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"Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale" (4-8-2011)
Campania
Legge n.14 del 4-8-2011
n.52 del 4-8-2011
Politiche economiche e finanziarie
/ Rinuncia parziale
RINUNCIA PARZIALE
Con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2011 è stata impugnata da parte del Governo la legge della Regione Campania n. 14 del 04/08/2011, pubblicata sul BUR n. 52 del 04/08/2011 recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale”.
Nello specifico, tra le diverse disposizioni per le quali è stata deliberata l’impugnativa costituzionale ai sensi dell’art. 127 della Costituzione, è ricompreso l’art.1, comma 35, che introduce il comma 237-octodecies alla l.r. n.4/2011, il quale, a sua volta, sostituisce il comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale n. 16/2008 prevedendo che "al fine di colmare la carenza regionale di offerta in specifici ambiti assistenziali, le strutture destinate a erogare prestazioni di assistenza palliativa ai malati terminali (hospice) e di assistenza a disabili e anziani non autosufficienti (Residenze Sanitarie Assistenziali), che siano state autorizzate all'esercizio, possono, in deroga a quanto previsto da commi precedenti, operare in regime di accreditamento, fermo restando il successivo rispetto delle procedure per la conferma dell'accreditamento. Con dette strutture le Aziende Sanitarie Locali possono stipulare contratti, nei limiti fissati da appositi provvedimenti commissariali che individuino la copertura finanziaria."
Così disponendo il legislatore regionale disciplina la materia degli accreditamenti in modo non conforme ai principi statali di cui all’art. 8 quater del d. lgs. N. 502/1992 e, conseguentemente, viola l’art. 117, comma 3 della Costituzione in materia di coordinamento della finanza pubblica.
Successivamente l’art. 1, comma 237-octodecies, della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 23, recante “Modifiche alla legge regionale 15 marzo 2011, n. 4, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011- 2013 della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2011)” ha sostituito il comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale n. 16/2008 disponendo che “Al fine di colmare la carenza regionale di offerta in specifici ambiti assistenziali, le strutture destinate a erogare prestazioni di assistenza palliativa ai malati terminali (hospice) e di assistenza a disabili e anziani non autosufficienti (Residenze Sanitarie Assistenziali), che siano state autorizzate all'esercizio ed in possesso dei requisiti ulteriori per l'accreditamento di cui al Reg. reg. n. 1/2007, possono, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale n. 4/2011, articolo 1, commi da 237-quater a 237-unvicies, operare in regime di accreditamento. Tali strutture presentano domanda per la conferma dell'accreditamento istituzionale secondo le modalità e nei termini di cui alla legge regionale n. 4/2011, articolo 1, comma 237-quinquies. Con dette strutture le ASL stipulano contratti, nei limiti fissati da appositi provvedimenti commissariali che individuano la copertura finanziaria.”.
Sulla modifica apportata dall’art. 1, comma 237-octodecies, della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 23, recante “Modifiche alla legge regionale 15 marzo 2011, n. 4, non sono stati sollevati rilievi di costituzionalità e, successivamente, il Ministero della salute, con nota LEG 4599-P dell’11/06/2012, ha comunicato che non sussistono motivi ostativi alla rinuncia dell’impugnativa avverso l’art. 1, comma 35, della legge regionale n. 14/2011, nella parte in cui aggiunge il comma 237- octodecies all’art.1 della legge regionale n. 4/2011.
Per le ragioni sopra rappresentate si ritiene sia venuto meno il suesposto motivo del ricorso proposto innanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e, pertanto, si propone la rinuncia parziale all'impugnazione limitatamente all’art. 1, comma 35, nella parte in cui introduce il comma 237- octodecies.
Permangono ancora validi gli ulteriori motivi di impugnativa di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2011.
22-9-2011 /
Impugnata
La legge regionale è illegittima per i motivi che di seguito si espongono.
- La disposizione contenuta nell’articolo 1, comma 19, prevede che la Giunta regionale è autorizzata a disciplinare con regolamento il calendario venatorio della Regione Campania. In particolare, la lett. a) dell'art. 1, comma 19 prevede che tale calendario venatorio ha validità triennale.
Così disponendo, il legislatore regionale eccede dalla propria competenza legislativa ed invade quella esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema di cui all'art. 117, comma 2, lett. s), della Costituzione.
Infatti, l'esercizio dell'attività venatoria è disciplinato dalla legge n.157/1992, con la quale lo Stato ha definito i criteri minimi generali di tutela della fauna selvatica.
La citata legge statale disciplina, tra l’altro, le modalità di svolgimento dell’attività venatoria in materia differenziata sul territorio, assicurando un prelievo venatorio delle specie cacciabili strettamente controllato secondo criteri di sostenibilità. In particolare, il prelievo di individui delle varie specie deve essere collegato alla accertata disponibilità di fauna e alla capacità della stessa di riprodursi, previo costante monitoraggio e verifica dell’ISPRA.
