011, ed ha impugnato il comma 1 del medesimo articolo nella misura in cui violava i principi generali in materia di concorrenza che l’art. 117, comma 2, lett. e), della Costituzione rimette al legislatore statale.

Considerato che sono venute meno le ragioni che hanno condotto all'impugnativa dell'art. 2, comma 4 e, a seguito dell'abrogazione, del comma 5 della l.r. Marche n. 4 del 4/4/2011, si ritiene che sussistono i presupposti per la rinuncia all'impugnativa proposta avverso tale legge.
31-5-2011 / Impugnata

La legge regionale in esame, recante "Criteri di premialità connessi alla tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro nelle procedure di aggiudicazione di lavori od opere pubblici di interesse regionale", presenta aspetti di illegittimità costituzionale.

Si premette che, in base a quanto affermato dalla Corte Costituzionale, nella sentenza 303/2003, l’assenza dei “lavori pubblici”, tra le materie oggetto di potestà legislativa esclusiva dello Stato, elencate nell’articolo 117, comma 2, della Costituzione, non determina l’automatica attrazione di essi nella potestà legislativa residuale delle Regioni, di cui al comma 4 dell’articolo 117, della Costituzione, ma “al contrario, si tratta di ambiti di legislazione che non integrano una vera e propria materia, ma si qualificano a seconda dell’oggetto al quale afferiscono e, pertanto, possono essere ascritti, di volta in volta, a potestà legislative esclusive dello Stato o a potestà legislative concorrenti”. Inoltre, nonostante le Regioni abbiano una competenza legislativa concorrente in materia di “governo del territorio”, ai sensi dell’articolo 117, comma 3, della Costituzione, la materia della disciplina dei lavori pubblici rientra nella potestà esclusiva statale, per i profili attinenti la tutela dell’ambiente, di cui all’articolo 117, comma 2, lettera s), della Costituzione e gli aspetti della disciplina dei contratti pubblici, individuati dall’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 163/2006 o Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Quest’ultimo attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato: la qualificazione e selezione dei concorrenti; le procedure di affidamento, esclusi i profili di organizzazione amministrativa; i criteri di aggiudicazione; il subappalto; i poteri di vigilanza sul mercato degli appalti affidati all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; le attività di progettazione e i piani di sicurezza; la stipulazione e l’esecuzione dei contratti, compresa la direzione dell’esecuzione, la direzione dei lavori, la contabilità e il collaudo, ad eccezione dei profili di organizzazione e contabilità amministrative; il contenzioso; i contratti relativi alla tutela dei beni culturali; i contratti nel settore della difesa; i contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza relativi a lavori, servizi e forniture. Tali materie, come affermato dalla Corte costituzionale, nella sentenza 401/2007, essendo riconducibili alle nozioni di “tutela della concorrenza” e di “ordinamento civile”, di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lettere e) ed l), della Costituzione, richiedono una uniforme disciplina su tutto il territorio nazionale. Quindi sono vincolanti per i legislatori regionali, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 163/2006, recante il “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, in relazione alle materie rimesse alla competenza esclusiva statale, di cui all’articolo 4, comma 3 , del d. lgs. 163/2006.

Sulla scorta di tali argomentazioni, risultano censurabili le norme regionali contenute nell’articolo 2, commi 4 e 5 , che , rispettivamente, stabiliscono "che gli atti posti a base della procedura contrattuale devono prevedere una soglia minima di ammissibilità delle offerte relativamente all'elemento o agli elementi di valutazione connessi con la tutela della salute e della sicurezza del cantiere" e che "la soglia minima di cui al comma 4 non può essere superiore al 20% del punteggio massimo attribuito all'elemento o agli elementi di valutazione di che trattasi".
Dette norme, individuando la soglia minima di ammissibilità delle offerte nelle procedure di aggiudicazione, contrastano con l’articolo 73 del d. lgs. 163/2006, il quale stabilisce che siano le stazioni appaltanti a richiedere gli elementi prescritti dal bando e quelli necessari o utili per operare la selezione degli operatori da invitare, nel rispetto del principio di proporzionalità in relazione all’oggetto del contratto e alle finalità della domanda di partecipazione.
Le medesime norme contrastano altresì con l'art. 83 dello stesso Codice dei contratti che riserva al bando, e quindi alle stazioni appaltanti, i criteri relativi all'offerta.
Pertanto , considerato che, come detto, sono vincolanti per i legislatori regionali le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 163/2006, in relazione alle materie rimesse alla competenza esclusiva statale, di cui all’articolo 4, comma 3, del d. lgs. 163/2006, in quanto, come affermato dalla Corte costituzionale, esse sono riconducibili alle nozioni di “tutela della concorrenza” e di “ordinamento civile”, le sopra descritte norme regionali, che attengono alla qualificazione e selezione dei concorrenti e alle procedure di affidamento, risultano invasive della competenza esclusiva dello Stato nelle materie della tutela della concorrenza e dell' ordinamento civile, di cui all’articolo 117, secondo comma, lettere e) e l), della Costituzione.

Per tali motivi, si ritiene che le disposizioni regionali sopra indicate debbano essere impugnate dinanzi alla Corte Costituzionale, ai sensi dell'art. 127 Cost.

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