Dettaglio Legge Regionale

Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio" in materia di paesaggio. (26-5-2011)
Veneto
Legge n.10 del 26-5-2011
n.38 del 31-5-2011
Politiche infrastrutturali
7-7-2011 / Impugnata
LLa legge regionale in esame, introduce delle modifiche alla l.r 23 aprile 2004 n. 11 “ Norme per il governo del territorio” in attuazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” e successive modificazioni e della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 presenta profili di illegittimità costituzionale relativamente alla seguente disposizione:
L’art.12 inserisce l’art. 45 decies nella legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”.
Nel merito l’art. 45 decies dichiara “assimilate alle aree escluse dalla tutela ai sensi dell’art. 142, comma 2, quelle aree che alla suddetta data del 6 settembre 1985, risultino:

a) comprese in zone urbanizzate con le caratteristiche insediative e funzionali delle zone A e B, previa verifica della loro corrispondenza ai parametri quantitativi di cui all’articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.1444;

b) a destinazione pubblica, quali strade, piazze ed aree a verde, purché incluse nel territorio urbanizzato individuato ai sensi dell’articolo 142, comma 2, del Codice e ai sensi della lettera a)”.

Si evidenzia che l’ art. 142, comma 1 del codice dei beni culturali e del paesaggio (D.L. n. 207/2008 conv. in L. n. 14/2009) individua le «aree tutelate per legge” (cioè a prescindere da vincoli imposti con atto amministrativo) elencandole con le lettere da a) ad m).
L’art. 142, comma 2, invece, prevede che i vincoli di cui al comma precedente non si applicano alle aree che, alla data del 6.09.1985, avevano le caratteristiche indicate ai punti a), b) e c).
In particolare la lett. a) dell’art. 142, comma 2 recita:
a)“erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B”.
Tanto premesso, appare evidente che la lett. a) dell’art. 45 decies introdotto dalla legge regionale modifica la menzionata norma statale di cui all’art. 142, comma 2, lett. a) ampliandone l’ambito di applicazione. L’anzidetta previsione — art. 142, comma 2, lett. a) — è di stretta interpretazione in quanto di natura derogatoria rispetto al principio generale di cui al precedente comma 1 (così Cons. di Stato, sez. VI, a 2056/2010 del 13.04.2010 che ha confermato tre sentenze del TAR Veneto).
In definitiva, la norma regionale con l’art. 45 decies, comma 1, lett. a) introduce deroga ai vincoli paesaggistici ex lege ulteriore rispetto a quelle previste dalla legge statale.
Altrettanto deve dirsi dell’ipotesi sub b) del comma 1 dell’art. 45 decies che ha riguardo alle aree « a destinazione pubblica, quali strade, piazze ed aree a verde» le quali costituiscono ipotesi derogatorie non contemplate dall’art. 142, comma 2, pur se tale norma è richiamata da quella regionale in modo inconferente e traslatizio.

Si ritiene, pertanto, che l’art. 45 decies introdotto dall’art. 12 della L.R. in oggetto violi la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di “tutela ambiente” e “di tutela beni culturali” ponendosi così in contrasto con l’art. 117, comma 2, lett. s) della Costituzione.

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