L’articolo 18 , comma 4 della legge n. 157/1992, disciplina i poteri regolamentari delle regioni per l'esercizio dell'attività' di caccia nell’annata venatoria, prevedendo che le regioni possano autorizzare ad apportare modifiche alle norme generali sui 'periodi di attività venatoria 'per particolari specie, tenendo conto della propria situazione' ambientale, a seguito di apposito procedimento che contempla l'acquisizione del parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (nelle cui competenze e' poi subentrato l'I.S.P.R.A. in base al decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge n. 138 del 2008), e che le stesse adottano annualmente, entro e non oltre il 15 giugno, il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria, con l'indicazione del numero massimo di capi da abbattere in ciascuna giornata di attività venatoria.
Le richiamate norme statali prefigurano una procedura da espletarsi annualmente al fine di consentire una corretta valutazione delle condizioni ambientali e della consistenza delle specie di fauna sottoposte a prelievo venatorio.
L’art. 19, comma 1, della legge in esame al contrario, prevedendo un calendario venatorio su base triennale, non consente un costante e adeguato monitoraggio delle condizioni ambientali e, pertanto, contrasta con le descritte norme statali che costituiscono standards uniformi di tutela dell’ambiente e, conseguentemente, viola la competenza esclusiva statale in materia di tutela ambientale prevista dall’art. 117, co. 2, lett s), della Costituzione.
- L'art.1, comma 35, dopo il comma 237 dell'articolo 1 della legge regionale n. 4/2011, inserisce, tra le varie disposizioni, il comma 237-nonies.
Tale norma prevede che se il numero delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private che hanno presentato la domanda ai sensi del comma 237-sexies eccede il fabbisogno programmato a livello regionale, ai fini dell'accreditamento si tiene conto dell'ordine cronologico di acquisizione delle pregresse istanze di accreditamento istituzionale presentate ai sensi del Reg. reg. n. 3/2006 e del Reg. reg. n. 1/2007, ferma restando la procedura di accreditamento in esubero disciplinata dai medesimi regolamenti.
Così disponendo, il legislatore regionale, nel disciplinare il procedimento di accreditamento delle strutture sanitarie in caso di esubero delle richieste di accreditamento rispetto al fabbisogno regionale, si riferisce alle sole strutture private e si pone pertanto in contrasto con l'art.8 quater, comma 8, del D. Lgs. N.502/1992, il quale, dopo aver premesso che in presenza di una capacità produttiva superiore al fabbisogno, le regioni e le unità sanitarie locali sono tenute a porre a carico del Servizio sanitario nazionale un volume di attività comunque non superiore a quello previsto dagli indirizzi della programmazione nazionale, specifica che in caso di superamento di tale limite si procede “alla revoca dell'accreditamento della capacità produttiva in eccesso, in misura proporzionale al concorso a tale superamento apportato dalle strutture pubbliche ed equiparate, dalle strutture private non lucrative e dalle strutture private lucrative”.
Pertanto la disposizione in esame, che disciplina il procedimento di accreditamento delle strutture sanitarie e l’esubero delle relative domande, non ricomprendendo tra esse le strutture sanitarie pubbliche si pone in contrasto con i principi fondamentali in materia di tutela della salute e di coordinamento della finanza pubblica sopra menzionati, violando in tal modo l'art. 117, terzo comma, della Costituzione.
- L'art.1, comma 35 inserisce poi il comma 237-octodecies alla l.r. n.4/2011, il quale, a sua volta, sostituisce il comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale n. 16/2008 prevedendo che "al fine di colmare la carenza regionale di offerta in specifici ambiti assistenziali, le strutture destinate a erogare prestazioni di assistenza palliativa ai malati terminali (hospice) e di assistenza a disabili e anziani non autosufficienti (Residenze Sanitarie Assistenziali), che siano state autorizzate all'esercizio, possono, in deroga a quanto previsto da commi precedenti, operare in regime di accreditamento, fermo restando il successivo rispetto delle procedure per la conferma dell'accreditamento. Con dette strutture le Aziende Sanitarie Locali possono stipulare contratti, nei limiti fissati da appositi provvedimenti commissariali che individuino la copertura finanziaria."
Così disponendo il legislatore regionale disciplina la materia degli accreditamenti in modo non conforme ai principi statali di cui all’art. 8 quater del d. lgs. N. 502/1992 e, conseguentemente, viola l’art. 117, comma 3 della Costituzione in materia di coordinamento della finanza pubblica.
La legge deve quindi essere impugnata ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.
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