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Variazione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario. (25-7-2011)
Liguria
Legge n.18 del 25-7-2011
n.14 del 27-7-2011
Politiche economiche e finanziarie
/ Rinuncia impugnativa
RINUNCIA TOTALE IMPUGNATIVA
La legge regionale Liguria n.18/11, recante "Variazione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario", è stata oggetto di impugnazione dinanzi la Corte Costituzionale, con delibera del Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2011, per il seguente motivo:
-L'articolo 1, comma 2 stabilisce che lo studente che provvede al pagamento del tributo oltre il termine di scadenza dell’iscrizione “è tenuto al pagamento di una indennità di mora pari al 30 per cento della tassa per i ritardi da uno a trenta giorni e al 50 per cento della tassa per i ritardi oltre i trenta giorni”.
La previsione sanzionatoria introdotta dalla disposizione regionale non è conforme alla disciplina statale di riferimento. Infatti, l’articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997, nel disciplinare i ritardati ed omessi versamenti diretti, prevede che chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti (in acconto, periodici, di conguaglio o a saldo) “è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato….Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni…(oltre alle riduzioni previste in caso di ravvedimento), la sanzione è ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo…..”.
Pertanto, mentre la normativa statale in materia di sanzioni tributarie prevede una sanzione pari al trenta per cento dell’importo non versato, che si riduce proporzionalmente in caso di ritardo non superiore ai quindici giorni, la norma regionale prevede, invece, una sanzione pari al trenta per cento dell’importo non versato per i ritardi “da uno a trenta giorni”, incrementata al cinquanta per cento per i ritardi superiori. Con la previsione regionale vengono quindi incrementati irragionevolmente gli importi delle sanzioni amministrative per ritardato pagamento previsti dalla legislazione statale secondo criteri di gradualità e proporzionalità.
Occorre, peraltro, considerare che la tassa regionale per il diritto allo studio universitario conserva, anche nel nuovo contesto federalista, i connotati di un “tributo proprio derivato” (ai sensi dell’articolo 7 della legge n. 42 del 2009 e da ultimo dell’articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 68 del 2011, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale regionale), ovvero di un tributo istituito e regolato dalla legge dello Stato. Da qui la preclusione per le regioni di introdurre norme sanzionatorie confliggenti con quelle contenute nella legislazione statale di riferimento, e tanto più, come nel caso di specie, maggiormente afflittive per il contribuente.
Il legislatore regionale, quindi, disciplinando in modo non conforme alla disciplina statale di riferimento, eccede dalla propria competenza ed invade la competenza esclusiva dello Stato in materia tributaria e contabile di cui all'art.117, comma 2, lett. e) della Costituzione.
Successivamente l'art. 4 della legge regionale della Liguria n. 38/11, recante "Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2012", ha sostituito il comma 2 dell'art. 1 della l.r. 18/2011 prevedendo che "La tassa regionale di cui al comma 1 è corrisposta all'Azienda regionele per i Sevrizi Scolastici e Universitari (ARSSU) entro i termini di scadenza dell'iscrizione all'Università degli Studi di Genova o alle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM). Lo studente che provvede oltre il termine è tenuto al pagamento di una indennità do mora calcolata ai sensi di quanto disposto all'art. 13 del d.lgs 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposte sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'art. 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662) e successive modificazioni ed integrazioni".
La su riportata riformulazione dell'art. 1, comma 2, della legge regionale n. 18/2011 ha determinato il venir meno delle ragioni poste alla base della precedente impugnativa innanzi alla Corte Costituzionale e, pertanto, si propone la rinuncia totale al ricorso proposto ai sensi dell'art. 127 della Costituzione.
22-9-2011 /
Impugnata
La legge regionale è illegittima per i motivi che di seguito si espongono.
-L'articolo 1, comma 2 stabilisce che lo studente che provvede al pagamento del tributo oltre il termine di scadenza dell’iscrizione “è tenuto al pagamento di una indennità di mora pari al 30 per cento della tassa per i ritardi da uno a trenta giorni e al 50 per cento della tassa per i ritardi oltre i trenta giorni”.
La previsione sanzionatoria introdotta dalla disposizione regionale non è conforme alla disciplina statale di riferimento. Infatti, l’articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997, nel disciplinare i ritardati ed omessi versamenti diretti, prevede che chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti (in acconto, periodici, di conguaglio o a saldo) “è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato….Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni…(oltre alle riduzioni previste in caso di ravvedimento), la sanzione è ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo…..”.
Pertanto, mentre la normativa statale in materia di sanzioni tributarie prevede una sanzione pari al trenta per cento dell’importo non versato, che si riduce proporzionalmente in caso di ritardo non superiore ai quindici giorni, la norma regionale prevede, invece, una sanzione pari al trenta per cento dell’importo non versato per i ritardi “da uno a trenta giorni”, incrementata al cinquanta per cento per i ritardi superiori. Con la previsione regionale vengono quindi incrementati irragionevolmente gli importi delle sanzioni amministrative per ritardato pagamento previsti dalla legislazione statale secondo criteri di gradualità e proporzionalità.
Occorre, peraltro, considerare che la tassa regionale per il diritto allo studio universitario conserva, anche nel nuovo contesto federalista, i connotati di un “tributo proprio derivato” (ai sensi dell’articolo 7 della legge n. 42 del 2009 e da ultimo dell’articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 68 del 2011, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale regionale), ovvero di un tributo istituito e regolato dalla legge dello Stato. Da qui la preclusione per le regioni di introdurre norme sanzionatorie confliggenti con quelle contenute nella legislazione statale di riferimento, e tanto più, come nel caso di specie, maggiormente afflittive per il contribuente.
Il legislatore regionale, quindi, disciplinando in modo non conforme alla disciplina statale di riferimento, eccede dalla propria competenza ed invade la competenza esclusiva dello Stato in materia tributaria e contabile di cui all'art.117, comma 2, lett.e) della Costituzione.
Per i suddetti motivi la legge regionale deve essere impugnata ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.
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