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Modifiche dell'ordinamento e delle norme in materia di personale della Regione e delle Camere di commercio, industria artigianato ed agricoltura di Trento e Bolzano. (17-5-2011)
Trentino Alto Adige
Legge n.4 del 17-5-2011
n.22 del 31-5-2011
Politiche ordinamentali e statuti
/ Rinuncia parziale
La legge della Regione Trentino Alto Adige n. 4/2011 recante: "Modifiche dell'ordinamento e delle norme in materia di personale della Regione e delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trento e Bolzano", è stata oggetto di impugnazione governativa, giusta delibera del Consiglio dei Ministri del 22/07/2011 per vari profili di illegittimità.
Tra le varie disposizioni impugnate, si censurava l'articolo 4, comma 1, lettera a) in materia di personale.
Tale disposizione che modifica il comma 5 dell'articolo 5 della l.r. n. 3/2000, prevede che con regolamento vengano definite "…le procedure relative agli adempimenti per i nuovi assunti nonché la percentuale di posti riservati all'ingresso dall'esterno, che non può essere inferiore al 50 per cento, salvo per le professionalità che si sviluppano su più livelli giuridico-economici per progressione verticale".
Tale norma derogando alla previsione contenuta nell'articolo 24 del d.lgs. N. 150/2009, la quale prevede che "…le amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1 gennaio 2010, coprono i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni" e l'articolo 52 del d.lgs. N. 165/2001, si pone in contrasto con i principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione nonché con il principio di coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 117, comma 3, della Costituzione;
La Regione Trentino Alto Adige, successivamente con legge regionale n. 8/2011, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige (Legge finanziaria)" - peraltro anch'essa impugnata dal Governo nella seduta del Consiglio dei Ministri del 3 febbraio 2012, per motivi diversi - all'articolo 7 comma 3, ha recepito i rilievi governativi in merito alla illegittimità su esposta, disponendo l'a soppressione delle parole da "salvo" a "verticale".
Per il suddetto motivo, sussiste il presupposto per la rinuncia parziale all'impugnazione della l.r. Trentino Alto Adige n. 4/2011, limitatamente, cioè all'articolo 4, comma 1, lettera a).
Permangono ancora validi, invece, gli altri motivi di impugnativa di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2011.
22-7-2011 /
Impugnata
La legge regionale in esame ha come scopo il recepimento, nell'ordinamento regionale, delle disposizioni di principio della riforma introdotta a livello nazionale in materia di personale della Regione e delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e Bolzano.
La legge regionale è censurabile per le seguenti disposizioni:
1) - l'articolo 4, comma 1, lettera a), che modifica il comma 5 dell'articolo 5 della l.r. n. 3/2000, prevede che con regolamento vengano definite "…le procedure relative agli adempimenti per i nuovi assunti nonchè la percentuale di posti riservati all'ingresso dall'esterno, che non può essere inferiore al 50 per cento, salvo per le professionalità che si sviluppano su più livelli giuridico-economici per progressione verticale".
Tale norma derogando alla previsione contenuta nell'articolo 24 del d.lgs. N. 150/2009, la quale prevede che "...le amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1 gennaio 2010, coprono i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni" e l'articolo 52 del d.lgs. n. 165/2001, si pone in contrasto con i principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione nonché con il principio di coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 117, comma 3, della Costituzione;
2) - l'articolo 4, comma 1, lettera b), che inserisce il comma 5 ter all'articolo 5 della legge regionale n. 3/2000, prevede che il rispetto della quota del 50% dei posti da assegnarsi mediante concorsi interni venga assicurato " anche con compensazione tra i diversi profili professionali". Questa disposizione comporta una sostanziale deroga al divieto (più volte confermato dalla Corte Costituzionale) di riservare a concorsi interni una quota massima del 50% dei posti, in quanto potrebbe verificarsi che alcuni concorsi risultino totalmente riservati, benchè tale riserva sia compensata con concorsi per altri profili professionali totalmente accessibili dall'esterno. Ciò si pone in contrasto, oltre che con i citati articoli 24 del d.lgs n. 150/2009 e 52 del d.lgs. n. 165/2001, anche con i principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione nonché con il principio di coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 117, comma 3, della Costituzione;
3) – l’articolo 7 che inserisce l’articolo 7 quater alla legge regionale n. 3/2000, prevede che “la Regione e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano, possono stipulare contratti di lavoro a tempo determinato nei casi e secondo le procedure stabilite dal regolamento previsto dall'articolo 5, comma 5, della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3 e nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368."
Tale disposizione si pone in contrasto con l’art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010 convertito, con modificazioni, nella legge n. 122/2010 il quale stabilisce che a decorrere dall’anno 2011, le amministrazioni pubbliche possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009.
In proposito si fa presente che le disposizioni degli artt. 6 e 9 del citato d.l. n. 78/2010 costituiscono principi generali ai quali le regioni devono adeguarsi. La disposizione, quindi viola i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica e, conseguentemente, l’articolo 117, comma 3, della Costituzione.
Per tali motivi si ritiene di sollevare la questione di legittimità costituzionale della legge regionale in esame dinanzi alla Corte Costituzionale.
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