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Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio) anche in attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno. (12-8-2011)
Liguria
Legge n.23 del 12-8-2011
n.6 del 17-8-2011
Politiche infrastrutturali
/ Rinuncia parziale
RINUNCIA PARZIALE IMPUGNATIVA
La legge regionale Liguria n. 23 del 12.08.2011, che modifica la legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 recante il “Testo unico in materia di commercio”, con delibera del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2011, è stata impugnata dinanzi la Corte Costituzionale per diversi motivi di illegittimità costituzionali, tra cui:
- l’articolo 15 che prevede che l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, sia su posteggi dati in concessione che in forma itinerante è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Comune a persone fisiche, a società di persone regolarmente costituite o cooperative ed in possesso dei requisiti di cui agli articoli 12 e 13.
Il Governo ha ritenuto che tale previsione, non prevedendo tra i soggetti che possono essere autorizzati all’esercizio dell'attività del commercio su aree pubbliche, le società di capitale contrasta con la disciplina statale in materia di commercio. L’articolo 28 del d.lgs. n. 114/1998, modificato dall’articolo 70 del D.Lgs. n. 59/2010, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE (cd. direttiva servizi), prevede infatti che l’autorizzazione all’esercizio di attività di commercio su aree pubbliche possa essere rilasciata, oltre che a persone fisiche, società di persone e cooperative, anche a società di capitali regolarmente costituite.
La norma regionale, pertanto, nel disciplinare il rilascio delle autorizzazioni, detta una disciplina derogatoria più restrittiva rispetto a quella statale, intervenendo in un ambito che attiene alla tutela della concorrenza che, ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. e), della Costituzione è di esclusiva competenza statale;
- l’art. 40 inserendo l’art. 116-bis nella l.r. n. 1/2007 prevede che: “I distributori automatici possono rimanere aperti fino ad un massimo di ventiquattro ore, salvo diverse determinazioni dei Comuni adottate attraverso forme di consultazione e di confronto con le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale delle imprese interessate”.
Il Governo ha ritenuto tale disposizione in contrasto con l’art. 117, comma 2, lett. e), della Costituzione.
I distributori self service, infatti, perseguono il fine di estendere il servizio vendita ad ambiti orari diversi, oltre che con diverse modalità e, quindi, le determinazioni dei Comuni, alla cui adozione questi ultimi vengono abilitati dalla norma di legge regionale in argomento, potrebbero finire per dare luogo ad una sorta di ausilio (pur se involontario) anticoncorrenziale agli esercizi tradizionali, piuttosto che quale perseguimento delle esigenze della collettività ed in primis della tutela della concorrenza e dei relativi benefici effetti (cfr., sul punto, T.A.R. Liguria, sezione II, sentenza 24.8.2011, n. 1352).
Con la legge regionale n. 38/2012, la Regione Liguria, si è adeguata ai rilievi governativi ed ha disposto, all'articolo 19, comma 1 che : "Il comma 1 dell’articolo 15 della L.R. n. 23/2011 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
«1. Il comma 2 dell'articolo 28 della L.R. n. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
“2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Comune a persone fisiche, a società di capitali e a società di persone regolarmente costituite o cooperative ed in possesso dei requisiti di cui agli articoli 12 e 13.”
Mentre al comma 2 dello stesso articolo 19 ha stabilito che: “ L'articolo 40 della L.R. n. 23/2011 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
”Dopo l’articolo 116 della L.R. n. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:
“Articolo116-bis
Orari di distributori automatici.
1. I distributori automatici possono rimanere aperti fino ad un massimo di ventiquattro ore.”».
Le modifiche apportate agli articoli 15 e 40 della legge regionale n. 23/2011, consentono di ritenere superati i rilievi di incostituzionalità precedentemente mossi e, conseguentemente, si propone la rinuncia parziale all'impugnazione della l.r. n. 23/2011, limitatamente agli articoli 15 e 40.
Permangono ancora validi, invece, gli altri motivi di impugnativa di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 13/10/2011.
13-10-2011 /
Impugnata
La legge regionale in esame, che modifica la legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 recante il “Testo unico in materia di commercio”, presenta i seguenti profili di illegittimità costituzionale.
L’articolo 15 modifica l'articolo 28 della L.R. n. 1/2007 prevedendo che l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, sia su posteggi dati in concessione che in forma itinerante, così come descritto al comma 1 è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Comune a persone fisiche, a società di persone regolarmente costituite o cooperative ed in possesso dei requisiti di cui agli articoli 12 e 13”.
Tale previsione, non prevedendo tra i soggetti che possono essere autorizzati, per l’esercizio dell'attività del commercio su aree pubbliche, le società di capitale contrasta con la disciplina statale in materia di commercio; infatti, l’articolo 28 del D.Lgs. n. 114/1998, modificato dall’articolo 70 del D.Lgs. n. 59/2010, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE (cd. direttiva servizi), prevede che l’autorizzazione all’esercizio di attività di commercio su aree pubbliche possa essere rilasciata, oltre che a persone fisiche, società di persone e cooperative, anche a società di capitali regolarmente costituite.
Ne consegue che la norma regionale, nel disciplinare il rilascio delle autorizzazioni, detta una disciplina derogatoria e più restrittiva rispetto a quella statale, intervenendo in un ambito che attiene alla tutela della concorrenza che, ai sensi dell’art. 117, comma 2, della Costituzione è di esclusiva competenza statale.
