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Attuazione della Direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno e altre disposizioni per l'applicazione di norme dell'Unione Europea e per la semplificazione dell'azione amministrativa. Legge comunitaria regionale 2011. (29-4-2011)
Marche
Legge n.7 del 29-4-2011
n.41 del 12-5-2011
Politiche infrastrutturali
30-6-2011 /
Impugnata
La legge regionale in esame, che concerne l’attuazione della direttiva 2006/123/CE sui servizi del mercato interno e altre disposizioni per l’applicazione di norme dell’Unione europea e per la semplificazione dell’azione amministrativa presenta profili di illegittimità costituzionale relativamente alle seguenti disposizioni:
1 ) l’art. 2 comma 6 prevede che “fuori dei casi di cui al comma 5 (per i cittadini comunitari che intendono esercitare stabilmente e temporaneamente la professione di maestro di sci si applicano le disposizioni di cui al d.lgs 9 novembre 2007, n. 206 e nel rispetto delle disposizioni di cui al d. lgs 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico sulla disciplina e sulla condizione dello straniero ) i maestri di sci stranieri non iscritti in albi professionali italiani che intendono esercitare temporaneamente la professione, anche in forma saltuaria , nel territorio regionale devono richiedere preventivamente il nulla osta al Collegio regionale dei maestri di sci. Qualora i maestri di sci stranieri non iscritti in albi professionali italiani intendano esercitare stabilmente nel territorio regionale, devono richiedere l’iscrizione nell’albo professionale della Regione.
Di seguito il comma 7 prevede che il nulla osta o l’iscrizione di cui al comma 6, sono concessi subordinatamente al riconoscimento da parte della Federazione italiana sport invernali, d’intesa col Collegio nazionale dei maestri di sci.
Nel merito tali disposizioni contrastano con l’art. 117, terzo comma, Cost., in quanto violano il principio fondamentale che riserva allo Stato non solo l’individuazione delle figure professionali, ma anche la definizione e la disciplina dei requisiti e dei titoli necessari per l’esercizio dell'attività professionale. In effetti il riconoscimento dei titoli professionali posseduti dai cittadini non appartenenti agli Stati membri segue la procedura dall’art. 49 D.P.R. n. 394/1999 che individua nella Autorità Vigilante – nel caso di specie l’Ufficio per lo Sport – l’organo procedimentale competente.
Sotto tale profilo, del resto la Corte Costituzionale ha in più occasioni ha affermato che l'indicazione di specifici requisiti per l'esercizio delle professioni, anche se in parte coincidenti con quelli stabiliti dalla normativa statale, viola la competenza dello Stato, risolvendosi in un'indebita ingerenza in un settore, quello della disciplina dei titoli necessari per l'esercizio della professione, costituente principio fondamentale della materia e quindi di competenza statale (in tal senso cfr. sentenze n. 153 del 2006 e n. 57 del 2007; Cfr anche la recente sentenza n. 222 del 2008 secondo cui " l'attribuzione della materia delle "professioni" alla Stato prescinde dal settore nel quale l'attività professionale si esplica e corrisponde all'esigenza di una disciplina uniforme sul piano nazionale che sia coerente anche con i principi dell'ordinamento comunitario").
Si deve quindi ritenere che esorbiti dalla sfera di competenza regionale la disciplina dei requisiti per l'esercizio della professione di maestro di sci prevista dall'art. 29, commi 6 e 7 , L.R. Marche n. 4/1996, come modificata dalla L.R. Marche n. 7/2011.
2) La disposizione contenuta nell'art. 21 che sostituisce l’art. 34 della legge regionale 20/2003, introduce un marchio di origine e qualità (“ Marche Eccellenza Artigiana”) per i prodotti artigianali la cui produzione rispetta alcuni disciplinari di produzione. La norma volta a tutelare e promuovere la produzione regionale marchigiana, contrasta con le disposizioni del TFUE ( articoli da 34 a 36) in materia di libera circolazione delle merci. Si sottolinea che il presupposto della tutela riconosciuta alla denominazione di origine è sempre l’esistenza di un collegamento dimostrabile tra una determinata caratteristica di un particolare prodotto e un determinato, delimitato, luogo di produzione.
Nel caso in esame, la tutela prevista dalla regione non appare giustificata, facendo riferimento come zona di origine a tutto il territorio regionale e, come tipologia, indistintamente a tutti i prodotti dell’artigianato che rispettano un determinato disciplinare di produzione violando pertanto gli art. 117, comma 1 e 120, comma 1 della Costituzione in quanto la misura adottata dalla Regione Marche potrebbe ostacolare la libera circolazione delle merci tra le Regioni.
Per questi motivi si propone quindi l'impugnativa ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.
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