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La legge regionale in esame, che istituisce l'Autorità idrica pugliese, presenta aspetti di illegittimità costituzionale relativamente alle norme contenute negli articoli 5, relativo alle funzioni del direttore generale dell'Autorità idrica e 11 relativo al trasferimento del personale.
1) Si premette che la materia gestione delle risorse idriche, come affermato anche dalla Corte Costituzionale (cfr. sent. n. 325/2010) rientra nella potestà esclusiva statale per i profili attinenti la tutela dell'ambiente, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera s, Cost.. Sono, pertanto, vincolanti per i legislatori regionali le disposizioni di cui al d.lgs. 152/2006, che costituiscono standards minimi ed uniformi di tutela dell'ambiente validi sull’intero territorio nazionale, oltre che tutte le altre disposizioni nazionali concernenti la gestione del servizio idrico. Sulla base di tale premessa è censurabile la disposizione contenuta nell'art. 5, sesto comma, lettera g), che prevede che il direttore generale predisponga lo schema di convenzione diretto a regolare i rapporti tra Autorità e gestore del servizio idrico integrato, da sottoporre poi all'approvazione del Consiglio direttivo. Ciò contrasta con quanto previsto dall' articolo 161, comma 4, lett. c, del d.lgs. n. 152/2006 il quale attribuisce al Comitato per la Vigilanza sull'uso delle risorse idriche - e non al direttore generale dell'Autorità di controllo - la competenza a redigere il contenuto di una o più delle suddette convenzioni-tipo. Il d.l. n. 39/2009, convertito con L. n. 77/2009, ha soppresso il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche (COVIRI) sostituendolo con la Commissione nazionale per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche (CONVIRI) la quale è comunque subentrata nelle competenze già attribuite al COVIRI. Attualmente le funzioni del CONVIRI, già COVIRI, sono state attribuite con d.l. 13 maggio 2011 n. 70, convertito con L. 106 del 12 luglio 2011, alla Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza sulle risorse idriche, la quale ha competenza anche in tema di contratti di servizio, obiettivi qualitativi dei servizi erogati, monitoraggio delle prestazioni, aspetti tariffari.
L'art. 10 comma 11 del d.l. 70/2011, come convertito in l. 106/2011, prevede infatti che, nel rispetto dei principi contenuti nel d.lgs. 152/2006 in tema di gestione delle risorse idriche e di organizzazione del servizio idrico, l'Agenzia predisponga una o più convenzioni-tipo di cui all'art. 151 di suddetto decreto, al fine di garantire gli standards minimi ed uniformi di tutela su tutto il territorio nazionale.
La Corte Costituzionale, con la recente sentenza n. 325/2010, nel decidere, tra l'altro, su analoga questione, ha stabilito che, la disciplina del servizio idrico integrato rientrando nella nella materia della tutela dell'ambiente, è di competenza esclusiva dello Stato e, pertanto, è inibito alle regioni derogare a detta disciplina statale la quale prevede, in capo all'Ente nazionale preposto (all'epoca CONVIRI, oggi Agenzia per la vigilanza delle risorse idriche), la predisposizione dello schema di convenzione con l'Ente gestore del servizio.
La norma regionale, quindi, ponendosi in contrasto con le citate disposizioni statali di riferimento, viola il parametro costituzionale che riserva allo Stato la competenza legislativa in materia di tutela dell'ambiente, come previsto dall'art. 117, secondo comma, lett. S) Cost..
2) La disposizione contenuta nell'art. 11, prevede, genericamente, che tutto il personale assunto a tempo indeterminato dall'ATO Puglia venga trasferito presso l'Autorità idrica pugliese, non specificando se lo stesso sia stato inquadrato nel comparto pubblico con procedura selettiva concorsuale. La disposizione regionale, quindi, contrasta con l’articolo 17, commi da 10 a 13, del decreto legge n. 78/2009, convertito dalla legge n. 102/2009, che, con riferimento alla generalità delle amministrazioni pubbliche stabilisce, per il personale non dirigente, tassative modalità di valorizzazione dell’esperienza professionale acquisita attraverso l’espletamento di concorsi pubblici con parziale riserva di posti, precludendo quindi alle amministrazioni ogni diversa procedura di stabilizzazione del personale non di ruolo, a partire dal gennaio 2010.
La norma regionale in esame eccede, quindi, dalle competenze regionali e viola gli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione, in riferimento alla ragionevolezza nella previsione di trattamenti differenziati, al principio di uguaglianza, nonché alla regola dell'accesso agli impieghi pubblici tramite concorso pubblico, regola posta a tutela non solo dell’interesse pubblico alla scelta dei migliori, mediante una selezione aperta alla partecipazione di coloro che siano in possesso dei prescritti requisiti, ma anche del diritto dei potenziali aspiranti a poter partecipare alla relativa selezione.
L'automatico generico trasferimento di tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato presso l'ATO Puglia all'istituenda Autorità idrica pugliese viola il principio costituzionale che impone l’accesso ai pubblici uffici per mezzo del concorso pubblico, come stabilito dall'art. 97 Cost., principio posto a garanzia del buon andamento e della imparzialità della pubblica amministrazione.
La Corte costituzionale, con specifico riferimento a tale principio, ha recentemente ribadito (sentt. n. 81/2006 e 52/2011) che “il principio del pubblico concorso costituisce la regola per l’accesso all’impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, da rispettare allo scopo di assicurare la loro imparzialità ed efficienza. Tale principio si è consolidato nel senso che le eventuali deroghe possono essere giustificate solo da peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico” ( si vedano anche le sentenze nn. 159/05, e 34 e 205 del 2004). Nella medesima pronuncia la Corte ha altresì escluso che tali peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico possano essere ravvisate nella personale aspettativa degli aspiranti, pur già legati da rapporto di impiego con la pubblica amministrazione.
Inoltre la Consulta nella recente Sent. 127/2011 ha affermato che il previo superamento di una qualsiasi «selezione pubblica» è requisito troppo generico per autorizzare una successiva stabilizzazione senza concorso, poiché tale previsione non garantisce che la previa selezione abbia natura concorsuale e sia riferita alla tipologia e al livello delle funzioni che il personale successivamente stabilizzato è chiamato a svolgere (sentenze n. 235 del 2010 e n. 293 del 2009).
Poiché la richiamata normativa statale costituisce disposizione di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica, la norma regionale risulta altresì violare l’articolo 117 comma 3, della Costituzione.
Per tali ragioni si ritiene di sollevare la questione di legittimità costituzionale della legge regionale in esame, ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.
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