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Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità. (22-7-2011)
Umbria
Legge n.7 del 22-7-2011
n.32 del 27-7-2011
Politiche infrastrutturali
22-9-2011 /
Impugnata
La legge regionale, che detta norme n materia di espropriazione per pubblica utilità, è censurabile relativamente alla disposizione contenuta nell' articolo 6 comma 2, che nel prevedere che il vincolo preordinato all’esproprio abbia la durata di cinque anni, senza alcuna eccezione, non tiene conto dell’intervenuta modifica legislativa introdotta dal recente decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 176.
Il comma 2 dell’articolo 4 di detto provvedimento ha infatti stabilito in sette anni il vincolo preordinato all’esproprio, nel caso di infrastrutture strategiche. La disposizione ha quindi derogato alle norme contenute nell’articolo 9, commi 2, 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, in tema di espropriazioni.
Un differente termine per il vincolo espropriativo comporterebbe un serio problema applicativo della normativa in materia di infrastrutture strategiche creando altresì un differente regime concernente la durata del vincolo espropriativo rispetto ad opere infrastrutturali localizzate in altre regioni.
Si profila quindi la violazione dell’articolo 117, comma 2, lettera l) della Costituzione, in tema di ordinamento civile, materia di competenza esclusiva statale.
Si propone pertanto l' impugnativa innanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.
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