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Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla persona (ASP). (24-6-2011)
Abruzzo
Legge n.17 del 24-6-2011
n.43 del 13-7-2011
Politiche socio sanitarie e culturali
1-9-2011 /
Impugnata
La legge regionale in esame disciplina il riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB), prevedendone, secondo quanto indicato dal d. lgs. n. 207 del 2001, la trasformazione in Aziende Pubbliche di servizi alla persona (ASP) ovvero in soggetti aventi personalità giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, e stabilendo altresì l’estinzione delle istituzioni per le quali risulti accertata l’impossibilità ad effettuare detta trasformazione. Tale legge presenta i seguenti profili di illegittimità costituzionale:
1) l’art. 5 (recante le ‘Norme di salvaguardia’), dopo aver premesso, al comma 1, che le Istituzioni sottoposte a riordino, fino alla trasformazione in ASP ovvero in Fondazioni o Associazioni, non possono procedere all'ampliamento della dotazione organica né all'assunzione di personale a tempo indeterminato per posti vacanti in organico, al comma 2 dispone una deroga a tale principio, prevedendo che, qualora sussistano effettive esigenze connesse con il regolare svolgimento delle attività statutarie, sia consentita la modifica della dotazione organica limitatamente all'individuazione di eventuali profili professionali previsti da specifiche normative. Analogamente l’art. 15 (relativo al‘Personale dell’Azienda’), dopo aver premesso, al comma 3, che le Aziende Pubbliche di servizi alla persona (ASP), una volta costituite, non possono procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato fino all'approvazione della dotazione organica, dovendo utilizzare prioritariamente il personale in servizio delle Istituzioni riordinate che hanno dato vita all'Azienda stessa, stabilisce, al comma 4, che in sede di prima applicazione della presente legge e, comunque, fino all'approvazione del regolamento che determinerà le dotazioni organiche, il principio di cui al comma 3 possa essere derogato e le eventuali carenze di personale, connesse con effettive esigenze di assicurare il regolare svolgimento delle attività statutarie, possano essere superate mediante specifiche selezioni, secondo quanto previsto al comma 2 dell'art. 5.
Sia il comma 2 dell’art. 5, sia il comma 4 dell’art. 15, nel prevedere la possibilità di effettuare nuove assunzioni, fanno comunque salva la compatibilità con le disponibilità di bilancio.
Così disponendo le norme regionali in esame - art. 5, comma 2, e art. 15, comma 4 - consentono rispettivamente alle Istituzioni sottoposte a riordino e alle Aziende Pubbliche di servizi alla persona (ASP) di incrementare la dotazione organica, senza operare il necessario raccordo con la normativa statale in materia di spesa di personale degli enti comunque riconducibili al sistema delle autonomie, limitandosi a far salva, con clausola del tutto inadeguata e insufficiente, la “compatibilità con le disposizioni di bilancio”. Tali disposizioni regionali si pongono infatti in contrasto con il principio fondamentale in materia di contenimento della spesa pubblica espresso dall’art. 76, comma 7, del d. lgs. n. 12 del 2008, che impone specifici limiti e divieti agli enti comunque riconducibili al sistema delle autonomie di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale. Ne consegue la lesione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica riservati alla legislazione statale dall’art. 117, terzo comma, Cost.
2) L’art. 6 (che disciplina l’estinzione delle Istituzioni per le quali risulta accertata l’impossibilità che siano trasformate in ASP ovvero in soggetti aventi personalità giuridica di diritto privato) stabilisce, al comma 3, che l'estinzione comporta il trasferimento delle situazioni giuridiche pregresse, del personale dipendente di ruolo e dei patrimoni di tali Istituzioni all'Azienda territorialmente competente e, fino alla costituzione di detta Azienda, al Comune o ai Comuni nei quali risultano ubicate le strutture attraverso le quali gli Enti perseguivano i fini istituzionali. Lo stesso art. 6 prevede inoltre, al comma 4, che fino alla costituzione delle Aziende, il personale dipendente di ruolo delle Istituzioni estinte è temporaneamente assegnato, in posizione soprannumeraria rispetto alla dotazione organica, al Comune affidatario delle procedure di estinzione, e, al comma 5, che, con il provvedimento di estinzione, tutti gli adempimenti di ricognizione delle situazioni giuridiche in essere, ivi compresi quelli relativi al personale, sono affidati, in qualità di organo liquidatore, al Sindaco pro tempore del Comune sede dell'Istituzione estinta. Il medesimo art. 6 prevede, inoltre, al comma 6, il trasferimento ai rispettivi Comuni, con obbligo di conferimento al patrimonio indisponibile dell'Azienda territorialmente competente, delle strutture destinate ad attività socio assistenziali e socio-educative appartenenti ad Istituzioni infraregionali aventi sede legale in altra regione, comprese quelle realizzate, in regime di convenzione, con impiego di fondi pubblici derivanti dall'intervento straordinario nel Mezzogiorno. Il comma 7 regolamenta infine il procedimento attraverso il quale i Comuni acquisiscono al loro patrimonio le strutture delle Istituzioni in parola.
Tali disposizioni regionali, nell’attribuire ai Comuni le attività aggiuntive sopra descritte, riguardanti l’estinzione delle Istituzioni, assegnano, seppure temporaneamente, a detti enti locali nuove strutture e nuovo personale senza operare il necessario raccordo con la normativa statale in materia di spesa di personale degli enti riconducibili al sistema delle autonomie. Esse pertanto, analogamente a quanto osservato sub 1), si pongono in contrasto con il principio fondamentale in materia di contenimento della spesa pubblica espresso dall’art. 76, comma 7, del d. lgs. n. 12 del 2008, che impone specifici limiti e divieti agli enti comunque riconducibili al sistema delle autonomie di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale. Ne consegue la lesione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica riservati alla legislazione statale dall’art. 117, terzo comma, Cost.
3) L’art. 5, commi 1 e 2, l’art. 6, commi 3, 4, 5, 6 e 7, e l’art. 15, commi 3 e 4, nel prevedere genericamente il trasferimento di tutto il personale delle IPAB alle ASP e, fino alla costituzione di queste ultime, ai Comuni, senza specificare i requisiti e le modalità dell’originaria assunzione di detto personale, conferiscono ai Comuni e alle ASP anche personale non selezionato con pubblico concorso , violando in tal modo il principio di cui all’art. 97, terzo comma Cost.
4) L’art. 11, riguardante il Presidente e il Consiglio di amministrazione dell’Azienda, prevede, al comma 8, che al Presidente dell'Azienda competa un'indennità determinata in misura percentuale sull’indennità base spettante ai Direttori Generali delle Aziende USL dell'Abruzzo, e, al comma 9, che a ciascuno dei componenti del Consiglio di Amministrazione spetti un'indennità pari al sessanta per cento di quella spettante al Presidente dell'Azienda.
Tali disposizioni regionali, nel determinare il compenso spettante ai soggetti sopra indicati, contrastano con il principio di coordinamento della finanza pubblica di cui all’art. 6, comma 2, del d.l. n. 78 del 2010 (convertito in legge n. 112 del 2010), riguardante la riduzione dei costi degli apparati amministrativi, secondo il quale “la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti, i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La violazione di quanto previsto dal presente comma determina responsabilità erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli”. Da tale contrasto consegue la violazione dell’art. 117, terzo comma Cost.
Per le considerazioni sopra esposte le disposizioni regionali indicate devono essere impugnate dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell’art. 127 Cost.
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