Questo sito utilizza cookie tecnici e di terze parti per raccogliere statistiche in forma aggregata e consentire l'accesso a media esterni.
Se non acconsenti all'utilizzo dei cookie di terze parti, alcuni contenuti potrebbero non essere disponibili.
Per maggiori informazioni consulta la privacy policy. Acconsenti all'utilizzo di cookie di terze parti?
Modifica alla legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) e successive modificazioni ed integrazioni. (5-7-2011)
Liguria
Legge n.17 del 5-7-2011
n.12 del 6-7-2011
Politiche infrastrutturali
28-7-2011 /
Impugnata
La legge regionale, che modifica la legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) e successive modificazioni ed integrazioni, è censurabile relativamente alla disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1. che introduce il comma 3 bis all'articolo 85 della citata legge regionale n. 18/1999.
La norma regionale dispone infatti che le autorizzazioni agli scarichi domestici e assimilati, ad esclusione di quelli relativi alle «acque reflue industriali», sono valide per quattro anni dal momento del rilascio e, qualora ne sussistano gli stessi presupposti e requisiti, si intendono tacitamente rinnovate di quattro anni in quattro anni.
La suddetta norma prevedendo un tacito rinnovo dell’autorizzazione allo scarico, si pone in contrasto con la previsione dell’articolo 20, comma 4, della legge 241/90 che stabilisce che “il silenzio”, inteso quale atteggiamento della pubblica amministrazione volto a significare assenso o dissenso al rilascio di provvedimenti autorizzativi, non può in alcun caso essere applicato alla materia “ambiente”.
Inoltre si evidenzia che l'articolo 124, comma 8, del D.Lgs 152/2006 prevede in modo perentorio che l'autorizzazione relativa agli scarichi sia valida per quattro anni, imponendo infatti che un anno prima della scadenza debba essere chiesto il rinnovo.
L'ultimo capoverso in armonia con quanto dettato nello stesso comma ribadisce l'improponibilità di un generico rinnovo tacito, prevedendo la possibilità di tale rinnovo esclusivamente per gli scarichi di acque reflue domestiche e di rete fognarie, servite o meno da impianti di depurazione delle acque reflue urbane.
Conclusivamente, la norma regionale in oggetto,prevedendo un generico tacito rinnovo per gli scarichi di acque reflue, detta disposizioni difformi dalla normativa nazionale di riferimento afferente alla materia della «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema» in violazione della competenza esclusiva attribuita allo Stato in tale materia dall'art. 117, co. 2, lett s) della Costituzione.
Per questo motivo la legge deve essere impugnata ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.
A 50 anni dall'istituzione delle Regioni a statuto ordinario, un volume approfondisce lo stato ed i tempi di sviluppo economico e sociale conseguito a livello regionale, le modalità di confronto tra Stato e Regioni, le opportunità di finanziamento da parte dell'Unione Europea e altri temi rilevanti sul ruolo delle Regioni.
Il Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie è promotore del Progetto ReOPEN SPL, finalizzato a supportare gli enti territoriali con competenze nei settori di acqua, rifiuti e trasporti, anche attraverso attività di ricerca e analisi territoriale.
Un approfondimento sulle Commissioni paritetiche di ciascuna Regione a statuto speciale, con i Decreti di costituzione e l’elenco dei decreti legislativi concernenti le norme di attuazione