L'art 15, comma 2, lettera b), della legge in esame, pertanto, contrasta con l’art. 117, comma 1 e 117, comma 2, lett. e), della Costituzione.
L’articolo 51, comma 1, prevede che, in attesa dell’adozione dei criteri per l’assegnazione dei posteggi sulle aree pubbliche - che, come stabilito dalla stessa legge regionale (articolo 17), devono essere adottati dalla Giunta regionale ai sensi dell’intesa in sede di Conferenza Unificata - continuino ad applicarsi i criteri regionali previgenti.
I criteri finora previsti dalla legislazione regionale (articolo 30, comma 4, della L. n. 1/2007, nella formulazione antecedente alle modifiche introdotte dalla L. n. 23/2011) contrastano con i principi comunitari posti a tutela della concorrenza e, in particolare, con quelli di libertà di stabilimento e di parità di trattamento tra i partecipanti. Detti criteri, infatti, impongono di tener conto, nel rilascio dell’autorizzazione, del maggior numero di presenze maturate nel mercato o nella fiera e, a parità di anzianità di presenze, della complessiva anzianità maturata quale risultante dal registro delle imprese. E’evidente che i suddetti criteri, attribuendo un vantaggio a coloro che hanno svolto in precedenza l’attività nel mercato o nella fiera, anziché promuovere la concorrenza, hanno l’effetto di limitare l’accesso di nuovi soggetti all’esercizio dell’attività commerciale.
La previsione contrasta, peraltro, con l’articolo 12 della direttiva 2006/123/CE, in base al quale, qualora debba attuarsi una selezione tra diversi candidati, a causa del numero limitato delle autorizzazioni disponibili, non è possibile accordare vantaggi al prestatore uscente.
Si segnala che la Corte Costituzionale, con le sentenze n. 180 del 2010 e n. 213 del 2011, in tema di concessioni demaniali marittime a scopo turistico-balneare, ha censurato le norme regionali che attribuivano il diritto di proroga ai titolari delle concessioni, evidenziando che una simile previsione «viola l’art. 117, primo comma, Cost., per contrasto con i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario in tema di diritto di stabilimento e di tutela della concorrenza. Infatti, la norma regionale prevede un diritto di proroga in favore del soggetto già possessore della concessione, consentendo il rinnovo automatico della medesima. Detto automatismo determina una disparità di trattamento tra gli operatori economici in violazione dei principi di concorrenza, dal momento che coloro che in precedenza non gestivano il demanio marittimo non hanno la possibilità, alla scadenza della concessione, di prendere il posto del vecchio gestore se non nel caso in cui questi non chieda la proroga o la chieda senza un valido programma di investimenti».
Pertanto sulla scorta delle suesposte argomentazioni si ritiene che l’art. 51 comma 1 della legge regionale in esame si pone in contrasto sia con l’art. 117, comma 1, sia con l’art. 117, comma 2, lett. e) della Costituzione.
Infine l’art. 40 inserendo l’art. 116-bis nella l.r. n. 1/2007, viola l’art. 117, comma 2, lett. e). Detta disposizione prevede che “I distributori automatici possono rimanere aperti fino ad un massimo di ventiquattro ore, salvo diverse determinazioni dei Comuni adottate attraverso forme di consultazione e di confronto con le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale delle imprese interessate”.
Trattasi di disciplina che, sebbene sia riconducibile alla materia «commercio», di competenza regionale, non può sottrarsi, secondo il pacifico orientamento della Consulta (cfr., da ultimo, Corte Cost., sentenza 21.4.2011, n. 150), ad una necessaria valutazione se la stessa, nel suo contenuto, determini o meno un vulnus alla tutela della concorrenza.
Ed invero, la materia «tutela della concorrenza», di cui all’art. 117, secondo comma lettera e), Cost., non ha solo un ambito oggettivamente individuabile che attiene alle misure legislative di tutela in senso proprio, quali ad esempio quelle che hanno ad oggetto gli atti e i comportamenti delle imprese che incidono negativamente sull’assetto concorrenziale dei mercati e ne disciplinano le modalità di controllo, ma, dato il suo carattere «finalistico», anche una portata più generale e trasversale, non preventivamente delimitabile, che deve essere valutata in concreto al momento dell’esercizio della potestà legislativa sia dello Stato che delle Regioni nelle materie di loro rispettiva competenza.
Nel caso di specie, la norma regionale, sopra indicata, nell’attribuire ai Comuni la possibilità di limitare, con proprie determinazioni (sebbene adottate all’esito di forme di consultazione e di confronto con le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale delle imprese interessate), l’orario di apertura dei distributori automatici, è tale da determinare possibili effetti anticoncorrenziali.
I distributori self service, infatti, perseguono il fine di estendere il servizio vendita ad ambiti orari diversi, oltre che con diverse modalità; quindi, le determinazioni dei Comuni, alla cui adozione questi ultimi vengono abilitati dalla norma di legge regionale in argomento, potrebbero finire per dare luogo ad una sorta di ausilio (pur se involontario) anticoncorrenziale agli esercizi tradizionali, piuttosto che quale perseguimento delle esigenze della collettività ed in primis della tutela della concorrenza e dei relativi benefici effetti (cfr., sul punto, T.A.R. Liguria, sezione II, sentenza 24.8.2011, n. 1352).
Per questi motivi le sopra evidenziate norme regionali devono essere impugnate di fronte alla Corte Costituzionale ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.
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