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Norme in materia di organizzazione e personale. (4-8-2011)
Sardegna
Legge n.16 del 4-8-2011
n.24 del 13-8-2011
Politiche ordinamentali e statuti
6-10-2011 /
Impugnata
Con la legge in esame la Regione Sardegna intende dettare disposizioni in materia di organizzazione e personale.
La legge regionale è censurabile per le seguenti disposizioni:
1) - L'articolo 4, comma 5, che inserisce il comma 4 bis all'articolo 28 della l.r. 31/1998 stabilisce che, fino all'espletamento di concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica dirigenziale e comunque non oltre due anni l'Amministrazione regionale, gli enti e le agenzie regionali, in assenza di figure dirigenziali, possono attribuire le funzioni di cui al comma 4 a dipendenti della categoria D in possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale. Tale disposizione implica il conferimento di veri e propri incarichi dirigenziali a soggetti privi della relativa qualifica in mancanza dei presupposti di cui agli artt. 19 e 52 del d.lgs. n. 165/2001. Inoltre, la copertura di posizioni dirigenziali, seppur temporanee, senza l'espletamento di un concorso pubblico, viola i principi fondamentali di regolamentazione del rapporto di pubblico impiego e delle garanzie relative all'accesso alle qualifiche, alla selezione del personale e allo svolgimento del rapporto, in contrasto con i principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione. Inoltre la disposizione, apparendo generica e non indicando il numero di tali contratti e, conseguentemente, l’entità dei relativi oneri nonchè i mezzi di copertura finanziaria si pone in contrasto con le disposizioni recate dall'articolo 17 della L. n. 196/2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica) e con le disposizioni recate dall'articolo 81, comma 4 della Costituzione.
2) - L'articolo 4, comma 10, che introduce il comma 11bis all'articolo 34 della l.r. n. 6/2008, prevede che i consorzi di bonifica possano procedere all'assunzione nelle proprie dotazioni organiche, per almeno sei mesi di ciascun anno, del personale che ha prestato attività lavorativa, con contratti a tempo determinato, per le opere trasferite all'Ente Acque della Sardegna (ENAS) per almeno centottanta giornate lavorative nei tre anni a partire dal 10 gennaio 2008. La disposizione si pone in contrasto con l'articolo 9, comma 28 del decreto legge n. 78/2010 che stabilisce che, a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche possano avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 e, conseguentemente, violando una norma che fissa principi di coordinamento di finanza pubblica contrasta con l'articolo 117, comma 3, della Costituzione.
3) - L'articolo 4, comma 11, nel prevedere la proroga sino al 31 dicembre 2011, del reclutamento di personale archivistico qualificato per il progetto SIADARS risulta privo di disposizioni relative alla copertura finanziaria, ponendosi pertanto, in contrasto con la normativa statale di cui all'articolo 17 della L. 31/12/2009 n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) e con l'articolo 81, comma 4 della Costituzione che prevede l'indicazione dei mezzi per far fronte a nuove e maggiori spese.
4) - L'articolo 5, comma 1, introduce l'articolo 12 bis alla l.r. n. 26/85. Il medesimo articolo 12bis al comma 3 prevede l'incremento della dotazione organica del corpo forestale e di vigilanza ambientale di venti unità, delle quali una di livello dirigenziale che assume la denominazione di direttore della scuola. La norma si pone in contrasto con la vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale (articolo 1, comma 557, della L. n. 296/2006 e successive modificazioni ed integrazioni), in quanto gli effetti onerosi avrebbero dovuto essere compensati con riduzioni di spesa in altri settori. La disposizione in esame, pertanto, comporta una violazione dei principi stabiliti dall'articolo 117, comma 3, della Costituzione in materia di coordinamento della finanza pubblica cui la regione, pur nel rispetto della propria autonomia, non può derogare.
5) - L'articolo 5, comma 5, introduce alla legge regionale n. 26/1985 l'articolo 22 bis. Il medesimo articolo 22 bis ai commi 2, 3, 4 e 5 configura un inquadramento riservato alla qualifica dirigenziale per il personale del Corpo forestale che svolga funzioni dirigenziali, in violazione del principio costituzionalmente garantito dell'accesso ai pubblici impieghi attraverso il concorso pubblico, in contrasto quindi con il principio di uguaglianza, buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione.
