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La legge regionale n. 18/2011, che detta norme in materia di panificazione, presenta profili di illegittimità costituzionale relativamente all'art. 3, commi 2 e 3, il quale prevede che il responsabile dell'attività produttiva sia assoggettato alla formazione obbligatoria entro il termine massimo di sei mesi dalla segnalazione di cui all'art. 2, comma 1. Il mancato rispetto di tale abbligo formativo - sia da parte del responsabile dell'attività produttiva che da parte dell'azienda - è soggetto alle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 5, comma 3, della legge regionale.
Tali disposizioni contrastano con la normativa statale, in particolare con l'art. 4, secondo comma, del D.L. n. 223/2006, convertito dalla L. n. 248/2006, rubricato "disposizioni urgenti per la liberalizzazione dell'attività di produzione di pane", il quale, nel disciplinare la figura del responsabile dell'attività produttiva, non prevede l'obbligo di alcun requisito, ma solamente la necessità dell'indicazione del nominativo dello stesso contestualmente alla segnalazione certificata di inizio attività.
In tal modo, la legge regionale viola l'art. 117, terzo comma Cost., il quale riserva allo Stato, nell'ambito della competenza legislativa concorrente, l'individuazione delle figure professionali con i relativi profili ed ordinamenti didattici, nonché la disciplina dei titoli di abilitazione all'esercizio professionale, determinando , così, una situazione di disparità di trattamento sul territorio nazionale.
Anche la Consulta ha affermato, in numerose sentenze, che l’individuazione delle figure professionali è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando invece nella competenza regionale la disciplina di dettaglio dei soli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale. Tale principio si configura quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale ed infatti
la previsione di requisiti obbligatori per l’accesso , ovvero per l'esercizio, di un'attività ha «una funzione individuatrice della professione», come tale preclusa alla competenza regionale (Cfr. sentenze nn. 53/2006, 423/2006, 424/2006, 179/2008 e n. 222/2008).
Per tali motivi, la legge in esame, nel prevedere l'obbligo di formazione professionale ai fini dell’esercizio di responsabile dell'attività produttiva, eccede dalle proprie competenze in violazione del limite imposto dall’art. 117, comma terzo, della Costituzione in materia di professioni.
Per questo motivo la legge deve essere impugnata dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell'art. 27 della Cost..
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