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Disposizioni in materia di produzione di energia. (21-4-2011)
Molise
Legge n.7 del 21-4-2011
n.13 del 30-4-2011
Politiche infrastrutturali
16-6-2011 /
Impugnata
La legge in esame è illegittima in riferimento all'articolo 1, comma 3.
La suddetta disposizione prevede la preclusione all’istallazione, nel territorio del Molise, di impianti di stoccaggio del combustibile nucleare, nonché di depositi di materiali radioattivi, in assenza di intese con lo Stato in merito alla loro localizzazione.
Si premette che la materia dello stoccaggio del combustibile nucleare e del deposito di materiali radioattivi è stata di recente nuovamente disciplinata con il d.lgs. 15 febbraio 2010 n. 31 "disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché benefici economici, a norma dell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99" così come modificato dall'art. 32, comma 1, lett. d) del d.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41 e, successivamente, dall'art. 5, comma 5, lett. r), D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 maggio 2011, n. 75.
Nonché, anteriormente, con il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 "Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom
in materia di radiazioni ionizzanti", e il decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, i quali disciplinano integralmente la materia, prevedendo disposizioni particolari per i rifiuti radioattivi (art. 102) e per il controllo sulla radioattività ambientale (art. 104).
Sulla materia dello stoccaggio e del deposito di materiali radioattivi si è inoltre espressa la Consulta a seguito dell'impugnativa del Governo avverso leggi regionali di Sardegna, Basilicata e Calabria che prevedevano la completa denuclearizzazione del proprio territorio ed, analogamente alla legge regionale in esame, il divieto anche transitorio di deposito di materiali nucleari non prodotti nel territorio regionale.
In tale occasione la Corte, con la Sentenza 62/2005, ha dichiarato l’incostituzionalità di tali leggi regionali in quanto invasive della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente come previsto dall'art. 117, secondo comma, lett. s) Cost. ed ostative alla libera circolazione di persone e cose fra le regioni, in violazione dell'art. 120 Cost..
Per analoghi motivi è stata impugnata la legge regionale Molise 27 maggio 2005, n. 22 riportante "disciplina regionale in materia di rifiuti radioattivi", dichiarata poi incostituzionale, con Sent. n. 247/2006, nella parte in cui vietava il deposito, anche temporaneo, e lo stoccaggio di materiali nucleari non prodotti nel territorio regionale, in quanto materia eccedente dai limiti della competenza legislativa regionale ex artt. 117, secondo comma, lettera s) e 120 Cost.
Per quanto sopra premesso, la disposizione regionale indicata risulta censurabile per i seguenti motivi.
1. La preclusione nel territorio regionale dello stoccaggio e deposito del combustibile nucleare, di materiali radioattivi, disposta unilateralmente con lo strumento legislativo eccede dalle competenze regionali e risulta in contrasto con i principi di sussidiarietà, ragionevolezza e leale collaborazione.
Alle regioni è, infatti, sempre interdetto adottare misure volte ad ostacolare in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose nell’ambito del territorio nazionale così come dispone la norma in esame che preclude il transito e la presenza, anche provvisoria, di materiali nucleari.
È, infatti, ben noto che il problema dello smaltimento dei rifiuti pericolosi –cui sono assimilabili quelli radioattivi - non può essere risolto sulla base di un criterio di “autosufficienza” delle singole Regioni (cfr.Corte Cost, sentenze n. 281 del 2000, n. 335 del 2001, n. 505 del 2002), poiché occorre tener conto della eventuale irregolare distribuzione nel territorio delle attività che producono tali rifiuti, nonché, nel caso dello smaltimento dei rifiuti radioattivi, della necessità di trovare siti particolarmente idonei per conformazione del terreno e possibilità di collocamento in sicurezza dei rifiuti medesimi.
La comprensibile spinta, spesso presente a livello locale, ad ostacolare insediamenti che gravino il rispettivo territorio degli oneri connessi, non può tradursi in un impedimento insormontabile alla realizzazione di impianti necessari per una corretta gestione del territorio e degli insediamenti al servizio di interessi di rilievo ultraregionale.
La disposizione regionale, pertanto, viola l’art. 120 Cost., in relazione ai principi di sussidiarietà, ragionevolezza e leale collaborazione, posto che la norma regionale impedisce la libera circolazione del materiale radioattivo sul territorio nazionale.
2. Il previsto divieto regionale invade altresì la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, poichè secondo una consolidata giurisprudenza costituzionale, da ultimo confermata nella pronuncia n. 378/2007, la potestà di disciplinare l'ambiente nella sua interezza è stata affidata in via esclusiva allo Stato, dall'art. 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione, il quale, come è noto, parla di "ambiente" in termini generali e onnicomprensivi.
Le criticità geologiche evidenziate dal legislatore regionale possono al più costituire oggetto di ponderazione nell’ambito di quelle forme di coinvolgimento che la Costituzione garantisce, ma mai assumere una dimensione preclusiva, tanto più se imposta unilateralmente.
Per tali motivi la legge regionale in esame deve essere impugnata ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.
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