6) - L' articolo 6, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, rubricato "Disposizioni sul superamento del precariato" comporta un inquadramento riservato di personale, in contrasto con gli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione. Al riguardo, si fa presente che la Corte Costituzionale con sentenza n. 205/2006 ha affermato che l'aver prestato attività a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione regionale non può essere considerato un valido presupposto per una riserva di posti. Con successiva sentenza n. 235/2010 la stessa Corte Costituzionale ha ribadito che le stabilizzazioni di personale si pongono in contrasto con gli articoli 51 e 97 della Costituzione. L'articolo 6, comma 8, prevede la stipula di contratti a tempo determinato da parte delle amministrazioni provinciali. Tale disposizione si pone in contrasto con l'articolo 9, comma 28, del decreto legge n. 78/2010, che stabilisce che, a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 nonché con l'articolo 117, comma 3, Cost. in materia di coordinamento della finanza pubblica.
7) - All'articolo 8, viene riconosciuta un'indennità aggiuntiva al personale regionale e degli enti regionali cui è conferito l'incarico di coordinatore. La disposizione contrasta non solo con la vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale pubblico di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legge n. 78/2010, ma anche con le disposizioni di cui al Titolo III del decreto legislativo n. 165/2001, che rimette gli aumenti contrattuali alla contrattazione collettiva e pone l'obbligo del rispetto della normativa stessa. La norma regionale viola l'articolo 117, comma 2, lettera l), della Costituzione, che riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di ordinamento civile, gli articoli 3 e 97 della Costituzione, in quanto tale personale percepirebbe emolumenti maggiori rispetto al resto del personale del medesimo comparto in contrasto con i principi di uguaglianza, buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione e l'articolo 117, comma 3, della Costituzione in quanto, come sopra precisato, la disposizione censurata contrasta con una norma statale di coordinamento della finanza pubblica.
8) - L'articolo 9, comma 3, prevede un incentivo economico per l'esodo del personale di cui trattasi, mentre il comma 6 consente il cumulo del trattamento economico temporaneo spettante durante il periodo di esonero dal servizio, con altri redditi derivanti da prestazioni lavorative. Tali disposizioni non appaiono conformi al quadro nazionale di riferimento di cui all'articolo 72 del d.l. n. 112/2008 convertito, con modificazioni, nella L. n. 133/2008, che detta norme sul collocamento a riposo del personale pubblico e conseguentemente contrasta con l'articolo 117, comma 3 della Costituzione, nell'ottica del coordinamento della finanza pubblica, cui la regione, pur nel rispetto della sua autonomia, non può derogare e con l'articolo 117, comma 2, lettera o), in materia di previdenza sociale.
9) - La disposizione di cui all'articolo 10, rubricato "Piano sul precariato nelle aziende ASL", prevede l'aggiornamento del piano pluriennale per il superamento del precariato al fine di pervenire alla stabilizzazione dei lavoratori precari del servizio sanitario addetti al Servizio sanitario di urgenza ed emergenza, assunti con contratto a termine o con forme contrattuali flessibili o atipiche. Al riguardo si osserva che le procedure di stabilizzazione previste dalla previgente legislazione statale devono intendersi superate per effetto delle previsioni recate dall'articolo 17, commi da 10 a 13, del decreto legge n. 78/2009, che stabiliscono nuove modalità di valorizzazione dell'esperienza professionale acquisita dal personale non dirigente attraverso l'espletamento di concorsi pubblici con parziale riserva dei posti. In considerazione di quanto sopra, si ritiene che la disposizione in esame si pone in contrasto con l'articolo 117, comma 2, lettera l), della Costituzione che riserva alla competenza esclusiva dello Stato l'ordinamento civile e, quindi, i rapporti di diritto privato regolabili dal codice civile nonché viola i principi costituzionali di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione e il principio di coordinamento di finanza pubblica di cui all'articolo 117, comma 3, della Costituzione.
Le norme evidenziate esulano dalla competenza legislativa statutaria della regione di cui agli articoli 3, 4 e 5 dello statuto, risultando invasive della normativa statale e costituzionale e pertanto si ritiene di promuovere la questione di legittimità dinanzi alla Corte Costituzionale, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.
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