Dettaglio Legge Regionale

Disposizioni urgenti in materia di impianti eolici. (1-7-2011)
Campania
Legge n.11 del 1-7-2011
n.43 del 11-7-2011
Politiche infrastrutturali
/ Rinuncia impugnativa
Con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2011, è stata impugnata da parte del Governo la legge della Regione Campania n. 11 del 1 luglio 2011, recante "Disposizioni urgenti in materia di impianti eolici."
La questione di legittimità costituzionale era stata sollevata relativamente alle disposizioni contenute nell'articolo 1 della legge regionale che prevede che la costruzione di nuovi aereogeneratori sia autorizzata esclusivamente nel rispetto di una distanza pari o superiore a 800 metri dall'aereogeneratore più vicino, preesistente o già autorizzato.
Infatti, una distanza fissata a priori per legge, senza che sia consentita in sede di autorizzazione la valutazione tecnica del caso concreto, oltre a costituire un ostacolo alla costruzione di impianti eolici può risultare distorsiva della concorrenza, portando a privilegiare una determinata tipologia di prodotto a discapito di un'altra, in violazione del principio di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa, di cui all'art. 97 Cost. e ai principi comunitari di ragionevolezza e proporzionalità degli obblighi posti in sede di autorizzazioni alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
Si era dunque ritenuto che la disposizione regionale violasse il principio posto dalla direttiva 2009/28/CE, in base al quale le norme nazionali in materia di procedure di autorizzazione agli impianti per la produzione di elettricità devono essere proporzionate e necessarie (v. art. 13 direttiva 2009/28/CE). Il divieto posto dalla norma regionale costituisce un ostacolo allo sviluppo della produzione di energia rinnovabile da fonte eolica potendo influire negativamente sul raggiungimento degli obiettivi di produzione di energia da fonte rinnovabile che l' Italia deve conseguire nell'ambito della Comunità europea e di cui è direttamente responsabile nei confronti della stessa. Si era pertanto ravvisata la violazione dell'art 117, comma 1, e comma 2, lett. a) Cost. relativamente ai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dall'ordinamento internazionale.
Inoltre, le linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui al D.M. 10-9-2010, recepito dal d.lgs. n. 28/2010, che ha il valore di norma di principio, stabiliscono che le Regioni possono porre limitazioni e divieti per l'installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati a fonti rinnovabili esclusivamente nell'ambito e con le modalità di cui al paragrafo 17.
Pertanto non potendo essere poste limitazioni e contingentamenti indiretti, come nel caso di specie, attraverso una norma sulle distanza, si era ravvisata la violazione dell' art 117, comma 3, Cost.
Successivamente la Regione Campania, con l'articolo 52, comma 15 della legge regionale n. 1 del 27 gennaio 2012 (legge finanziaria regionale 2012), ha abrogato la legge regionale n. 11 del 2011 e pertanto,
considerato che appaiono venute meno le ragioni che hanno condotto alla impugnativa della l.r. n. 11/2011, si ritiene che sussistano i presupposti per rinunciare al ricorso.
28-7-2011 / Impugnata
L’ art. 1 della legge regionale in esame prevede che la costruzione di nuovi aerogeneratori sia autorizzata esclusivamente nel rispetto di una distanza pari o superiore a 800 metri dall’aerogeneratore più vicino preesistente o già autorizzato.
Tale prescrizione generale si risolve in una limitazione all'installazione di impianti eolici in quanto non tiene conto delle diverse tipologie degli impianti e delle caratteristiche del sito scelto per l'insediamento.
Pertanto, una distanza fissata a priori per legge, senza che sia consentita in sede di autorizzazione la valutazione tecnica del caso concreto, oltre a costituire un ostacolo alla costruzione di impianti eolici può risultare distorsiva della concorrenza, portando a privilegiare una determinata tipologia di prodotto a discapito di un'altra, in violazione del principio di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa, di cui all'art. 97 Cost. e ai principi comunitari di ragionevolezza e proporzionalità degli obblighi posti in sede di autorizzazioni alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

La disposizione regionale in esame viola quindi il principio posto dalla direttiva 2009/28/CE, in base al quale le norme nazionali in materia di procedure di autorizzazione agli impianti per la produzione di elettricità devono essere proporzionate e necessarie (v. art. 13 direttiva 2009/28/CE). Il divieto posto dalla norma regionale costituisce un ostacolo allo sviluppo della produzione di energia rinnovabile da fonte eolica potendo influire negativamente sul raggiungimento degli obiettivi di produzione di energia da fonte rinnovabile che l' Italia deve conseguire nell'ambito della Comunità europea e di cui è direttamente responsabile nei confronti della stessa. Si ravvisa pertanto una violazione dell'art 117, comma 1, e comma 2, lett. a) Cost.
Le Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui al D.M. 10-9-2010, recepito dal d.lgs. n. 28/2010, che ha il valore di norme di principio, stabiliscono che le Regioni possono porre limitazioni e divieti per l'installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati a fonti rinnovabili esclusivamente nell'ambito e con le modalità di cui al paragrafo 17.
Pertanto non possono essere poste limitazioni e contingentamenti indiretti, come nel caso di specie, attraverso una norma sulle distanza, ma devono essere individuati aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti, attraverso un'apposita istruttoria avente ad oggetto la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico. delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l'insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, i quali, potrebbero determinare una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni in sede di autorizzazione. Ne deriva che anche in caso di aree non idonee, non sussiste un divieto generale di installazione, dato il favor verso le energie rinnovabili, ma è rimesso all'iniziativa dell' operatore. nell' esercizio del diritto d' impresa di cui all'art. 41 Cost. proporre una possibile soluzione tecnica di installazione di un impianto a FR che l'autorità procedente dovrà valutare in sede di contemperamento dei vari interessi pubblici coinvolti. Si ravvisa pertanto, la violazione dell' art 117, comma 3, Cost.

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